La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus assunzioni giovani under 36 anche per tutto il 2023. In particolare, è previsto l’esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, che assumono a tempo indeterminato giovani under 36. L’incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un lavoratore o una lavoratrice che, nella loro vita, non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo Giovani under 36 ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.

Cos’è il bonus assunzioni giovani under 36?

L’art. 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023 ha prorogato per tutto il 2023 il bonus assunzioni a tempo indeterminato per gli under 36, prevedendo un aumento dell’agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua. I mesi di agevolazione sono 36 dalla data di assunzione, la quale deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. Inoltre, i mesi di agevolazione diventano 48 per i datori di lavoro che assumono in unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’agevolazione consiste quindi in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni, e riguarda sia le nuove assunzioni a tempo indeterminato che le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. 

Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.    

E’ necessario precisare che l’operatività del bonus è sottoposta all’autorizzazione per l’utilizzo dei fondi da parte dell’Unione Europea. Questo sgravio è concesso, infatti, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare di questa agevolazione tutti i datori di lavoro privati. Sono escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestico.

Per usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro che assume è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

  • non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva;
  • non deve effettuare nei 9 mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

In caso contrario il datore di lavoro perde l’esonero e dovrà restituire quanto indebitamente ricevuto.

Inoltre occorre rispettare anche le seguenti condizioni:

  • Assunzioni di giovani che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • Giovani con un’età massima di 35 anni, ovvero che non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata;
  • Assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023.

Quali datori di lavoro possono usufruirne?

Possono beneficiare di questa agevolazione tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, pertanto possono possono usufruirne anche gli studi professionali, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e anche:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Datori di lavoro esclusi

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Rapporti di lavoro incentivati

  • Nuovi contratti a tempo indeterminato; 
  • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Esclusioni

  • contratti di apprendistato;
  • contratti di lavoro domestico;
  • contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015);
  • prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017);
  • contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e assunzioni ex art. 1, commi 106 e 108 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205.

Come funziona l’esonero contributivo?

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Come richiedere l’incentivo?

I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps:

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate, devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, seguendo le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 3389, in cui sono indicate le modalità previste anche per il settore agricolo.

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica devono compilare, invece, la sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese, seguendo le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 3389.

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