L’art. 67, co. 10 del D.L. n. 73/2021 ha previsto la possibilità di ottenere un credito di imposta pari al 50% delle spese per interventi pubblicitari effettuati sulla stampa (giornali, quotidiani e periodici, anche in formato digitale) o su emittenti televisive e radiofoniche locali e regionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. L’agevolazione riguarda imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. L’arco temporale di riferimento riguarda gli anni 2021 e 2022.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato in data 31 agosto 2021 che a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica è stato posticipato il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. In particolare, la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica potrà essere effettuata dal 1° al 31 ottobre 2021, anziché dal 1° al 30 settembre 2021.

La modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

La scadenza per presentare le nuove domande è stata spostata al 31 ottobre 2021.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.


Chi può accedere al Bonus pubblicità 2021?

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per quanto riguarda gli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

La finestra temporale per inviare domanda è stata spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, rispetto alla precedente finestra dal 1° al 30 settembre 2021. Nello stesso periodo sarà possibile sostituire la comunicazione di prenotazione già inviata entro la precedente scadenza di fine marzo.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.

Come presentare la domanda?

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. Per il 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Credito di imposta e spese ammesse

Per il 2021 e per il 2022 il bonus pubblicità, sia per gli investimenti effettuati su giornali (anche online) che su emittenti radio televisive, sarà pari al 50% del valore dell’investimento effettuato. Tale importo rappresenta un credito di imposta da poter utilizzare in compensazione dai soggetti aventi diritto.

La base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato, la percentuale del bonus pubblicità è prevista nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.

Per la copertura finanziaria dell’agevolazione sono stanziati un totale di 90 milioni di euro annui.

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