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Cessione intra di beni installati nel Paese di destinazione

Criteri di territorialità IVA in caso di cessione intracomunitaria di beni con istallazione e montaggio del bene in altro Stato UE.

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In questo articolo affrontiamo una caso pratico di applicazione dell’IVA in ambito internazionale. In particolare si tratta di una operazione di cessione di beni in ambito intracomunitario, ove oltre al bene viene anche fornita l’assistenza per l’installazione del bene stesso in loco. A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che il luogo ove viene installato il bene è sito in Paese diverso da quello ove è situata la sede del cliente.

In questi casi il dubbio che ci si pone è se l’azienda italiana fornitrice del bene sia obbligata ad identificarsi ai fini IVA nello stato UE di installazione del bene in quanto oltre al bene vengono forniti anche servizi. Vediamo in questo articolo la risposta a questo interrogativo che riguarda la corretta applicazione del criterio di territorialità ai fini Iva, di cui all’art. 7 e 7-bis del DPR n. 633/72.

I criteri che definiscono la territorialità ai fini IVA

DPR N. 633/72DESCRIZIONE
ART. 7Indica la definizione di “territorio dello Stato” e di territorio della Comunità. Per quanta riguarda nello specifico il nostro Paese per “Stato” o “territorio dello Stato” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di:
– Comune di Livigno;
– Comune di Campione d’Italia;
– Acque italiane del Lago di Lugano.
Restano esclusi dalla disciplina Iva i territori appartenenti alla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, perché, pur facendo parte del territorio fisico, non sono soggetti alla sovranità della Repubblica italiana, costituendo territori extracomunitari.
ART. 7-BISDisciplina la territorialità ai fini Iva delle cessioni di beni mobili ed immobili. Per considerare effettuata nel territorio dello Stato la cessione di un bene sia esso mobile che immobile è necessario che il bene al momento di effettuazione dell’operazione esista fisicamente nel territorio dello Stato. Affinché una cessione di beni possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. n. 331/93 devono sussistere i seguenti requisiti:
– Cedente ed acquirente entrambi soggetti passivi, con iscrizione VIES valida;
Onerosità dell’operazione;
– Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
– Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato comunitari.
La mancanza di uno solo di tali requisiti rende l’operazione assoggettata ad IVA ad aliquota propria del bene.

L’installazione di beni in altro Stato UE diverso da quello di stabilimento dell’acquirente

Il caso che andiamo ad analizzare è quello di un’azienda italiana che produce macchinari industriali. L’azienda ha concluso un contratto per la fornitura di macchinari per un cliente tedesco. Tuttavia, i macchinari devono essere installati in Spagna, e l’azienda italiana fornirà anche il servizio di supervisione al montaggio. La vendita dell’impianto è FCA (franco vettore) dallo stabilimento in Italia.

Successivamente alla sottoscrizione dell’ordine il cliente tedesco ha comunicato di aver aperto una posizione Iva in Spagna e quindi l’azienda italiana fatturerà direttamente alla posizione Iva spagnola. In quell’occasione il cliente tedesco ha comunicato che anche l’azienda italiana dovrebbe aprire una posizione Iva in Spagna in quanto oltre alla fornitura di beni forniamo anche servizi.

Sul punto l’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 stabilisce che costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili IVA:

le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto

La norma, così come è stata recepita dall’art. 41, non appare perfettamente in linea con quanto stabilito nella Direttiva n. 2006/112/CE. Questa, all’art. 36 prevede che:

quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l’installazione o il montaggio. Qualora l’installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l’installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno

Quindi la norma interna si pone in contrasto con quella comunitaria, poiché le cessioni in esame andrebbero considerate come escluse dal campo di applicazione dell’Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale, ex art. 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/72, in quanto soggette ad imposta nel Paese di istallazione del bene e con le regole in esso vigenti. La ratio di una disposizione di questo tipo è legata al fatto che la cessione di un bene che richiede un montaggio può dar luogo a conflitti di competenza tra gli Stati membri interessati dall’operazione.

Territorialità IVA in caso di cessione di beni con posa in opera

Occorre rilevare che in alcuni Paesi Ue in caso di fornitura con posa in opera interna viene chiesta l’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale da parte del fornitore per rilevare la cessione interna. Questa è una situazione in cui non vi è una corrispondenza tra le discipline dei vari Stati, pertanto il fornitore italiano è chiamato a rispettare le norme vigenti in Italia per le cessioni e quelle vigenti nel paese di destinazione per la rilevazione dell’operazione territorialmente rilevante in quel Paese.

Nel caso della Spagna, le istruzioni sull’applicazione dell’Iva per le forniture intracomunitarie di beni con installazione o montaggio prevedono che il fornitore debba identificarsi ai fini Iva nel Paese per assolvere l’Iva relativa all’operazione, salvo l’utilizzo della procedura semplificata prevista al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • Il cliente è identificato ai fini Iva in Spagna;
  • Il fornitore è identificato ai fini Iva in altro Stato membro;
  • Infine, il fornitore non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA nel Spagna per altri motivi.

In pratica, la fornitura di beni da installare, montare o assiemare nello Stato Ue di destinazione effettuate da parte di un soggetto passivo nazionale a favore di acquirenti comunitari, anche se non soggetti Iva sono qualificate come cessioni intracomunitarie ex art. 41, co. 1, lett. c) del D.L. n. 331/93, rilevante ai fini del plafond dell’esportatore abituale. Per tali operazioni si rende necessaria la presentazione del modello Intrastat. Nel caso di cessione a soggetto privato (non Iva) il fornitore italiano è chiamato, necessariamente, all’apertura di una posizione Iva all’estero (identificazione diretta o nomina di rappresentante fiscale).

Deve essere evidenziato, come già anticipato, che diventa importante essere a conoscenza della normativa Iva interna dello Stato Ue di destinazione dei beni. Questo, in quanto il soggetto Iva nazionale (fornitore), pur effettuando, formalmente, una cessione intracomunitaria di beni, potrebbe comunque trovarsi a dover aprire una posizione di identificazione Iva nel Paese estero.

Territorialità IVA della cessione di beni con posa in opera che diventano parte di un bene immobile

Per quanto riguarda il caso i beni assemblati diventino parte di un bene immobile, per individuare il criterio di territorialità IVA occorre fare riferimento alla Circolare n. 37/E/2011 (§ 3.1.2). Tale documento ha chiarito che, ai fini della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – è fissato stabilmente al suolo e non può essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opera il criterio generale di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente. Bensì, in questo caso opera la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.

In pratica, in merito alla natura immobiliare o meno della prestazione di installazione o montaggio, occorre avere riguardo alla destinazione del bene fornito dall’impresa italiana. Ove, infatti, il medesimo diventi parte di un bene immobile, opera la deroga territoriale dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72. Per questo motivo la prestazione è soggetta a Iva nel luogo di ubicazione dell’immobile. Questo, a prescindere dallo status fiscale del committente (soggetto Iva o “privato consumatore”).

In linea con questa conclusione può richiamarsi l’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011, introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2017 – dal Reg. UE n. 1042/2013. Disposizione secondo cui i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, tra i quali sono annoverabili – ai sensi della lett. m) del citato art. 31-bis – i servizi di installazione e montaggio di macchinari e attrezzature che, una volta installati, diventino parte di un bene immobile.

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