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Detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione di casa dei figli

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Tra le diverse detrazioni riservate alla casa, negli ultimi anni sono state introdotte alcune specifiche misure per favorire la ristrutturazione di case e immobili, specialmente nel caso di riqualificazione energetica o adeguamento sismico. Le detrazioni fiscali sono di diversa natura, per esempio citiamo il superbonus 110%, che garantisce una detrazione fiscale totale applicando alcune categorie di lavori sull’immobile di proprietà. Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario presentare tutta la documentazione che attesta il pagamento delle spese per ristrutturare casa, intestate al proprietario dell’immobile o ad un convivente.

Molte domande sono scaturite tra i cittadini a proposito delle detrazioni fiscali per ristrutturare un’abitazione che di fatto diventerà presto di proprietà dei figli. Può accadere infatti che i genitori in un nucleo famigliare decidano di ristrutturare un’abitazione, chiedendo le agevolazioni fiscali, che verrà successivamente trasmessa al figlio, che andrà a viverci stabilmente.

Vediamo in questo articolo come funzionano le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni nel caso in cui queste ultime avvengano per la casa destinata ai figli, in particolare in riferimento alle normative esposte dalle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.


Detrazioni fiscali e bonus per le ristrutturazioni: di cosa si tratta

Esistono delle agevolazioni fiscali particolari destinate a chi applica lavori di diverso tipo alla propria abitazione, purché di proprietà. Tra le detrazioni possibili ricordiamo anche alcuni bonus introdotti recentemente:

Questi sono solo alcuni dei bonus disponibili, che vanno ad alleggerire la spesa per i lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Per poter richiedere queste agevolazioni risulta indispensabile presentare le fatture con cui sono state saldate le spese specifiche, che devono essere state pagate tramite metodi tracciabili.

Ogni bonus ha le sue peculiarità, e ogni detrazione fiscale fa riferimento a lavori specifici, per cui il proprietario sostiene le spese saldandole a ditte esterne di natura edile. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, le detrazioni spettano a chi ha un diritto reale sull’immobile, o a chi ne è di fatto il proprietario.

Detrazioni fiscali: a chi sono destinate

Le detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione sono destinate ai proprietari degli immobili, che si tratti di soggetti singoli, oppure di soggetti abilitati dai proprietari ad agire per loro conto. Può trattarsi anche di parenti dei proprietari, oppure di soci di cooperative.

I destinatari delle detrazioni possono essere di vario tipo, purché abbiano un diritto reale sull’abitazione. Esiste anche la possibilità di ottenere la detrazione per le spese nel caso di convivente di fatto, come spiega la stessa Agenzia delle Entrate:

“Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà).”

In questo caso comunque risulta indispensabile che le spese effettuate per la ristrutturazione siano a carico dello stesso soggetto che richiede la detrazione fiscale. In generale le detrazioni fiscali si possono ottenere per qualsiasi tipo di immobile, purché sussista la casistica indicata dal regolamento di ogni tipo di bonus o detrazione, anche sulle seconde case, anche quando non si tratta di edifici strettamente legati alla residenza principale.

La detrazione può spettare anche al futuro acquirente, se questo è previsto dal contratto, se l’immobile quindi è stato venduto precedentemente, oppure anche ad imprenditori.

Detrazioni fiscali per la ristrutturazione di casa dei figli

Secondo quanto detto sopra, risulta che le detrazioni fiscali si possono ottenere tramite diversi tipi di spese per la ristrutturazione, e possono chiederle diversi soggetti, purché siano i sostenitori effettivi delle spese. Cosa accade quando un genitore decide di sostenere le spese per la ristrutturazione di casa dei figli?

In questo caso si presume che il figlio vada poi ad abitare stabilmente nell’immobile per cui sono state richieste agevolazioni fiscali tramite spese di ristrutturazione, e che al momento della richiesta il figlio stia vivendo ancora con i genitori.

L’Agenzia delle Entrate spiega nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020 chi sono i possibili beneficiari delle detrazioni, analizzando anche il caso di familiare convivente:

“La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.”

Alla data in cui iniziano i lavori quindi i famigliari devono essere conviventi, anche se, come specifica in aggiunta il testo, non è necessario che la convivenza sia confermata per tutto il periodo di detrazione:

“Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.”

Infine quando l’abitazione risulta intestata al figlio, la detrazione viene comunque erogata anche se il figlio non si trasferirà nella nuova abitazione.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Detrazioni fiscali per lavori eseguiti autonomamente

Fino ad ora abbiamo visto come è possibile richiedere particolari detrazioni fiscali quando si svolgono lavori di ristrutturazione con l’appoggio di aziende e imprese in ambito edile, ma può anche accadere che i lavori vengano eseguiti autonomamente dai proprietari dell’immobile.

Molti si chiedono cosa accade in questo caso, se è possibile ancora usufruire delle agevolazioni, e tanti non conoscono le normative a riguardo, ma anche su questo punto esistono numerose possibilità per ottenere delle agevolazioni.

In generale le detrazioni si possono avere quando si sostiene una spesa per migliorare le condizioni dell’abitazione, come ad esempio la riduzione del rischio sismico, o il miglioramento della situazione dei consumi energetici.

Queste spese però, anche se inferiori, possono essere sostenute anche quando è lo stesso proprietario a svolgere i lavori, senza affidarsi ad imprese esterne. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso è possibile ricevere le detrazioni per i lavori, che fanno riferimento alle spese per esempio per i materiali utilizzati:

“Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.4, e Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.1).”

Questo vuol dire che non è strettamente necessario procedere attraverso le imprese, soprattutto se si tratta di lavori di piccola portata, o se il proprietario di casa possiede le competenze per poter lavorare in autonomia.

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Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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