Classi di creditori e ordine delle cause legittime di prelazione

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Come funziona la par condicio creditorum, quali sono privilegio, pegno e ipoteca, e come si ordina la graduazione dei crediti in sede esecutiva e nelle procedure del Codice della crisi.

La “par condicio creditorum” sancisce che i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione, che attribuiscono a taluni crediti una preferenza giuridicamente tutelata su determinati beni o su tutto il patrimonio mobiliare del debitore ex art. 2741 c.c.

Le cause legittime di prelazione sono solo tre e sono tassative: privilegio, pegno e ipoteca, che operano come deroghe al principio di responsabilità patrimoniale generale e determinano l’ordine di soddisfazione dei crediti in sede esecutiva individuale e nelle procedure concorsuali regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Comprendere come si formano le classi di creditori, come si graduano i privilegi e come si determina il grado di pegni e ipoteche è essenziale per gestire in modo proattivo la liquidità, pianificare le garanzie e proteggere il patrimonio aziendale e personale in scenari di stress finanziario o ristrutturazione del debito.

Le cause legittime di prelazione

Prima di esaminare le classi di creditori è necessario individuare le nozioni fondamentali sulle cause legittime di prelazione. Queste ultime sono quelle che derogando al principio della garanzia patrimoniale generica. In base all’art. 2740 c.c. il debitore risponde del credito con tutti i suoi beni. Quindi, egli sarà tenuto ad adempiere con l’intero patrimonio sia presente che futuro.

Tramite le cause legittime di prelazione si deroga alla comune garanzia dei creditori, in virtù del quale qualsiasi creditore ha uguale diritto di essere soddisfatto sui beni del debitore. Con le cause, invece, si autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri. Le cause sono:

  1. Il privilegio,
  2. Il pegno;
  3. L’ipoteca.

Quindi quando si parla di “classi” di creditori si suddividono quindi in due macro categorie:

  1. Creditori privilegiati: coloro che sono muniti di legittime cause di prelazione, i cui crediti vengono soddisfatti per primi;   
  2. Creditori chirografari: tutti gli altri. La soddisfazione del loro credito avverrà solo in un secondo momento;

Vediamo dunque insieme la disciplina delle classi di creditore e l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Privilegio: di cosa si tratta?

Per esaminare le classi di creditori, dunque, dobbiamo esaminare le cause di prelazioni.

Il privilegio è un titolo di prelazione accordato dalla legge al creditore in considerazione della causa del credito, secondo quanto disposto dall’art. 2745 c.c., e cioè in base all’importanza dell’interesse creditorio che deve trovare attuazione.

In particolare, il legislatore può essere indotto a riconoscere un privilegio al creditore:

  1. per motivi di particolare considerazione sociale, come i crediti per alimenti;
  2. perché il creditore deriva da spese fatte nell’interesse comune, come le spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori
  3. perché il credito concerne interesse dello Stato, come le imposte.

Fonte di privilegi è soltanto la legge: le parti non possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore. I privilegi si distinguono poi in due categorie:

  1. Privilegio generale, che è solo mobiliare e può essere fatto valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore;
  2. Privilegio speciale, che può essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore. Esso è, inoltre, solitamente assistito dal diritto di seguito, cioè può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi posteriormente al suo sorgere, ad esempio hanno privilegio generale sui mobili le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza e assistenza e il credito i rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera per gli ultimi due anni di prestazione ex art. 2751 bis c.c.

Privilegio dei professionisti: estensione a rivalsa IVA e contributo integrativo

La legge di bilancio 2018 ha chiarito che nel privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. rientrano, oltre al compenso, anche il contributo integrativo dovuto alla cassa professionale e il credito di rivalsa IVA, per le prestazioni rese negli ultimi due anni, rafforzando la tutela del credito professionale.

La dottrina operativa conferma che la novella ha trasformato la rivalsa IVA da privilegio speciale a componente del privilegio generale del professionista, con impatto diretto sulla collocazione nel riparto, ferma la necessità di verificare la linea temporale di applicazione in relazione alla data delle prestazioni.

La Corte costituzionale ha inoltre esteso tutele privilegiarie ad ambiti contigui (ad es. su provvigioni e rivalsa IVA per agenti in fattispecie coordinate), a testimonianza dell’evoluzione della protezione dei crediti di lavoro autonomo e parasubordinato nei limiti delle specifiche pronunce e del dato normativo vigente.

Ordine dei privilegi: regole generali e particolari

In via generale, le spese di giustizia ex art. 2770 c.c. prevalgono su ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario, nel riparto dell’attivo relativo ai beni cui si riferiscono, secondo l’impostazione dell’art. 2777 c.c. sul concorso dei privilegi generali.

Per i privilegi immobiliari, l’art. 2780 c.c. stabilisce un ordine tassativo di collocazione quando sul prezzo del medesimo immobile concorrono più crediti privilegiati, con priorità, tra gli altri, per imposte sui redditi immobiliari e tributi indiretti secondo la sequenza legale.

Il codice disciplina anche il concorso del privilegio con pegno e con ipoteca, prevedendo criteri specifici di prevalenza e soccombenza a seconda della tipologia e del tempo della garanzia, come riepilogato nella sezione “dell’ordine dei privilegi”.

Il pegno: caratteristiche generali

Sulle classi di creditore incide anche l’ordine di altre cause di prelazione. In particolare, ora provvederemo ad approfondire il pegno.

Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore o da un terzo su cosa mobili a garanzia di un credito. Esso si perfeziona solo con la consegna materiale della cosa.

Oggetto del pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il diritto di pegno si costituisce con un contratto reale, in quanto per la sua perfezione è necessaria la consegna della cosa. Esso comporta lo spossessamento temporaneo del proprietario, debitore o terzo datore di pegno, a garanzia del pagamento del debito.

Per effetto del pegno:

  1. Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità della stessa per converso, il credito ha l’obbligo di custodire la cosa;
  2. Il creditore è tenuto a restituire la cosa solo quando il credito sia stato interamente soddisfatto;
  3. Si verifica l’attribuzione al creditore del diritto di prelazione;
  4. Il creditore può anche domandare al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del credito.

Pegno mobiliare non possessorio: registro AE e opponibilità

Il D.L. n. 59/2016 ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio, che consente al debitore imprenditore di vincolare beni mobili senza spossessarsene, con efficacia verso terzi subordinata all’iscrizione nel Registro informatizzato dei pegni mobiliari non possessori tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento AE 12 gennaio 2023 sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione e trasmissione telematica delle domande e dei titoli al conservatore, attivando a regime il sistema di iscrizione e consultazione del registro.

Dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali, con durata dell’iscrizione pari a dieci anni, rinnovabile mediante nuova iscrizione prima della scadenza; la cancellazione segue il consenso del creditore o provvedimento giudiziale.

Cos’è l’ipoteca?

Infine, passiamo ora all’ultima causa legittima di prelazione, ossia l’ipoteca.

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore su un bene, che attribuisce al crediotre il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato

Possono essere oggetto di ipoteca: i beni immobili con le loro pertinenze; i beni mobili registrati, come navi o aereomobili, o autoveicoli in genere; l’usufrutto, il diritto reale di superficie; il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico; le rendite dello Stato. Anche la quota di un bene indiviso può essere oggetto di ipoteca.

Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei Registri immobiliari del luogo ove si trova il bene. Tale iscrizione ha carattere costitutivo, nel senso che la volontà delle parti, la legge o sentenza attribuiscono al titolare il diritto di ottenere l’iscrizione, ma solo in seguito a questa il diritto viene ad esistenza.

Tipologie di ipoteca

In relazione al titolo si distinguono diverse tipologie di ipoteca:

  1. Ipoteca legale, si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore. L’art. 2817 c.c. elenca tassativamente le ipotesi di ipoteca legale;
  2. Ipoteca giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento dei danni ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta ad impugnazione;
  3. L’ipoteca volontaria, che nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente.

Rinnovo e strategia operativa sull’ipoteca

La rinnovazione dell’ipoteca è un adempimento essenziale di conservazione della garanzia da eseguirsi prima del compimento del ventesimo anno, pena la perdita della priorità acquisita e la postergazione rispetto a iscrizioni e trascrizioni intervenute nelle more.

L’omesso rinnovo non estingue il credito ma fa venir meno l’efficacia dell’iscrizione, con conseguenze pratiche rilevanti nei riparti concorsuali e nelle esecuzioni, dove il rango determina la concreta percentuale di soddisfacimento.

In un’ottica di tutela del patrimonio e banking negotiations, programmare con anticipo il calendario rinnovi e valutare la cessione di grado quando negozialmente utile consente di ottimizzare le operazioni di rifinanziamento e ristrutturazione.

Ordine di preferenze e classi di creditori

La disciplina dell’ordine dei creditori relative alla cause legittime di prelazione, sono individuate dal codice civile. La disciplina, invero, trova attuazione anche nell’ipotesi in cui sia avviato un fallimento o una procedura concorsuale. Infatti, la legge Fallimentare rinvia alle disposizioni del codice per disciplinare le classi di creditori, in specie dei creditori privilegiati.

La soluzione viene offerta dall’art. 2741 c.c. che individua la cause di prelazione.

Naturalmente, come si può facilmente intuire, i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese. Laddove sussistano più cause di prelazione si provvede a graduarle. Secondo i principi per cui:

  1. I privilegi previsti dalla legge prevalgono sulle altre garanzie;
  2. Se un bene immobile è gravato da più ipoteche si realizza anche su queste un ordine, in base all’iscrizione.

Questo può accadere se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito.

Nel caso in cui i creditori privilegiati non siano integralmente soddisfatti, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta i creditori privilegiati concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali proporzionalmente ai rispettivi crediti ammessi.

Ordine delle ipoteche

L’ordine di preferenza fra le varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è determinato dalla data di iscrizione. Ogni iscrizione, infatti, riceve un numero che determina il grado dell’ipoteca. E’ ammessa la cessione di grado tra i creditori ipotecari, purché essa non leda gli eventuali altri creditori ipotecari.

Il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a venti anni e, pertanto, deve essere rinnovata prima della scadenza del termine, in caso contrario, l’ipoteca si considera di nuova iscrizione e perde il grado che aveva precedentemente.

L‘ipoteca si estingue o per estinzione del credito o per cause proprie, a seguito dell’estinzione per ottenere la liberazione del bene occorre procedere alla cancellazione dell’iscrizione.

Tabella comparativa: classi di creditori, beni e grado

CategoriaBene/ambitoCome si formaOrdine/Grado
Creditori privilegiatiBeni mobili e immobili, secondo normaPrivilegio legale generale o specialeOrdine ex artt. 2777-2780 c.c.
Creditori pignoratiziBeni mobili e creditiPegno possessorio o non possessorio con iscrizioneGrado da data di costituzione/iscrizione
Creditori ipotecariImmobili e mobili registratiIscrizione nei registri immobiliari/pubbliciGrado da data/numero di iscrizione
ChirografariAttivo residuoNessuna prelazioneProporzionale dopo i prelatizi
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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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