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Comunione dei beni tra coniugi ai fini IRPEF: le regole

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Sussistono specifici criteri di imputazione del reddito se lo stesso deriva dai beni che formano oggetto della comunione dei beni, del fondo patrimoniale ovvero dell’usufrutto legale dei genitori. Tutte le informazioni utili per la dichiarazione dei redditi provenienti da beni detenuti in regime di comunione con il coniuge.


In questo contributo andremo ad analizzare le modalità di tassazione del reddito ai fini IRPEF derivante dal regime di comunione dei beni, e del reddito derivante dai figli minori della coppia. Infatti, i redditi derivanti dai beni che formano oggetto: della comunione legale e dell’usufrutto legale dei genitori (per i figli minori), devono essere imputati secondo specifici criteri sia che detti redditi concorrano alla determinazione del reddito complessivo ovvero siano soggetti a tassazione separata.

I redditi dei coniugi sono assoggettati ad imposizione diretta in base al criterio della tassazione individuale, avendo il legislatore scelto di escludere la famiglia dal novero dei soggetti passivi ed essendo stato abbandonato il criterio del cumulo giuridico.

Si tratta, in linea di massima, di un sistema che, ancorché penalizzante per le famiglie monoreddito, è in linea con il principio della capacità contributiva, poiché ciascun membro della famiglia viene tassato per il proprio reddito. Si deve tuttavia approfondire la compatibilità con tale principio delle ulteriori regole in materia, riferite alle fattispecie della comunione legale e convenzionale, delle attività separate, delle partecipazioni, dell’azienda coniugale e del fondo patri­moniale. Vediamo, quindi, come imputare correttamente in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF), il reddito del coniuge e quello degli figli minori derivanti dalla comunione dei beni.

Reddito in comunione dei beni

Con l’entrata in vigore della Legge n. 151/75, il regime legale della famiglia è divenuto quello della comunione dei beni fra i coniugi. Questo, in sostituzione del precedente e tradizionale regime della separazione. L’istituto della comunione legale scelto dal legislatore è di tipo misto, prevedendo due categorie giuridiche di beni contrapposte: da un lato, quella dei beni comuni, dall’altro quella dei beni personali.

La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote. Si tratta di una comunione nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

La comunione legale dei beni è il regime che regola i rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di una diversa convenzione: tale istituto governa in via generale i rapporti tra i coniugi, ove questi non abbiano espresso una diversa volontà con le convenzioni matrimoniali, non è assimilabile a quello della comunione ordinaria, sia perché s’instaura automaticamente all’atto stesso del matrimonio. Questo, a meno che gli sposi non scelgano di adottare il regime di separazione o altra convenzione sia perché i beni che vi ricadono o meno sono specificatamente in precise norme del Codice civile (artt. 177-178-179).

Beni facenti parte della comunione dei beni

Possono costituire oggetto della comunione legale dei beni dei coniugi:

  • Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  • I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente (solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione).
  • I diritti di credito (e non solo quelli reali) acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio possono entrare in comunione, ancorché acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale.
BENIDESCRIZIONE
Beni acquistati durante il matrimonioQualsiasi bene (immobili, terreni, veicoli, ecc.) acquistato durante il matrimonio con fondi comuni.
Aziende avviate durante il matrimonioSe i coniugi avviano un’attività o un’azienda durante il matrimonio, essa rientra nella comunione legale.
Frutti dei beni comuniInteressi, dividendi o altri guadagni derivanti dai beni in comunione.
Diritti derivanti da invenzioniSe un coniuge brevetta un’invenzione durante il matrimonio, i diritti sono considerati beni comuni.
Beni acquistati con fondi comuniAnche se un bene è intestato a un solo coniuge, se è stato acquistato con fondi comuni, è considerato comune.

Determinazione del reddito dei beni oggetto di comunione

I redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale sono imputati a ciascuno dei coniugi: per metà del loro ammontare netto, oppure per la diversa quota stabilita a seguito di stipula di apposita convenzione matrimoniale, c.d. comunione convenzionale (art. 162 c.c.). Questo significa che in linea generale il reddito derivante da un bene acquisito in regime di comunione dei beni deve essere attribuito per metà a ciascuno dei due coniugi. Soltanto nel caso in cui vi sia un coniuge “fiscalmente  a carico” dell’altro, sara questi a dover dichiarare tutto il reddito derivante dal bene oggetto di comunione.

Quali beni non fanno parte della comunione legale?

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge (art. 179 c.c.):

  • I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione. Questo quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge. Tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  • I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio. Purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto;
  • beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (ex art. 2683 c.c.), acquisiti dopo il matrimonio, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso è stato parte anche l’altro coniuge e si tratta di beni:
    • Di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
    • Che servono all’esercizio della professione del coniuge;
    • Acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio.
BENIDESCRIZIONE
Beni personaliBeni di cui un coniuge era già proprietario prima del matrimonio.
Donazioni e ereditàBeni ricevuti da un coniuge come donazione o eredità, a meno che non siano stati espressamente dichiarati come beni comuni.
Beni legati a un’attività professionaleStrumenti, attrezzature o altri beni strettamente legati all’esercizio di una professione di un coniuge.
Risarcimenti per danni personaliSomme ricevute come risarcimento per danni fisici o morali subiti da un coniuge.
Beni acquistati con fondi personaliBeni acquistati durante il matrimonio, ma con fondi che un coniuge aveva prima del matrimonio.
Diritti personali non trasferibiliDiritti che sono strettamente personali a un coniuge e che non possono essere trasferiti, come diritti d’autore personali.
Oggetti di uso personaleOggetti come vestiti, gioielli o altri beni di uso strettamente personale.

È importante ricordare che, anche se questi beni non rientrano nella comunione legale, possono comunque essere soggetti a divisione o valutazione in caso di divorzio, a seconda delle circostanze e delle leggi locali. Inoltre, come menzionato in precedenza, i coniugi possono sempre stipulare un contratto di matrimonio che modifica il regime di comunione legale.

Azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio

Sotto il profilo civilistico, l’azienda coniugale non rappresenta né una società di persone, né un’impresa familiare. Da un punto di vista fiscale, l’azienda coniugale gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio è tenuta a presentare il modello Redditi SP e ogni coniuge deve indicare il 50% dei redditi conseguiti dall’azienda coniugale nel quadro RH del proprio modello Redditi Persone Fisiche.

Azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita prima del matrimonio

Per le aziende appartenenti a uno solo dei coniugi prima del matrimonio e successivamente gestite da entrambi nonché per quelle gestite da uno solo dei coniugi e costituite dopo il matrimonio:

  • Il coniuge che ne assume la titolarità espone la propria quota di reddito all’interno del modello Redditi Persone Fisiche, nel quadro RF se in regime di contabilità ordinaria ovvero nel quadro RG se un soggetto in contabilità semplificata;
  • Il coniuge che non assume la titolarità indica la sua parte di reddito all’interno del quadro RH.

Partecipazioni acquisite in regime di comunione

Una partecipazione acquistata da un coniuge in regime di separazione dei beni può costituire oggetto di comunione in parti eguali, se questo è previsto da una scritturaprivataautenticatadiderogaalregimediseparazione, con la quale si pattuisce di attribuire ai coniugi in parti uguali gli utili, gli oneri e le passività derivanti dalla partecipazione.

Proventi dell’attività separata

I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a quest’ultimo imputati per l’intero ammontare, anche in presenza di comunione legale. Tale norma si applica anche ai nuclei famigliari monoreddito, con il risultato che, in tale ipotesi, non è possibile procedere alla tassazione sulla base del reddito medio del nucleo familiare.

Convenzione matrimoniale e proventi da attività individuali dei coniugi

Non rileva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la convenzione matrimoniale in base alla quale il regime di comunione si estende anche ai proventi delle attività individuali dei coniugi.

Per cui il privato può disporre relativamente alla destinazione del reddito derivante da una attività individuale, prevedendo che il regime di comunione dei beni fra coniugi si estenda anche ai proventi delle attività individuali dei coniugi, ma non può attribuire a tale pattuizione un valore di accertamento costitutivo dell’imputazione soggettiva della produzione del reddito. Trattandosi, infatti, di un dato oggettivo, ai fini dell’imposizione fiscale, l’accertamento è riservato all’Amministrazione finanziaria.

Il reddito dei figli minori: criteri di imputazione

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli.

Determinazione del reddito

I redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. I redditi prodotti dai figli minori (ad esempio, redditi da lavoro dipendente, redditi da capitale, ecc.) sono sommati a quelli dei genitori e tassati insieme ad essi. Questo vale sia per i redditi da lavoro che per quelli derivanti da investimenti o altre fonti. Tali redditi devono essere dichiarati nel Modello Unico o nel 730 dei genitori, a seconda del tipo di dichiarazione scelto.

Se un minore ha redditi da lavoro autonomo (ad esempio, se è un influencer o ha una piccola attività), potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione dei redditi separata per lui. Tuttavia, questo è meno comune e dipende dalla natura e dall’entità del reddito.

Poiché i minori non possono legalmente gestire le proprie questioni fiscali, sono rappresentati dai genitori o dai tutori legali in tutte le questioni relative alla dichiarazione dei redditi.

Beni non soggetti ad usufrutto legale

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • I beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • I beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
  • Tutti i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà, o uno di essi, non ne abbiano l’usufrutto. La condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
  • I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui;
  • Le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

Usufrutto legale e modello Redditi PF

I redditi soggetti ad usufrutto legale devono essere dichiarati nel modello Redditi Persone Fisiche dai genitori unitamente ai redditi propri. Mentre, i redditi sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore (quale contribuente), ma compilato e firmato dal genitore esercente la potestà.

Conclusioni

La comunione dei beni tra coniugi rappresenta una delle forme di regime patrimoniale previste dalla legge italiana. Questa scelta, oltre ad avere implicazioni sul piano civile e patrimoniale, ha anche delle ripercussioni sul piano fiscale. Dal punto di vista dell’IRPEF, la comunione dei beni può influenzare la determinazione del reddito complessivo della famiglia e la sua tassazione. È fondamentale, quindi, avere chiarezza su come i redditi e le detrazioni vengono gestiti in questo regime, per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e per sfruttare al meglio le agevolazioni previste dalla legge. La consulenza di un esperto in materia fiscale può essere di grande aiuto per navigare in questo complesso scenario.

Domande frequenti

Che cos’è la comunione dei beni tra coniugi?

È uno dei regimi patrimoniali previsti dalla legge italiana in cui i beni acquisiti durante il matrimonio appartengono ad entrambi i coniugi in parti uguali.

Come influisce la comunione dei beni sulla dichiarazione dei redditi?

In caso di comunione dei beni, i redditi prodotti dai beni comuni vengono dichiarati per metà da ciascun coniuge.

Le detrazioni fiscali come vengono suddivise tra i coniugi in comunione dei beni?

Le detrazioni fiscali sono generalmente suddivise in parti uguali tra i coniugi, a meno che non vengano fatte specifiche scelte nella dichiarazione dei redditi.

È possibile scegliere un regime diverso dalla comunione dei beni?

Sì, i coniugi possono optare per la separazione dei beni o per altri regimi patrimoniali previsti dalla legge.

Come si passa dalla comunione alla separazione dei beni?

È necessario stipulare un atto notarile di modifica del regime patrimoniale.

I redditi da lavoro dipendente come vengono dichiarati in comunione dei beni?

I redditi da lavoro dipendente sono personali e vengono dichiarati individualmente da ciascun coniuge.

Come vengono gestiti i beni ereditati o ricevuti come donazione in comunione dei beni?

I beni ereditati o ricevuti come donazione rimangono di proprietà personale del coniuge che li ha ricevuti e non rientrano nella comunione.

In caso di divorzio, come viene gestita la comunione dei beni ai fini IRPEF?

In caso di divorzio, la comunione dei beni si scioglie e ciascun coniuge dichiara i propri redditi (che derivavano dalla comunione) individualmente.

Quali sono le principali differenze tra comunione e separazione dei beni ai fini IRPEF?

In comunione dei beni, i redditi prodotti dai beni comuni vengono dichiarati per metà da ciascun coniuge, mentre in separazione dei beni ciascun coniuge dichiara solo i redditi prodotti dai propri beni personali.

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