La Cassazione conferma l'esenzione IMU per i coniugi con residenza e dimora abituale in due appartamenti distinti, anche se situati nello
Con l’ordinanza n. 25004 del 4 settembre 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di imposte locali, stabilendo che l’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta a ciascun coniuge che mantenga la propria residenza anagrafica e la dimora abituale nel rispettivo immobile, anche qualora i due appartamenti si trovino all’interno dello stesso edificio.
La decisione supera definitivamente le contestazioni dei Comuni fondate sul presunto vincolo dell’unicità del nucleo familiare, consolidando l’orientamento favorevole ai contribuenti.

Il caso: due appartamenti contigui nello stesso fabbricato
La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento notificato da un Comune a un contribuente per il presunto omesso versamento dell’IMU relativa all’anno d’imposta 2013.
L’amministrazione finanziaria locale aveva disconosciuto il beneficio fiscale sulla base della configurazione degli immobili. Il marito era titolare esclusivo di un appartamento situato a un piano di un palazzo residenziale. La moglie era proprietaria di un’altra distinta unità immobiliare, ubicata allo stesso piano del medesimo stabile. Negli anni, le due proprietà erano state oggetto di interventi edilizi di collegamento funzionale (tra cui una scala interna e la presenza della cucina in una sola delle due porzioni).
Secondo la tesi dell’ente locale, l’unione di fatto dei due spazi abitativi e la presenza del vincolo coniugale avrebbero dovuto escludere la doppia agevolazione.
Il principio di diritto: cade il vincolo dell’unità del nucleo familiare
La Suprema Corte ha rigettato la ricostruzione del Comune, precisando che la vicinanza fisica o la collocazione degli immobili nello stesso stabile non ostacolano l’applicazione del beneficio fiscale. Qualora le due abitazioni risultino distinte sotto il profilo catastale, l’esenzione si applica a ciascun immobile.
Il diritto all’esenzione IMU richiede che in ciascuna unità immobiliare sia dimostrata sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale del rispettivo coniuge. Viene definitivamente archiviata la regola che imponeva un’unica abitazione principale per l’intero nucleo familiare.
La decisione recepisce i principi già espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022, che ha dichiarato incostituzionali le norme che precludevano l’esenzione IMU alle coppie sposate con residenze e dimore abituali distinte.
Per tutelare il diritto all’esenzione in sede di accertamento, non è sufficiente il dato formale dell’iscrizione anagrafica. È necessario dimostrare l’effettività della dimora abituale mediante idonea documentazione:
- Utenze domestiche: Consumi effettivi di energia elettrica, gas e acqua compatibili con l’uso abitativo permanente di entrambe le unità.
- Atti e servizi: Scelta del medico di medicina generale e corrispondenza personale inviata presso l’indirizzo.
- Assetto catastale: Mantenimento della distinzione dei due subalterni catastali (in caso di fusione catastale in un’unica unità, l’esenzione spetterà inevitabilmente a un solo immobile).