Dal 2026 cambiano i termini per la fruizione del congedo parentale. Ciascun genitore, alternativamente, avrà il diritto di astenersi dal lavoro non più per 5 giorni l’anno ma per 10 e nel caso in cui i figli abbiano tra i 3 e i 14 anni.
Il congedo parentale potrà essere richiesto fino ai 14 anni del figlio, non più fino ai 12 come accade attualmente. Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, diverso quindi dal congedo obbligatorio di maternità o paternità, e spetta complessivamente per 10 mesi considerando entrambi i genitori. Il limite può estendersi a 11 mesi qualora il padre decida di utilizzarne almeno 3, in modo continuativo o frazionato.
L’obiettivo del governo è quello di fornire supporto nella cura del bambino nei suoi primi anni di vita.
Congedo parentale: le novità in arrivo
Il congedo parentale, a differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro.
Durante il congedo parentale si riceve un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, con l’eccezione dei primi 3 mesi che vengono coperti all’80% dello stipendio se utilizzati entro i primi sei anni di vita del bambino e dopo la conclusione del periodo di congedo obbligatorio.
Secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di Bilancio 2026 viene esteso il periodo entro il quale i genitori possono richiedere i giorni di astensione dal lavoro indennizzati. Attualmente il congedo parentale è rivolto ai genitori, lavoratori dipendenti, che lo richiedono entro i primi 12 anni di vita del figlio o della figlia. Dal 2026, se viene confermato quanto disposto dalla bozza della Legge di bilancio, potrà essere fruito fino ai 14 anni del bambino o della bambina o dall’adozione.
La novità trova applicazione per tutte le forme di congedo previste dalla normativa, quindi anche ai casi di disabilità o per quel che riguarda il congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.
Malattia dei figli minori
Dal 2026 ci saranno novità anche per il congedo per la malattia dei figli minori. Si tratta di un’altra delle previsioni del citato Testo unico (articolo 47), secondo la quale entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di malattia di ciascun figlio di massimo 3 anni.
Ogni genitore, inoltre, ha diritto di astenersi dal lavoro per massimo 5 giorni lavorativi all’anno, in caso di malattia di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di bilancio dal prossimo anno i genitori potranno beneficiare del congedo per malattia nel limite di 10 giornate lavorative all’anno, per ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni d’età.