Indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei finanziamenti effettuati da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali nei confronti di società estere. Criteri di collegamento per la tassazione degli interessi attivi.

Tra le fattispecie legate al monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere una casistica particolare da indicare nel quadro RW è data dai finanziamenti a società estera. Può accadere, sovente, infatti, che un soggetto fiscalmente residente (persona fisica, società semplice o ente non commerciale) in Italia eroghi finanziamenti a società estera, generalmente quella in cui detiene una partecipazione al capitale sociale. In questo caso, tale soggetto, è obbligato ad adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale dell’investimento finanziario effettuato prestando particolare attenzione alla distinzione tra finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi a società estera effettuati da parte del socio italiano. In particolare, infatti, in caso di finanziamento fruttifero si devono gestire anche le implicazioni reddituali, legate alla compilazione del quadro RL (per gli interessi) e al quadro CE (per il credito per imposte estere).

Il regime di tassazione degli interessi su finanziamenti a società estera

Gli interessi attivi percepiti da parte di un soggetto fiscalmente residente sono generalmente soggetti a tassazione in Italia. Questo, in base al principio della “worldwide taxation” di cui all’art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Tuttavia, per evitare fenomeni di doppia tassazione giuridica del reddito il nostro ordinamento ammette la possibilità di fruire di un credito per imposte pagate all’estero. Questo è quanto prevede l’art. 165 del TUIR.

Proviamo a chiarire la situazione con un esempio pratico. Ipotizziamo una società Aco residente nello Stato A, che eroga interessi ad un soggetto Bco residente nello Stato B (Italia). Ipotizziamo che, gli interessi scontino nello Stato della fonte (A) una ritenuta convenzionale in uscita del 10%.

DescrizioneImporto
Interessi di competenza del socio€ 1,000
Ritenuta alla fonte (10%) Stato A€ 100
Interessi erogati al socio Bco€ 9,000
Dati relativi allo Stato A in caso di erogazione di interessi
DescrizioneImporto
Interessi imponibili€ 1,000
Tassazione IRPEF (23%)€ 230
Credito per imposte estere€ 100
Tassazione netta per il socio€ 130
Dati relativi allo Stato B di residenza fiscale del socio percettore

Come emerge dalle due tabelle precedenti gli interessi devono essere soggetti a tassazione in Italia dopo aver subito ritenuta in uscita dallo Stato estero. Ritenuta che deve essere applicata nella misura prevista dalla normativa tributaria dello Stato estero, o in misura convenzionale (se più favorevole). In Italia tale reddito viene tassato al lordo della ritenuta subita all’estero. Tuttavia, è possibile beneficiare di un credito per imposte estere, per attenuare la doppia imposizione.

Gli interessi di fonte estera devono essere dichiarati al rigo RL2, codice 1 del modello Redditi P.F.

Ritenuta in uscita sugli interessi di fonte estera: precisazioni

Se tra l’Italia e lo Stato estero di erogazione degli interessi legati a finanziamenti a società estera è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, il credito concesso dall’Italia a fronte della ritenuta subita non può essere mai superiore alla ritenuta applicabile dalla convenzione. Se lo Stato estero assoggetta gli interessi a ritenuta maggiore rispetto a quella prevista dalla convenzione, l’eccedenza non può rappresentare un credito d’imposta in Italia, ma deve essere chiesta a rimborso allo Stato estero. Pertanto, nella fase di pianificazione dell’investimento finanziario è importante capire se tra i due stati coinvolti è in vigore una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e che cosa prevede per queste fattispecie come ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“).

La compilazione del quadro RL per gli interessi su finanziamenti a società estera

Nel rigo RL2 del modello Redditi P.F. devono essere riportati gli altri redditi di capitale, percepiti al lordo delle ritenute a titolo di acconto subite. In particolare, le modalità di compilazione sono le seguenti.

Nella colonna 1 deve essere indicato:

  • Codice 1. In caso di interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali). Tali interessi si presumono percepiti alle scadenze nella misura pattuita. In mancanza di scadenze gli interessi si considerato percepiti in relazione alla quota maturata;
  • Codice 2. In caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale;
  • Codice 3. In caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte a favore di terzi;
  • Il codice 4 in caso di proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE;
  • Codice 5. In caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento derivante dall’impiego di capitale. Con questo codice devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.
  • Codice 6. In caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento del danno consistente nella perdita dei redditi stessi;
  • Codice 7. Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • Il codice 8. In caso di redditi da partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero imputati per trasparenza ai partecipanti.

Obblighi di monitoraggio fiscale per i finanziamenti fruttiferi a società estera

Gli obblighi di monitoraggio, come anticipato, riguardano il soggetto fiscalmente residente in Italia, sia esso:

  • Persona fisica;
  • Enti non commerciali e trust;
  • Società semplice.

Qualora uno di questi soggetti percepisca tali interessi derivanti dal finanziamento ha l’obbligo di compilazione del quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale. Vediamo, anche in questo caso, di esemplificare la situazione con un esempio.

Esempio di monitoraggio fiscale per interessi erogati da finanziamento a società estera

Ipotizziamo un soggetto Aco che detiene una partecipazione in una società spagnola apportando un capitale sociale di 10.000 euro. Tale soggetto ha, inoltre, erogato un finanziamento fruttifero di 5.000 euro. La segnalazione nel quadro RW deve avvenire con le seguenti modalità:

Segnalazione per la partecipazione in società estera

Rigo RW1

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Codice titolo possesso“1”
2Vedere istruzioni“2”
3Codice individuazione bene“2”
4Codice stato estero“066” Spagna
5Quota di possesso“100%”
6Criterio di determ. Valore“2”
7Valore iniziale€ 10,000
8Valore finale€ 10,000
19Quota di partecipazione100
20Solo monitoraggio“X”
21Codice fiscale della società“Codice fiscale società estera”

Segnalazione per il finanziamento a società estera

Rigo RW1

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Codice titolo possesso“1”
3Codice individuazione bene“7”
4Codice stato estero“066” Spagna
5Quota di possesso“100%”
6Criterio di determ. Valore“2”
7Valore iniziale€ 5,000
8Valore finale€ 5,000
20Solo monitoraggio“X”

Obblighi di monitoraggio fiscale per i finanziamenti infruttiferi a società estera

In passato si è discusso sugli obblighi di monitoraggio fiscale legati ai finanziamenti infruttiferi erogati a società estere. In quanto entità finanziarie non suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia si pensava ad un esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Sul punto, tuttavia, occorre segnalare la Circolare n. 49/E/2009 (§ 2.3) dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito questo aspetto. Secondo questo documento di prassi vi è l’obbligo di compilazione del quadro RW anche per i finanziamenti a società estera infruttiferi.

I finanziamenti a società estere sono astrattamente suscettibili di produrre redditi di capitale di fonte estera. Questo, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del TUIR, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR. In questi casi, per le attività finanziarie si applica la presunzione di fruttuosità di cui all’art. 6 del D.L. n. 167/1990, salvo prova contraria. Pertanto, considerate queste indicazioni è necessario andare ad indicare il finanziamento nel quadro RW.

Esempio di monitoraggio fiscale per finanziamento infruttifero a società estera

Ipotizziamo un soggetto Aco che detiene una partecipazione in una società spagnola apporta inoltre, un finanziamento infruttifero di 5.000 euro. La segnalazione nel quadro RW deve avvenire con la seguente modalità:

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Codice titolo possesso“1”
3Codice individuazione bene“7”
4Codice stato estero“066” Spagna
5Quota di possesso“100%”
6Criterio di determ. Valore“2”
7Valore iniziale€ 5,000
8Valore finale€ 5,000
20Solo monitoraggio“X”

Conclusioni e consulenza fiscale

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