L'operazione di conferimento di partecipazioni è un importante strumento giuridico da utilizzare in caso di riorganizzazione delle strutture dei gruppi (es. creazione di una holding), ma anche in contesti di acquisizioni societarie. In caso di conferimento di partecipazioni tra imprese, l'art. 175 co. 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento "quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario". Ai fini della determinazione del componente positivo di reddito realizzato dal soggetto conferente, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione viene contrapposto al valore contabile più elevato tra:
Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferente alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento;
Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferitario alla partecipazione conferita.
In questo articolo tutte le informazioni utili per comprendere e sfruttare i vantaggi legati al conferimento di partecipazioni a realizzo controllato. Regime di cui all'articolo 175, comma 1 del TUIR, per gli enti che realizzano redditi di impresa.
Come funziona il regime del realizzo controllato?
Il regime di realizzo controllato ex art. 175 comma 1 del TUIR consente di considerare come valore di realizzo del conferimento il valore attribuito in bilancio alle partecipazioni ricevute (conferite). L'applicazione del regime del realizzo controllato è limitata “conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
Deve trattarsi di conferimenti di partecipazioni “effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali”. Questo implica che, ai fini della determinazione del componente positivo di reddito realizzato dal soggetto conferente, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione viene contrapposto non già al valore normale della partecipazione stessa, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, bensì al valore contabile più elevato tra:
Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferente alla partecipazione ricevuta in cambio del conferimento;
Quello attribuito nella contabilità del soggetto conferitario alla partecipazione conferita
Si parla di “realizzo controllato” proprio perché le parti del conferimento hanno la possibilità di “controllare”, mediante le scelte che operano sul piano contabile, l’entità del presupposto imponibile che il conferimento determina in capo al conferente. Si tratta di un regime che dipende dal comportamento di entrambi i soggetti coinvolti.
L'art. 175 del TUIR ci dice che:
CONFERENTE
Soggetto residente titolare di reddito di impresa
CONFERITARIO
Soggetto residente, titolare di reddito di impresa che, stante i...
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