La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’aumento dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
L’aumento riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La circolare n. 45 del 2023 dell’INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale aumentata dell’80% per il primo mese di fruizione nel 2023. L’INPS ha fornito i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens a partire da luglio, rinviando ad un successivo intervento di prassi le indicazioni per il recupero delle somme arretrate.
Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca nel 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.
Congedo parentale aumentato dell’80%: a chi spetta?
L’articolo 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.). Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come
consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Nella Circolare INPS viene poi fornito un esempio:
- due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Pertanto, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.[1].
Prosegue poi l’INPS chiarendo che fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono
indennizzabili al 30% della retribuzione.
Decorrenza
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022. La Circolare espone i seguenti esempi:
Esempio a)
- Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022. Alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.
Esempio b)
- Figlio nato il 15 settembre 2022;
- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto al 15 febbraio 2023;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’aumento dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, finito il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80%.
Esempio c)
- Figlio nato il 15 agosto 2022 – decesso della madre lavoratrice dipendente;
- Congedo di paternità (periodo residuo non fruito dalla madre) dal 16 agosto al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:
- tramite il portale istituzionale nella sezione “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di patronato.
Flusso UniEmens
L’INPS ha indicato i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:
- “PG0”, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato in misura dell’80 per cento della retribuzione;
- “PG1”, per il congedo parentale in modalità giornaliera indennizzato in misura dell’80 per cento della retribuzione.
Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi.
A partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di “DenunciaIndividuale” “InfoAggcausaliContrib”:
- il CodiceCausale “L328”;
- l’Elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” con il codice fiscale del minore;
- Elemento “AnnoMeseRif” di riferimento della prestazione anticipate;
- l’Elemento “ImportoAnnoMeseRif” della prestazione conguagliata,