Contributi a fondo perduto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo è destinato agli esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Alcuni chiarimenti forniti con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, dell’Agenzia delle Entrate.

Le domande, per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto, potranno essere presentate dal primo pomeriggio di lunedì 15 giugno fino al 13 agosto 2020. Non sarà un click day.

Gli eredi, che proseguono l’attività di soggetti deceduti, potranno presentare la domanda, dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Il contributo a fondo perduto viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda, esso dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata.

Nel caso, infatti, nel caso in cui il contributo erogato è in tutto o in parte non spettante, oltre alla sanzione dal 100 al 200% di cui all’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile anche l’art. 316-ter del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).

Contributi a fondo perduto

L’istanza inviata con dati errati può essere sostituita solo nel caso non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, mentre l’istanza di rinuncia, può essere trasmessa in ogni momento, anche dopo il 13 agosto 2020.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, fornendo alcuni chiarimenti sui contributi a fondo perduto con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.

Chi può beneficiare dei contributi a fondo perduto?

I contributi a fondo perduto, possono essere beneficiati da:

  • Soggetti titolari di partita IVA che esercitano:
    • Attività d’impresa;
    • Attività di lavoro autonomo;
    • Titolari di reddito agrario;

in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

In particolare, il Decreto Rilancio precisa che non possono beneficiare del Contributo a fondo perduto:

  • I soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda;
  • Gli scritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali);
  • Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
  • Coloro che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.

Per avere maggiori informazioni:

“Modello domanda contributo a fondo perduto”

Nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti, come si preciserà di seguito, per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d’imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto

Inoltre, tra i vari chiarimenti forniti, dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto

“è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti”

Inoltre, tra i beneficiari del contributo possono rientrare:

“anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014”.

Un’altra importante precisazione concerne chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario), il quale può beneficiare del contributo anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Requisiti

La guida dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce quali sono le condizioni per ottenere il contributo:

  • Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1 gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato).

Ugualmente, per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza).

Domanda contributi a fondo perduto

Nel caso in cui ammontare del contributo è inferiore o uguale a 150.000 euro, la domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, mediante:

  • Canale telematico Entratel/Fisconline. Con questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica trasmissione; oppure;
  • Procedura web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, da parte di un intermediario, delegato al servizio del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.

Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, deve:

  • Predisposto in formato pdf;
  • Firmato digitalmente dal soggetto richiedente;
  • Inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].

Dati del soggetto richiedente

Nella domanda deve essere indicato in primo luogo il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) e va specificato se si è erede che prosegue l’attività.

È necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo a fondo perduto. Il quale dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Dati fatturato

I principali dati da riportare nella domanda sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo.

Occorre, in particolare, indicare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Detti importi, devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018.

In assenza di compilazione, l’importo è considerato pari a zero.

Calo del fatturato

Per quanto riguarda l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, chiarisce l’Agenzia che, facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, devono essere prese in considerazione le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, per le fatture immediate ed i corrispettivi è:

  • Data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 );
  • Data del corrispettivo giornaliero;

Per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).

Ad esempio, chiarisce l’Agenzia che;

“Nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile
2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno
escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad
operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno
incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e
2019″

Continua, poi l’Agenzia delle Entrate, dicendo che, per ragioni di semplificazione e in coerenza con la ratio dei contributi a fondo perduto:

  • Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Occorre tenere conto delle note di variazione con data aprile;
  • I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Per coloro che esercitano contestualmente più attività o producano nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

Ricavi o compensi complessivi anno 2019

Nella domanda deve essere indicata anche la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019:

  • Prima fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;
  • Seconda fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • Terza fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 euro.

Ammontare contributi a fondo perduto

Ad ogni singola fascia corrisponde infatti una diversa percentuale di contributo, da applicare sulla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali sono:

  • 20%, in caso di ricavi/compensi complessivi 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, in caso di ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000;
  • 10%, in caso di ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Casi particolari

Per i soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio 2020:

  • Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (2020 è inferiore al 2019), a tale differenza viene applicata la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
  • Qualora la differenza è positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

In caso di inizio attività da maggio 2019 (ma non oltre il 30 aprile 2020) spetta sempre l’importo minimo del contributo (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).

24 COMMENTI

  1. Spetta il contributo minimo al soggetto che ad aprile 2019 ha avuto un fatturato pari a 0 (zero) così come ad aprile 2020?

  2. spetta il contributo minimo a chi aveva una p.iva aperta già dal 2017 ma nel marzo 2020 ha effettuato un cambio di codici attività? In tal caso va considerato come attività aperta dopo il 01/01/2020?

  3. Buonasera, qual è la procedura corretta per il calcolo del contributo a fondo perduto relativamente ad un distributore di carburante. Ho letto che il totale dei ricavi deve essere valorizzato tenendo in considerazione l’aggio, ma relativamente al calo del fatturato invece è giusto prendere in considerazione il volume complessivo delle vendite? grazie

  4. Buongiorno, per determinare il calo del fatturato è giusto non prendere in considerazione una fattura emessa nei confronti di un Ente per servizi di trasporto ben specificati emessa in aprile 2020 ma riferiti al trimestre genn-febb-marzo 2020, in quanto trattasi di fatturazione trimestrale?
    Ringrazio per qualsiasi gentile commento.

  5. Ma per inizio attività si intende l’attribuzione della partita iva o il vero e proprio inizio attività da SCIA o dichiarato in Camera di Commercio?

  6. Ho letto nelle spiegazioni che, fatti i rrlativi conteggi, in ogni caso, il contributo spetta sempre. Anche nel caso che il fatturato di aprile 2019 e aprile 2020 è uguale a zero ?

  7. Buongiorno, nel mese di aprile 2020 avendo emesso alcune note di accredito il fatturato della mia azienda è negativo però nell’istanza non vengono accettati numeri negativi, cosa devo indicare quindi? Grazie

  8. Salve a tutti, ho una domanda. Ho aperto la partita Iva nel Settembre 2018 perché ho iniziato i lavori nel mio Locale che poi ho aperto nel settembre 2019. L’agenzia delle entrate per il contributo a fondo perduto non mi riconosce nulla poiché fanno riferimento alla data dell’apertura della partita IVA e non a quella dell’inizio effettivo dell’attività. Cosi fatturato aprile 2019 pari a 0 (poiché l’attività ancora non era aperta) e fatturato aprile 2020 pari a 0 poiché c’era il lockdown. Spero di aver spiegato il mio problema, a chi potrei rivolgermi per farmi riconoscere almeno la somma minima?

  9. Gaetano stessa identica cosa anche a me! scartato our non avendo una partita iva effettivamente attiva, neanche il minimo ho avuto!

  10. Per inizio attività non considerano l’effettivo inizio attività , ma quando hai aperto la Partita IVA, roba da matti. Io la mia attività l’ho aperta a dicembre 2019 con inizio attività effettivo per la camera di commercio al 3/01/2020 e non ho avuto neanche il minimo, perchè la partita IVA era aperta prima del 2019, ma io l’ho dovuta aprire perchè era un requisito fondamentale per accedere al Resto al SUD, utilizzato proprio per aprire la mia attività!

  11. Ciao Enrico sono nella tua stessa situazione, proverò a rivolgermi ad un avvocato…
    Tu hai visto se puoi fare qualcosa?

  12. Ho avuto anche io lo stesso problema. Sono beneficiario del credito resto al sud e non ho potuto avere nessun aiuto. Ho aperto la partita iva nel 2018, ma l attività è effettivamente attiva da agosto 2019. Come pensate di agire?

  13. Stessa situazione: apertura p.iva luglio 2018 (poiché Invitalia mi ha richiesto l’apertura, per procedere con l’investimento, ovvero fatture di acquisti). Inizio attività (fatture di vendita) novembre 2019: morale della favola, non mi riconoscono nessun contributo, idem adesso con il nuovo decreto ristori, stesso procedimento insensato. Non so come procedere, premesso che attualmente la mia attività è chiusa per decreto poiché zona rossa. Quanta burocrazia inutile.
    Grazie a chi mi dà delucidazioni.

  14. sto leggendo tutti i Vostri commenti e credevo di essere la sola!!!!anche io nel perverso meccanismo di invitalia ho aperto la partita iva a novembre 2018 ma l’ inizio dell’ attività e’ stata novembre 2019 quindi come voi non ho diritto a nulla (cosa assurda direi!!!)sono riuscita a parlare con l Agenzia delle Entrate la quale mi ha detto di fare una Pec di autotutela art.65 spiegando le motivazioni e chiedendo la verifica ma….funzionerà???

  15. Ciao Alessia, grazie proverò anche io. Volevo chiederti se tu avevi comunque già fatto la domanda per ottenere il contributo covid-19. Oppure se la pec di autotutela serve solo a capire se hai i requisiti e poi in caso di esito positivo si fà la domanda. Grazie

  16. Buongiorno, ho letto nei commenti di questo articolo molti problemi identici al mio.
    Sono una partita IVA aperta nell’ottobre 2018 , con apertura attività nel luglio 2019. Ho presentato domanda per contributo decreto Ristori con flag su attività aperta dopo il 31/12/2018, che ha avuto esito di scarto in quanto viene considerata l’apertura della partita iva e non l’effettivo stato di inizio attività.
    Ho chiamato diverse volte l’AdE per capire se fosse possibile non spuntare l’opzione di apertura dopo il 31/12/2018 e lasciare come fatturato ad aprile 2019 e 2020 i rispettivi importi di euro 0,00.
    Questa versione non è possibile, quindi di conseguenza non potendo indicare valori superiori allo 0,00 nei mesi di aprile 2019 e 2020 , a causa di attività non aperta e attività chiusa per lockdown, non viene riconosciuta la possibilità di compilare l’istanza in modo corretto.
    Detto ciò, c’è qualcuno che ha agito con autotutela per risolvere tale problema dove, vengono valorizzate le due date diverse di apertura? E se qualcuno lo avesse fatto, ha avuto riscontro positivo?
    Grazie

  17. Salve, io sono una attività di bar con annesso corner sportivo Sisal (attività accessoria) che produce aggi. Preciso che il mio unico codice ateco è 563000e che nel 2019 ho realizzato più aggi che ricavi. Nel chiedere il contributo covid-19 l’Agenzia delle entrate mi ha rimodulato l’importo dicendo che non bisogna considerare quale fatturato i corrispettivi del bar + gli aggi prodotti dai servizi offerti dalla Sisal ma solo ed esclusivamente l’ammontare dei corrispettivi. Come è possibile? E’ capitato anche a voi? In questo modo otterrei il minimo contributo e non il contributo in base alla percentuale del fatturato di aprile 2019.

  18. Stesso problema, partita iva aperta nel marzo del 2018, ed attività aperta nel febbraio 2020 (partita iva attivata nel 2020), Entrambe le domande scartate per lo stesso motivo. Nelle varie telefonate con l’agenzia delle entrate mi è stato detto in primis che nella mia situazione vi erano tantissime persone e mi consigliavano di fare l’istanza tramite pec al agenzia di competenza. Istanza inviata venti giorni fa, ad oggi nessuna risposta.
    Ma ho un’altra domanda per voi, siete riusciti ad utilizzare il credito di imposta per gli affitti ?

  19. L’istanza 65 è completamente inutile, nessuna risposta ad oggi. Anche per il decreto “sostegni”, scartata per lo stesso motivo, avendo diviso l’importo di dicembre, unico mese in cui ho lavorato per 12, risulta che non ho calo di fatturato. Assurdo!

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