La Camera ha votato ieri la fiducia, oggi alle 12 è previsto il voto finale sul Ddl. di conversione del DL n. 176/202. Con 205 voti favorevoli, 141 contrari e 4 astenuti, la Camera ha dato ieri il via libera alla fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL n. 176/2022, già approvato dal Senato. Tra le novità è prevista la riduzione della detrazione del Superbonus dal 110 al 90% nel 2023. E’ prevista l’applicazione dell’aliquota al 110% fino al 2025 per i soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso.
Il decreto ha aumentato da 2 a 3 il limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio.
Tra le modifiche introdotte, inoltre, in sede di conversione in legge troviamo la proroga del periodo di utilizzo in compensazione dei tax credit energia III e IV trimestre 2022. I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione mediante F24 fino al 30 settembre 2023, anziché al 30 giugno 2023.
Indice degli Argomenti
Caro bollette
Al fine di fronteggiare il caro bollette, il Ddl. di conversione conferma le misure del DL, per cui le imprese con utenze collocate in Italia a loro intestate potranno richiedere ai fornitori di rateizzare la differenza tra gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.
Riduzione dell’IVA sul gas
Inoltre, Il Governo manterrà la riduzione dell’aliquota al 5% sull’IVA somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota agevolata si applica anche sulla differenza che deriva dall’effettivo consumo e sempre per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Crediti d’imposta imprese luce e gas
L’articolo 1 estende anche ai costi sostenuti nel mese di dicembre 2022 i crediti d’imposta energia e gas previsti dal decreto Aiuti ter:
- credito d’imposta per le imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 e della spesa per l’energia elettrica per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- credito d’imposta per imprese gasivore pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione. I codici tributi da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, sono:
- 6993
- 6994
- 6995
- 6996
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Sono cedibili, per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
E’ stato prorogato al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei crediti d’imposta. Il 30 settembre 2023 è il termine ultimo anche per compensare i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Fringe benefit fino a 3.000 euro
L’articolo 3 aumenta da 600 euro a 3.000 euro per il periodo di imposta 2022, il limite del valore dei fringe benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR. Tale deroga alla disciplina ordinaria riguarda esclusivamente la prima parte del terzo periodo del predetto comma 3 dell’art. 51 del TUIR.
Pertanto, sulla base della previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell’art. 51, c. 3, TUIR non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l’intero importo dei benefit erogati è assoggettato a tassazione.
Superbonus
Tra le novità è prevista la riduzione della detrazione del Superbonus dal 110 al 90% nel 2023. E’ prevista l’applicazione dell’aliquota al 110% fino al 2025 per i soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso. L’articolo 9 prevede la riduzione dell’aliquota agevolativa al 90%, per le spese sostenute nel 2023:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da 2 a 4 unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche;
- dalle ONLUS, dalle Associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Organizzazioni di volontariato (ODV).
Il superbonus continua a spettare nella misura del 110%:
- per i condomìni, se:
- l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
- l’assemblea ha deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILAS (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
- il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.
Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.
- per gli edifici fino a 4 unità immobiliari, le ONLUS, le APS e le ODV se:
- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
- il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità indipendenti site in edifici plurifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus è confermato al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati dal 1° gennaio 2023 sono ammesse al 90% se ci sono queste tre condizioni:
- – il contribuente è proprietario dell’immobile ovvero titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso;
- – l’unità è adibita ad abitazione principale;
- – il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una soglia di reddito di riferimento fissata a 15.000 euro, che si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti – nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa – dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o convivente e dai familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico), per un numero di parti determinato secondo le modalità indicate nella Tabella 1-bis di cui all’allegato 1 annesso al decreto).
Cessione crediti edilizi
E’ stata introdotta la possibilità per i crediti di imposta derivanti da interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 quote annuali di pari importo.
Il fornitore o il cessionario dovrà inviare una comunicazione telematica alle Entrate. Le modalità saranno definite da un provvedimento delle Entrate. La quota non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.
Il successivo comma 4-bis interviene sulle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, aumentando da 4 a 5 i passaggi possibili per i crediti di imposta legati ai bonus edilizi.
Prestito ponte per le imprese edili in difficoltà
Prevista la garanzia Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti concessi alle imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità.
L’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 potrà essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni.