Distacchi di personale soggetti ad IVA dal 2025

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Applicazione dell'IVA sui distacchi di personale per i contratti conclusi a partire dal 2025, verificando il condizionamento reciproco delle rispettive obbligazioni tra distaccante e distaccataria.

L'art. 16-ter del D.L. n. 131/24 (Decreto Legge Salva Infrazioni) ha previsto, a partire dai contratti costituiti dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dell'Iva del distacco del personale. Di fatto, è stato abrogato l'art. 8, co. 35 della Legge n. 67/88, la quale prevedeva la non rilevanza Iva di queste operazioni, nel caso in cui la distaccataria si limitasse a rimborsare alla distaccante l'esatto importo del costo del lavoratore. La nuova disciplina stabilisce che tutti i distacchi di personale sono da considerarsi prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, allineando così la normativa nazionale ai principi della Direttiva 2006/112/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Questa modifica è il risultato delle conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19) del marzo 2020. Le nuove disposizioni richiedono un'analisi approfondita delle implicazioni pratiche, dal momento che il distaccamento di personale coinvolge spesso strutture societarie complesse e operazioni infragruppo. Di seguito analizziamo la disciplina anche in relazione ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 5/E/25 dell'Agenzia delle Entrate. Abrogazione dell'esenzione IVA sui distacchi di personale In precedenza, l'articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale effettuati a puro costo non fossero rilevanti ai fini dell'IVA. Questo significava che le imprese potevano distaccare personale ad altre entità del gruppo senza dover applicare l'IVA, purché venisse semplicemente rimborsato il costo sostenuto, senza alcun mark up. Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa San Domenico Vetraria (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. A seguito di questa sentenza, anche la Corte di Cassazione italiana ha allineato la sua giurisprudenza, sancendo la fine dell'esenzione IVA per queste operazioni. La pronuncia comunitaria si è basata sul principio che, quando vi è uno scambio di beni o servizi, anche se al puro costo, si genera comunque un rapporto giuridico che comporta l'assoggettamento ad IVA. Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un'operazione commerciale ai fini fiscali. Decorrenza e applicazione della nuova disciplina La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. La norma rende salvi i comportamenti adottati anteriormente a questa data e che continuano anche dopo questa data. Nel caso resta possibile continuare ad applicare il comportamento tenuto (applicazione dell'IVA), purché non vi siano stati accertamenti fiscali definitivi in contrasto con quanto disposto. Questo, a condizione che vengano rispettati i criteri dettati dalla Sentenza della corte di Giustizia...

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