Golden power

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    Il “golden power” è una misura di controllo degli investimenti esteri che permette ai governi di intervenire per proteggere gli interessi nazionali in settori strategici e sensibili.

    In Italia, il “golden power” è stato introdotto nel 2012 e ha subito diverse modifiche negli anni successivi. La normativa italiana sul “golden power” prevede che il governo possa esercitare un controllo speciale su operazioni di acquisizione, fusione o investimento in imprese che operano in settori ritenuti strategici per la sicurezza nazionale. Questi settori includono, ad esempio, le infrastrutture critiche, le tecnologie avanzate, le telecomunicazioni e l’energia.

    Il “golden power” è stato oggetto di dibattito e controversie in Italia e in Europa. Da un lato, alcuni sostengono che questa misura sia essenziale per proteggere la sicurezza nazionale e la sovranità economica del Paese. Dall’altro lato, c’è chi critica il “golden power” per il rischio di interferire con la libera attività economica e di scoraggiare gli investimenti esteri. In ogni caso, questo è un tema di grande attualità e importanza per imprese, investitori e policy maker, e merita di essere analizzato e compreso in dettaglio.

    Che cos’è il golden power?

    La Golden Power è uno strumento normativo che permette al governo di un paese di sovrano di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie che ricadono nell’interesse nazionale, soprattutto in settori strategici. In Italia, la Golden Power è normata dal decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012 e successive modifiche, che lo istituiscono e pongono come obiettivo quello di salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori di rilevanza strategica e non, attraverso l’esercizio di poteri speciali del governo (cosiddetti golden power).

    Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e smi, fornisce la base giuridica per l’esercizio dei poteri speciali del governo italiano in materia di difesa e sicurezza nazionale, noti come Golden Power. Il governo italiano ha recentemente pubblicato il nuovo “Regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministeri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21” il 9 settembre 2022. Inoltre, il Decreto-legge n. 21/2022 è entrato in vigore il 22 marzo 2022, introducendo una serie di modifiche al regime di Golden Power nel settore delle comunicazioni elettroniche. Altri dettagli sulle relazioni del Golden Power con il Parlamento italiano e altre informazioni utili possono essere trovate sul sito web del governo italiano.

    La Golden Power è uno strumento che consente al governo di esercitare dei poteri speciali al fine di proteggere gli interessi nazionali e la sicurezza del paese. In base a ciò, il governo può esercitare diversi poteri in vari settori, come ad esempio:

    • Opporsi all’acquisizione di partecipazioni;
    • Porre il veto all’adozione di determinate deliberazioni societarie;
    • Imporre specifiche norme e condizioni;
    • Inoltre, il governo può esercitare la Golden Power anche nella distribuzione del 5G, come previsto da una relazione dell’Unione Europea.

    Ad esempio, il governo italiano ha utilizzato la Golden Power per bloccare l’acquisizione della società di energia di Sorgenia da parte della cinese F2i SGR nel 2018. Inoltre , nel 2021, il governo ha esercitato la Golden Power per imporre condizioni alla vendita della società di trasporti Italo alla società di investimenti Global Infrastructure Partners (GIP).

    La principale differenza con la normativa precedente si rinviene nell’ambito operativo della nuova disciplina, che consente l’esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le societàpubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica. Per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:

    • Individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; individuazione della tipologia di atti o operazioni infragruppo esclusi dall’ambito operativo della nuova disciplina;
    • Concreto esercizio dei poteri speciali;
    • Individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

    Le norme fissano puntualmente il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L’esecutivo può: imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; porre il veto all’adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, ivi incluse le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate in materia di limiti al diritto di voto o al possesso azionario; opporsi all’acquisto di partecipazioni, ove l’acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

    Con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell’esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall’ambito operativo della nuova disciplina. Con D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 è stata prevista una modifica al citato D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del D.L. n. 21 del 2012, negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. Tale modifica sembrava consentire l’applicazione anche a tali settori delle norme – più stringenti – previste per i comparti della difesa e della sicurezza nazionale. I due D.P.C.M. sono stati abrogati dal D.P.R. n. 108 del 2014.

    Le origini del golden power

    La storia del “golden power” risale agli anni ’60, quando la Francia ha introdotto una misura simile per proteggere gli interessi nazionali in settori strategici. Nel corso degli anni successivi, altri paesi europei hanno adottato normative simili, sebbene con differenti livelli di rigidità di applicazione. In Italia, questa normativa è stata introdotto nel 2012, dopo un lungo dibattito sulla necessità di proteggere le imprese nazionali dall’acquisizione da parte di investitori esteri.

    La normativa europea sul controllo degli investimenti esteri

    Negli ultimi anni, la questione del “golden power” è diventata sempre più rilevante a livello europeo, anche in vista dell’aumento degli investimenti esteri in settori strategici. Nel 2019 è stata quindi introdotta una nuova normativa europea sulla screening degli investimenti esteri diretti (FDI), che prevede un meccanismo di controllo e di notifica degli investimenti esteri in settori ritenuti strategici e sensibili. Questa normativa, che affianca quelle già esistenti in alcuni paesi europei, non sostituisce il “golden power” nazionale, ma ne costituisce un’ulteriore garanzia a livello europeo.

    L’evoluzione del “golden power” in Italia

    In Italia, il “golden power” è stato introdotto per la prima volta nel 2012, attraverso il Decreto Legge n. 21/2012. La normativa originaria prevedeva il controllo del governo su acquisizioni da parte di investitori extra-UE in settori strategici come la difesa, la sicurezza, l’energia e le telecomunicazioni. Nel corso degli anni successivi, la normativa è stata modificata e ampliata, includendo anche settori come le infrastrutture critiche, i media e le tecnologie avanzate. Nel 2017, il “golden power” è stato ulteriormente rafforzato con il Decreto Legge n. 148/2017, che ha esteso il controllo del governo anche su investimenti da parte di investitori UE e ha previsto sanzioni più severe per le violazioni della normativa.

    In sintesi, il “golden power” è una misura di controllo degli investimenti esteri che ha radici antiche ma che è diventata sempre più rilevante in un contesto globale di crescente competizione economica. In Italia, la normativa sul “golden power” è stata oggetto di continui aggiornamenti e modifiche per adeguarsi alle sfide del mercato e alle esigenze di protezione degli interessi nazionali.

    Come funziona il golden power?

    Descrizione delle misure di controllo e limitazioni previste

    Il “golden power” prevede una serie di misure di controllo e di limitazioni sui investimenti esteri diretti (FDI) in imprese italiane che operano in settori ritenuti strategici per la sicurezza nazionale. La normativa italiana stabilisce che il governo possa intervenire per proteggere gli interessi nazionali, la sicurezza e la salute pubblica, quando un investimento estero rappresenta una minaccia o un rischio per tali interessi. In particolare, il “golden power” prevede il diritto di veto del governo, ovvero la possibilità di bloccare un’operazione di acquisizione, fusione o investimento da parte di un investitore estero.

    Esempi di settori in cui il governo può esercitare il golden power

    I settori in cui il governo italiano può esercitare il “golden power” comprendono quelli che vengono considerati strategici per la sicurezza nazionale. Tra questi rientrano le infrastrutture critiche (come le reti di trasporto e di energia), le tecnologie avanzate (come quelle per la sicurezza informatica e la protezione dei dati), le telecomunicazioni (in particolare, la gestione delle reti di comunicazione e della banda larga) e l’energia (in particolare, la produzione, il trasporto e la distribuzione di gas e petrolio).

    Il ruolo dell’Agcom e delle altre autorità di controllo

    Il “golden power” è gestito in Italia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), che ha il compito di valutare l’impatto di un investimento estero sui settori di competenza. L’Agcom, insieme ad altre autorità di controllo nazionali, come l’Autorità per l’Energia e il Garante della Privacy, valuta se l’operazione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale e se è necessario esercitare il “golden power”. Inoltre, l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (AISE) supporta l’Agcom nelle valutazioni di sicurezza e nelle decisioni riguardanti il “golden power”.

    In sintesi, il “golden power” è uno strumento di controllo degli investimenti esteri che prevede misure di protezione degli interessi nazionali e di sicurezza nei settori ritenuti strategici. La normativa italiana prevede il diritto di veto del governo su operazioni di acquisizione, fusione o investimento da parte di investitori esteri, e il ruolo di valutazione e gestione del “golden power” è affidato all’Agcom e ad altre autorità di controllo nazionali.

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