Dichiarazione integrativa valida per impatriati

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025, smentisce definitivamente la prassi dell’Agenzia delle Entrate e ammette il recupero dell’agevolazione impatriati anche con dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni.

La pronuncia rappresenta l’ultimo tassello di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce il diritto al regime agevolato degli impatriati a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali, indipendentemente dai termini formali di richiesta. Pertanto viene ammessa la possibilità di presentare integrativa o istanza di rimborso. Attenzione alla posizione dell’Amministrazione finanziaria che, per il momento, resta di parere opposto

Il caso deciso dalla Cassazione

La controversia riguardava un contribuente trasferitosi in Italia nel 2016 che aveva richiesto il rimborso IRPEF per le annualità 2016-2020, senza aver mai presentato richiesta al datore di lavoro né aver indicato l’agevolazione nelle dichiarazioni presentate nei termini ordinari.

L’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il rimborso solo per le annualità 2018-2020, negandolo invece per il 2016 e 2017. Il motivo? L’adesione al regime era avvenuta con dichiarazioni integrative presentate il 15 febbraio 2020, quindi oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria che, secondo la Circolare n. 33/2020, preclude l’accesso al beneficio.

La decisione della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno accolto le ragioni del contribuente, affermando un principio chiaro: non esiste alcuna decadenza normativa che precluda l’accesso al regime impatriati per chi presenta dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni.

La Corte smentisce esplicitamente l’interpretazione fornita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E/20, secondo cui “trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa a favore oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria”.

Il ragionamento, spiega la Cassazione, poggia sul fatto che l’agevolazione non risulta subordinata ad appositi adempimenti prescritti dalla legge (ma solo dalla prassi amministrativa). La decadenza dal regime è collegata dalla norma alla sola ipotesi in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni, come previsto dall’art. 3 del DM 26 maggio 2016.

Un orientamento consolidato

L’ordinanza n. 30569/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai solido, che la stessa Cassazione ha contribuito a costruire negli ultimi anni.

Le precedenti pronunce della Suprema Corte

Cassazione n. 34655/2024: prima importante apertura, con l’ammissione dell’autonoma istanza di rimborso per recuperare l’agevolazione non fruita in passato.

Cassazione n. 15234/2025: conferma che i lavoratori impatriati possono accedere al regime anche senza richiesta al datore di lavoro, attraverso dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso. Il beneficio spetta una volta verificati i requisiti sostanziali.

Cassazione n. 23256/2025: ribadisce il diritto all’agevolazione e all’istanza di rimborso, precisando che eventuali limitazioni successive non operano retroattivamente.

Le sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie

Prima ancora della Cassazione, le Commissioni Tributarie territoriali avevano aperto questa strada interpretativa.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 4023/22) aveva già ammesso l’istanza di rimborso per mancata applicazione del regime, seguita dalla sentenza n. 412/21/2025 che ha affermato il principio secondo cui un diritto fondato per legge non può essere negato per il mancato rispetto delle indicazioni di una circolare ministeriale.

Particolarmente rilevante la sentenza n. 1118/24 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, che ha chiarito la natura dell’agevolazione impatriati: non si tratta di un’opzione tra regimi alternativi, ma di una modalità di applicazione dell’imposta per chi possiede determinati requisiti.

Le implicazioni pratiche della pronuncia

Possibilità di recuperare le annualità “perse”

La decisione della Cassazione apre concrete possibilità per tutti quei contribuenti che, pur possedendo i requisiti sostanziali per il regime impatriati, non hanno presentato tempestiva richiesta al datore di lavoro o non hanno indicato l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi presentata nei termini.

È ora possibile procedere con:

  • Dichiarazione integrativa a favore anche oltre i 90 giorni dalla scadenza
  • Istanza di rimborso delle imposte versate in eccesso

Il recupero è possibile nei limiti dei termini di prescrizione ordinari, che permettono di recuperare le annualità ancora non prescritte.

Il contrasto con la prassi amministrativa

Nonostante l’orientamento favorevole della giurisprudenza, permane la posizione contraria dell’Agenzia delle Entrate, cristallizzata nella Circolare n. 33/2020 e nelle varie risposte ad interpello (come la n. 59/2020).

Questo significa che chi decide di procedere con il recupero delle annualità deve mettere in conto:

  • Un probabile diniego iniziale da parte dell’Amministrazione finanziaria
  • La necessità di ricorrere alla giustizia tributaria
  • Tempi tecnici per la definizione della controversia

Tuttavia, l’orientamento consolidato fino alla Cassazione fornisce solide basi per il successo dell’azione contenziosa.

Applicabilità al nuovo regime dal 2024

Sebbene la pronuncia riguardi il regime impatriati nella versione previgente (art. 16 del D.Lgs. 147/2015), i principi affermati appaiono estensibili anche al nuovo regime introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, attivo dal 2024.

Entrambi i regimi condividono infatti la natura di agevolazione legata al possesso di requisiti sostanziali, senza che la legge preveda specifiche decadenze formali per la richiesta.

Consulenza fiscale online

L’ordinanza n. 30569/2025 rappresenta un importante punto di arrivo nel dibattito sulle modalità di accesso al regime impatriati. La Corte di Cassazione conferma che la forma non può prevalere sulla sostanza: chi possiede i requisiti ha diritto all’agevolazione, anche se la formalizza in ritardo rispetto ai termini indicati dalla prassi amministrativa.

Il messaggio è chiaro: le circolari dell’Agenzia delle Entrate non possono introdurre limitazioni non previste dalla legge. Il regime impatriati non è un’opzione da esercitare entro termini perentori, ma un diritto che sorge automaticamente al verificarsi delle condizioni sostanziali.

Per chi ha perso annualità agevolabili in passato, questa pronuncia offre strumenti concreti di recupero, pur nella necessità di affrontare un probabile contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

Approfondisci: Per un’analisi completa delle modalità di applicazione del regime impatriati e delle strategie di recupero, leggi l’articolo Agevolazione impatriati: come applicarla e recuperare le annualità perse.

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