In caso di distribuzione non proporzionale degli utili motivata da specifiche esigenze di liquidità di un socio (impresa), l'Agenzia delle Entrate scinde il trattamento fiscale qualificando la quota proporzionale alla partecipazione come dividendo e riqualificando l'eccedenza percepita come sopravvenienza attiva tassata integralmente al 100%.
La distribuzione di utili non proporzionale alle quote di partecipazione è una pratica legittima sotto il profilo civilistico, ma comporta una complessa scomposizione fiscale del flusso reddituale. Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 90/E/26), solo la quota proporzionale è qualificabile come dividendo (escluso al 95%), mentre l'eccedenza costituisce una sopravvenienza attiva tassata integralmente al 100%.
Il caso DELTA S.p.A.: riparto asimmetrico per esigenze di liquidità La prassi societaria si trova spesso a gestire scenari in cui la rigida proporzionalità tra partecipazione al capitale e diritto agli utili non soddisfa le contingenze dei soci. Nella nostra esperienza professionale, tali deroghe sono frequenti in presenza di patti parasociali o specifiche clausole statutarie volte a regolare dinamiche di governance o necessità finanziarie temporanee. Il caso oggetto della Risposta n. 90/E/26 riguarda la società DELTA S.p.A., caratterizzata da una compagine sociale così ripartita:
ALFA S.r.l.: 10 per cento del capitale sociale. BETA S.r.l.: 25 per cento. GAMMA S.r.l.: 35 per cento. EPSILON S.r.l.: 30 per cento.
L'istanza nasce dalla volontà di DELTA di procedere a una distribuzione non proporzionale di utili e riserve, basata su una deliberazione assembleare adottata all'unanimità e in conformità con lo statuto societario. La finalità dell'operazione, come precisato dagli istanti in sede di documentazione integrativa, risiede nel voler sopperire a specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci, evitando che lo stesso sia indotto a cedere la propria quota e alterando così gli equilibri della società.
"Specifiche esigenze di liquidità di un socio potrebbero [...] indurlo a cedere la propria quota nella Società, alternandone gli equilibri".
Un elemento cruciale sottolineato dai contribuenti riguarda l'assenza di altri rapporti economici, negoziali o di controllo tra i soci, oltre alla mancanza di obblighi di restituzione delle somme percepite in eccedenza. Su queste basi, la richiesta rivolta all'Agenzia delle Entrate mirava a confermare la qualificazione fiscale delle somme ricevute interamente come dividendi, beneficiando dell'esclusione dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del TUIR. La legittimità civilistica della clausola di riparto non proporzionale Se l'istanza di interpello si concentra sugli effetti fiscali, la sua validità poggia sul profilo civilistico che l'Agenzia delle Entrate assume come presupposto di verità. La normativa nazionale riconosce infatti un'ampia autonomia ai soci nella definizione dei diritti patrimoniali s...
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