Con la risposta all’interpello n. 328 del 15 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al pagamento dell’imposta di bollo applicabile ai costi di immatricolazione dei veicoli. Nello specifico, si fa riferimento a come devono essere gestite le spese sostenute da un’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, che poi vengono riaddebitate al cliente.

L’Agenzia delle Entrate specifica che l’esenzione scatta o meno a seconda se ci troviamo di fronte a operazioni assoggettate a IVA oppure no. È prevista l’esenzione dell’imposta in caso di operazioni assoggettate a  IVA e nel caso di importi fino a 77,47 €. Al contrario, il pagamento dell’imposta di bollo immatricolazioni si applica alle operazioni non soggette a IVA con importo pari o superiore 77,47 €.

Scopriamo nel dettaglio come funziona l’imposta di bollo immatricolazioni.

Imposta di bollo immatricolazioni, la normativa

La normativa del bollo è disciplinata dal Dpr n. 642/1972 che prevede il pagamento di un importo fisso di 2 € per ciascun atto, ovvero per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“, come precisato dall’art. 13.

L’imposta è dovuta in caso la somma superi 77,47 €. L’imposta di bollo immatricolazioni segue lo stesso meccanismo come confermato dalla risposta dell’Agenzia dell’Entrate all’interpello n. 328 del 15 maggio 2023.

L’Entrate specifica che le spese sostenute da un’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, che sono poi riaddebitate in fattura al cliente, sono esenti da bollo solo a determinati condizioni. Difatti, esiste una differenziazione in base all’applicazione o meno dell’Iva:

  • se le fatture sono relative a operazioni assoggettate a IVA, scatta l’esenzione del bollo;
  • se le fatture sono relative a operazioni non assoggettate a IVA, l’imposta di bollo dovrà essere pagata se le somme sono di importi pari o superiori a 77,47 €.

Sussiste una terza casistica che possiamo definire fatture miste,  che includono sia corrispettivi di operazioni soggette a IVA che di operazioni non soggette. In questo caso, l’imposta di bollo si applica solo se l’importo delle operazioni non soggette a IVA supera la soglia dei 77,47 €, come indicato dall’art. 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

L’art. 6 della Tabella esenta dal bollo le “fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. Diventa fondamentale per beneficiare dell’esenzione dell’imposta di bollo riportare la seguente dicitura in caso di fatture relative a operazioni soggette a IVA: “documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a IVA, come stabilito dall’articolo 6 della Tabella B del Dpr n. 642/1972“.

Bollo immatricolazioni, la risposta dell’Agenzia dell’Entrate

L’esenzione dell’imposta di bollo immatricolazioni si applica solo agli atti di soggetti che per legge svolgono attività relative alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie, come il caso del notaio che anticipa le somme per un cliente. Non scatta, invece, l’esenzione dell’imposta di bollo nel caso di riaddebito in fattura di spese sostenute in nome e per conto del cliente.

La risoluzione n. 363527 del 3 gennaio 1979 ha inoltre precisato che le somme pagate: “dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte, a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l’incarico sia affidato dall’acquirente o dal venditore del veicolo“. Diventa quindi fondamentale essere in possesso della documentazione completa.

La risposta dell’Agenzia dell’Entrate all’interpello n. 328 del 15 maggio 2023 specifica che, per le fatture emesse dalla società istante a carico del cliente, l’imposta di bollo non è dovuta se riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, come le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti. Il pagamento scatta, invece, per le somme non soggette ad Iva di importo pari o superiore a euro 77,47 € .

L’Agenzia delle Entrate ritiene che per le fatture emesse dall’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione non sia dovuta l’imposta di bollo “se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell’articolo 6 della Tabella allegata al Dpr n. 642 del 1972” e aggiunge “se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA sia somme non soggette a IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr. n. 642 del 1972, si applica l’imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47”.

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