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Fornitura di beni con installazione e montaggio: territorialità Iva

IVA nei rapporti con l'esteroFornitura di beni con installazione e montaggio: territorialità Iva

Per la territorialità Iva nei casi di fornitura di beni con installazione e montaggio vale la regola generale dei servizi generici (ex art. 7-ter DPR Iva) o articolo 7-sexies, co. 1 in caso di fornitura a privati. Se la fornitura di beni riguarda beni immobili valgono le regole dell'articolo 7-quater del DPR Iva.

La fornitura di beni con posa in opera è una casistica particolare che deroga alle normali cessioni di beni. Per questo motivo tale cessione deve essere correttamente gestito anche dal punto di vista dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva). Infatti, la fornitura di beni con installazione e montaggio a cura del fornitore o da terzi (per suo conto) hanno dei profili Iva del tutto peculiari. Questo, se la consegna del bene installato o montato avviene in altro Paese UE o extra-UE.
Immagina un'azienda italiana che si trova a dover effettuare una prestazione di installazione e montaggio di un bene presso un'azienda estera. Ebbene, come deve emettere la fattura il fornitore italiano? Qual è le territorialità Iva di questa operazione?
Sulla disciplina in materia è intervenuto il legislatore comunitario fornendo alcune interpretazioni nell'ambito del Reg. UE n. 282 del 15 marzo 2011. Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/E/11 del 29 luglio 2011.
Cessioni di beni con posa in opera e montaggio: natura dell'operazione
Le cessioni di beni con posa in opera o montaggio sono caratterizzate da due operazioni: una cessione ed una prestazione di servizi. Questo è quanto previsto dalla CM 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.1.3). Tale documento ha precisato che tali forniture rientrano nella categoria delle cessioni, anche se effettuate in esecuzione di un contratto d’appalto, che è un servizio ex art. 3, comma 1, del DPR n. 633/72.
Se, invece, il fornitore si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, l’art. 8 del Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che l’operazione integra una prestazione di servizi.
La terza casistica che si può presentare è che i beni da montare diventino parte di un bene immobile. Il classico caso è quello del montaggio di un ascensore, di infissi o di impianti. Anche in questo caso siamo di fronte a prestazione di servizi.
Per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto il solo montaggio delle parti di un macchinario fornite da un soggetto terzo, stabilendo che si applica la disciplina prevista per la lavorazione di beni mobili.
Quindi, in generale possiamo riassumere quanto segue:

Descrizione dell'operazione
Tipologia di operazione Iva

Fornitore cede il bene ed effettua installazione e montaggio
Cessione di beni

Fornitore si limita a fare installazione e montaggio di parti fornite dal cliente
Prestazione di servizi

Fornitore installa o monta parti che saranno parte di un bene immobile
Prestazione di servizi

Criteri di territorialità Iva della fornitura di beni con installazione e montaggio
Per verificare i criteri di territorialità IVA per la fornitura di beni con posa in opera occorre fare riferimento all'art. 34 del Regolamento UE n 282/11. Di conseguenza, per la territorialità della fornitura di beni con installazione e montaggio l'Iva è dovuta:

Nel Paese del comm...

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