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Compensazione crediti: la risposta della Corte di Cassazione

NewsCompensazione crediti: la risposta della Corte di Cassazione

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 18377 del 5 luglio 2024 ha offerto una interessante lettura delle novità fiscali in tema di compensazione dei crediti d’imposta. La Corte ha stabilito che l’aumento del limite di compensazione dei crediti di imposta, fissato a 2 milioni di euro per anno solare, rappresenta una svolta normativa avente effetti retroattivi.

In particolare, la novella ha ampliato la liceità delle compensazioni fiscali, introducendo una forma di “abolitio criminis” parziale e consentendo alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione dei crediti d’imposta, riducendo il rischio di sanzioni. Ciò significa che molte imprese, precedentemente sanzionate per aver superato i vecchi limiti, ora vedono annullate le sanzioni, riducendo il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La nuova normativa non solo alleggerisce il carico fiscale delle aziende, ma rafforza anche la certezza giuridica in un momento di grandi cambiamenti economici e fiscali. 

Principio di diritto espresso dalla Suprema Corte 

“In materia di IVA, l’innalzamento del limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per i crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto per l’anno 2021 dall’art.22, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106 e reso permanente a decorrere dal 1.1.2022 dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha comportato una “abolitio criminis” parziale, in quanto ha inciso sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con conseguente applicazione non di un principio di “favor rei” in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella.” (Corte di Cassazione, sent. n. 18377 del 5 luglio 2024)

La cornice normativa

L’ambito normativo relativo alla compensazione dei crediti d’imposta in Italia è delineato da diverse leggi, con modifiche apportate nel corso degli anni per rispondere alle esigenze economiche e fiscali del paese.

L’art. 34, co.1, della l. n. 388 del 2000, entrata in vigore il 23 dicembre 2000, stabilisce il limite massimo annuale dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati. Originariamente fissato a 516.456,90 euro, questo limite è stato incrementato a 700.000 euro nel 2014 e ulteriormente a 1 milione di euro per il solo anno 2020 a seguito della crisi pandemica da COVID-19.

Successivamente, per il 2021, il Decreto Sostegni Bis (D.l. n. 73 del 2021) ha aumentato il limite a 2 milioni di euro, stabilizzato poi dalla Legge di Bilancio 2022 (l.n. 234/2021), che ha reso permanente questo incremento a partire dal 1° gennaio 2022. Parallelamente, l’art. 17 del D.lgs. n. 241 del  9 luglio 1997, stabilisce le modalità di compensazione dei crediti fiscali, imponendo regole chiare per evitare sanzioni.

Questo decreto fornisce un quadro normativo che le aziende devono seguire per la corretta compensazione dei crediti derivanti da imposte sui redditi, IVA e contributi previdenziali. In questo senso, i principi contabili di prudenza, competenza e continuità sono fondamentali nella gestione dei crediti d’imposta. Le aziende devono registrare i crediti in modo prudente, riflettendo accuratamente le attività economiche di ciascun periodo e applicando in modo continuativo e coerente le norme relative alla compensazione. 

Il caso 

L’Agenzia delle Entrate nel corso di una verifica fiscale rilevava che una cooperativa aveva compensato crediti d’imposta oltre i limiti compensabili stabiliti  dalla legge, e pertanto aveva applicato sanzioni. La società cooperativa presentava ricorso avverso le  sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate relative agli anni fiscali 2009, 2010 e 2011. 

In particolare, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000, stabilisce che il limite annuale compensabile ammontava  un miliardo di lire, pari a 516.456,90 euro. Durante gli anni fiscali in questione, la cooperativa aveva superato i limiti di compensazione di legge: 

  • Anno 2009: Compensazione di 766.965,00 euro, superando il limite di 250.508,10 euro.
  • Anno 2010: Compensazione di 884.384,34 euro, superando il limite di 367.927,44 euro.
  • Anno 2011: Compensazione di 525.995,16 euro, superando il limite di 9.538,26 euro.

In base all’art. 13, co. 4, del D. lgs. n. 471 del 1997, l’Agenzia delle Entrate applicava una sanzione del 30% sull’importo dei crediti indebitamente compensati. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi nell’accoglimento del ricorso della società cooperativa, annullava le sanzioni per l’anno 2010, riconoscendo le argomentazioni della società contro l’applicazione delle sanzioni. Per gli anni 2009 e 2011, la Commissione decideva di ridurre la sanzione dal 30% al 10%. Riduzione confermata anche in sede d’appello, la CTR Puglia, consolidando ulteriormente la posizione della società cooperativa contro le sanzioni imposte. A ciò si opponeva l’Agenzia delle Entrate presentando ricorso per Cassazione.

Soglia di compensazione e abolitio criminis

Il contesto normativo in cui si inserisce questo caso è stato significativamente influenzato dall’innalzamento della soglia compensabile a 2 milioni di euro per anno solare. Questo aumento consente alle aziende di compensare crediti d’imposta fino a questo importo senza incorrere in sanzioni, introducendo il concetto di abolitio criminis. Questo implica che le violazioni commesse sotto i limiti precedenti non sono più punibili se rientrano nel nuovo limite di 2 milioni di euro.

La Corte di Cassazione ha confermato tale principio nella sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024. La sentenza chiarisce che, in materia di IVA, lo splafonamento del limite compensabile sotto la nuova soglia di 2 milioni di euro non è sanzionabile. In altre parole, se un’azienda ha superato i limiti di compensazione validi in passato, ma non supera il nuovo limite di 2 milioni di euro, non verrà sanzionata.

Inoltre, le violazioni passate non sono punibili se rientrano nel nuovo limite. Questo effetto retroattivo introducendo una forma di abolitio criminis parziale, cioè la cancellazione retroattiva di un comportamento considerato reato e pertanto sanzionabile. In particolare, l’aumento del limite di compensazione ha eliminato parzialmente le violazioni precedenti. Tale effetto risulta particolarmente rilevante per le aziende che avevano ecceduto i limiti stabiliti dalla legge precedente. Inoltre, la retroattività della nuova normativa ha direttamente eliminato le sanzioni per comportamenti che ora rientrano nei nuovi limiti, senza necessità di applicare il principio del favor rei in senso stretto.

Il principio penalistico del favor rei implica che, in caso di modifiche normative, si applichi la legge più favorevole all’imputato. Tuttavia, nel caso di specie la retroattività della nuova normativa ha eliminato le sanzioni per comportamenti che ora rientrano nei nuovi limiti, indipendentemente dall’applicazione del principio del favor rei.

Conclusione

L’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d’imposta e dei contributi ha rappresentato un cambiamento normativo significativo, che ha avuto effetto retroattivo e ha introdotto una forma di abolitio criminis parziale. Questo cambiamento ha eliminato le sanzioni per le violazioni passate che rientrano nei nuovi limiti, semplificando la gestione fiscale per le aziende e riducendo il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La sentenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato questo nuovo orientamento, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori economici.

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    Giorgia Dumitrascu
    Giorgia Dumitrascu
    Laureata in Giurisprudenza presso l’Universitá "La Sapienza" di Roma con tesi specialistica in diritto processuale penale, si è perfezionata presso il medesimo Ateneo nella Scuola di Specializzazione per Professioni Legali (SSPL), conseguendo il Diploma di Specializzazione equipollente al Dottorato di Ricerca. Avvocato, abilitata a 28 anni, presso la Corte d'Appello di Roma, è titolare del proprio Studio professionale. Svolge attività professionale nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia mettendo al centro del proprio lavoro, l’ascolto del cliente.
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