Il Dpr 633/1972- Testo Unico sull’IVA prevede che il soggetto passivo IVA abbia la possibilità di compensare il credito IVA scaturente dalla Dichiarazione IVA annuale con altre imposte di uguale o diversa natura, in particolare si parla di:
- Compensazione orizzontale: quando il credito può essere utilizzato per saldare debiti di imposta di natura diversa dall’IVA (esempio: IRES, IRAP);
- Compensazione verticale: credito utilizzabile per saldare debiti d’imposta della stessa natura del credito (esempio: per saldare il debito del primo trimestre scaturente dalla liquidazione IVA dell’anno successivo a quello di riferimento della Dichiarazione annuale).
La compensazione orizzontale è possibile in due casi:
- È possibile effettuare la compensazione orizzontale dal 1 Gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione annuale a credito senza alcuna limitazione fino a 5.000 euro;
- Oltre il 5 anno, è possibile operare la compensazione a partire dal 10 giorno successivo alla presentazione della Dichiarazione IVA, munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o la sottoscrizione alternativa da parte dell’Organo di Controllo;
- La compensazione infrannuale su base trimestrale può essere effettuata senza attendere la presentazione della Dichiarazione IVA.
Modalità operativa per effettuare la compensazione tramite modello F24
L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare:
- 1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito1. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- 2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie:
- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA.
Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:
- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d’imposta.
Errata compensazione per maggior credito o debito
L’errata compensazione per maggior credito o debito è modificabile presentando in prima istanza la Dichiarazione IVA correttiva entro i termini. In merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, la risoluzione n. 36/E dell’8 maggio 2018 ha chiarito che laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Le medesime considerazioni risultano applicabili anche alla fattispecie prospettata dall’istante. Pertanto, nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.
Di conseguenza, oltre alla sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare) non deve essere ravveduta anche quella di cui al successivo articolo 13, comma 5, del medesimo decreto. 3) Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.
E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).
Rimborso IVA
Il rimborso Iva può essere richiesto da tutte le imprese, qualora esse siano in possesso dei requisiti necessari, quali:
- Soggetti residenti;
- Soggetti non residenti, ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, o che siano registrati ai fini di Iva per identificazione diretta, o tramite la nomina di un rappresentante fiscale in Italia. In quest’ultimo caso, il rappresentante nominato avrà il diritto di richiedere il rimborso.
- Il contribuente deve essere in possesso di un credito superiore a 2.582,28 euro;
- L’ammontare del rimborso richiesto deve essere superiore a 10,33 euro;
- Il soggetto passivo possiede il presupposto dell’aliquota media, ovvero esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17 comma 5, 6 e 7, nonché a norma dell’articolo 17-ter DPR 633/1972
I soggetti non residenti registrati ai fini di Iva devono presentare la domanda al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Invece, i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale devono inviare la richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante.
Anche i soggetti non residenti in Italia e non registrati ai fini Iva possono eventualmente usufruire del rimborso Iva. Questo avviene, tuttavia, tramite procedure specifiche che differiscono a seconda del paese in cui i soggetti sono stabiliti (Stato dell’Unione europea o in un Paese extra UE).
Procedura per la richiesta del rimborso
La domanda può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA o, per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, presentando l’apposita richiesta telematica (modello TR).
La richiesta può essere effettuata
- con la dichiarazione annuale Iva
- oppure con una domanda trimestrale (modello Iva TR) per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno.
La dichiarazione Iva e la domanda trimestrale possono essere presentati direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, senza fornire documenti aggiuntivi. Il rimborso può essere ceduto a terzi.
Per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del DPR n. 633 del 1972, tale rappresentante è legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva. Il rimborso può essere erogato al rappresentante fiscale.
La domanda di rimborso si presenta inserendo nell’apposito quadro della dichiarazione Iva o del modello trimestrale (TR) le informazioni relative, per esempio, all’importo del credito, al presupposto di richiesta del rimborso, al diritto all’esonero dalla presentazione della garanzia.
La dichiarazione Iva annuale, in cui è possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno. Le domande trimestrali vanno presentate nei seguenti termini:
- Dal 1° aprile al 30 aprile per il 1° trimestre (periodo gennaio/marzo);
- Dal 1° luglio al 31 luglio per il 2° trimestre (periodo aprile/giugno);
- Dal 1° ottobre al 31 ottobre per il 3° trimestre (periodo luglio/settembre).
Normalmente il rimborso viene erogato entro 3 mesi dalla richiesta. Oltre questo termine, al richiedente vengono riconosciuti interessi pari al 2% annuo.
In un anno è possibile presentare tre domande per il credito trimestrale e una domanda per il credito annuale. L’Agenzia delle Entrate può richiedere un campione di fatture, dopo la presentazione della domanda.
Le comunicazioni con il contribuente avvengono prevalentemente per e-mail o posta elettronica certificata.
Se ci si accorge di errori nella richiesta di rimborso già inviata, è possibile presentare una dichiarazione annuale Iva o una domanda trimestrale integrativa.
Se un rimborso già versato risulta non spettante, l’Agenzia può procedere al recupero delle somme erogate e degli interessi. Sono previste delle sanzioni solo in caso di irregolarità sostanziali.