Nel caso tu voglia investire in pubblicità nella tua attività professionale o di impresa devi sapere che c’è la possibilità di usufruire di una agevolazione fiscale. Forse hai già sentito parlare del credito di imposta, cosiddetto “Bonus Pubblicità“. Si tratta di una agevolazione fiscale, sotto forma di credito, legato alle imprese ed ai professionisti che investono in modo incrementale in pubblicità.
Se sei il gestore di un E-commerce, un professionista, o il titolare di un’impresa industriale o commerciale tradizionale e non ti hanno informato su questa agevolazione, è arrivato il momento di cogliere l’opportunità. Di seguito puoi trovare alcune informazioni che potrebbero rivelarsi utili se stai considerando l’idea di investire i tuoi risparmi in una campagna pubblicitaria ma ne sei titubante. In questa guida cercherò di indirizzarti verso la scelta migliore da fare, se stai pensando di investire in pubblicità per la tua azienda o per la tua attività professionale.
Indice degli Argomenti
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: in cosa consiste?
- Chi sono i soggetti beneficiari del bonus pubblicità?
- Quali investimenti pubblicitari permettono la fruizione del bonus pubblicità?
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: misura del beneficio
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: modalità di calcolo
- Credito di imposta per investimenti pubblicitari: fondi disponibili
- Come si calcola il bonus pubblicità?
- Credito di imposta sugli investimenti: procedura per il riconoscimento del beneficio
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: modalità di utilizzo del credito
- Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: controlli e revoche
- Modello ed istruzioni di compilazione per la richiesta del bonus pubblicità 2021 e 2022
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: in cosa consiste?
Per prima cosa vediamo la normativa che disciplina questa agevolazione. L’articolo 57-bis del D.L. n 50/2017 ha introdotto un incentivo fiscale, sotto forma di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari. Normativa ridefinita poi dal comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n 148/2017. Successivamente è intervenuto il D.PC.M. n 90/2018. A causa dell’emergenza COVID-19, è stato introdotto un particolare regime per il periodo d’imposta 2020 (art. 98 co. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito e art. 186 del D.L. n. 34/2020), prorogato per il 2021 e 2022 dall’art. 1 co. 608 della Legge n. 178/2020 per i soli investimenti sulla stampa.
Sono agevolati gli investimenti incrementali rispetto a quelli programmati ed effettuati sulla stampa, per le sole annualità 2021 e 2022. L’obiettivo di questa agevolazione è quello di incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie e stimolare la ripresa del settore dell’editoria in Italia. Andiamo ad analizzare, quindi, di seguito tutti gli aspetti principali legati a questa agevolazione, in modo che possano esserti utili per valutare il tuo investimento pubblicitario.
Chi sono i soggetti beneficiari del bonus pubblicità?
I soggetti beneficiari di questa agevolazione sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. La platea alla quale si rivolge il legislatore è piuttosto ampia, questo per favorire gli investimenti in campagne pubblicitarie.
Quali investimenti pubblicitari permettono la fruizione del bonus pubblicità?
Secondo quanto previsto dalla normativa, sono agevolabili gli investimenti pubblicitari riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
- Giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art.7 co. 1 e 4 del D.Lgs. n. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l’informazione e l’editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- Emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile più IVA indetraibile).
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: misura del beneficio
Il bonus pubblicità a partire dal 2020 non prevede più il calcolo incrementale delle spese sostenute. Infatti, per gli investimenti pubblicitari effettuati su stampa, radio e TV, per gli anni 2020, 2021 e 2022, non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale. Questo aspetto comporta il fatto che possono accedere all’agevolazione anche:
- I soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;
- I soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- I soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno.
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: modalità di calcolo
Il valore complessivo degli investimenti pubblicitari deve superare almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Altrimenti l’agevolazione non potrà essere fruita.
Qualora gli investimenti siano articolati su entrambi i mezzi di informazione, come stampa ed emittenti radiotelevisive l’incremento degli investimenti pubblicitari deve essere calcolato sugli investimenti effettuati per ognuno dei due media.
In pratica, condizione preliminare per l’ammissione al credito di imposta è che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.
Una volta accertata tale condizione si procederà alla determinazione del credito di imposta. Credito pari al 75% (90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) dell’ammontare totale dell’incremento.
Il beneficio viene poi ripartito in proporzione agli investimenti sui singoli mezzi di informazione.
Con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche on line) effettuati nel periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’incremento deve essere calcolato in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 sui medesimi mezzi di informazione.
Credito di imposta per investimenti pubblicitari: fondi disponibili
Se guardiamo l’agevolazione da un punto di vista finanziario è necessario fare alcune considerazioni.
Gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2018 e dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica hanno una risorsa pari a 62,5 milioni di euro. Di cui 52 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 milioni per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e 30 milioni stanziati per il 2018). Infine, vi sono i restanti 12,5 milioni per gli investimenti sulle emittenti radiotelevisive.
Per le annualità successive le risorse disponibili saranno comunicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria con apposito avviso. Comunicazione che sarà pubblicata entro 15 giorni dalla data di apertura del periodo di presentazione delle domande.
Come si calcola il bonus pubblicità?
Ai sensi dell’art. 57-bis co. 1-ter del D.L. n. 50/2017, il credito d’imposta, limitatamente al 2020, spetta nella misura del 50% (in luogo del 30% inizialmente previsto dall’art. 98 co. 1 del D.L. n. 18/2020) del complesso degli investimenti pubblicitari su stampa, radio e tv (quindi non soltanto per quelli incrementali).
Secondo quanto previsto dall’art. 57-bis co. 1-quater del D.L. n. 50/2017, per il 2021 e 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al co. 1-bis dell’art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Credito di imposta sugli investimenti: procedura per il riconoscimento del beneficio
Per poter accedere al bonus pubblicità i soggetti interessati devono presentare una comunicazione preventiva telematica dal primo marzo al 31 marzo di ciascun anno su apposita piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal primo al 31 gennaio dell’anno successivo.
In pratica nel modello può essere barrata la casella corrispondente alla:
- “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“. Contenente gli investimenti programmati per l’anno agevolato, o
- “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. In cui si dichiara la concreta realizzazione degli investimenti indicati precedentemente nella comunicazione di accesso al credito.
Termini di presentazione del bonus pubblicità
Periodo di effettuazione degli investimenti | Termine di presentazione comunicazione di accesso al credito | Termine di presentazione comunicazione sostitutiva degli investimenti effettuati |
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2021/2022 | 31.03 di ciascun anno | Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. |
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
Contenuto della comunicazione sul bonus pubblicità
La comunicazione deve contenere:
- Gli elementi identificativi del beneficiario;
- Il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno. Ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
- La misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascuno dei due media;
- L’ammontare del credito d’imposta richiesto distinto per ciascuno dei due media.
Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio), il Dipartimento forma un elenco di soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari. Tale Elenco contiene l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati. Dati che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche utilizzate per la prenotazione.
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: modalità di utilizzo del credito
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, il Decreto prevede che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, utilizzando lo specifico codice tributo “6900” (Risoluzione n. 41/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate). Ricordiamo che tale modello può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. Compensazione da effettuare nella misura indicata con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito. Indicando riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare. In assenza di disposizioni in senso contrario, appare ragionevole ritenere che l’agevolazione sia soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della Legge n. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).
Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari: controlli e revoche
I requisiti e le condizioni previste dalla legge ai fini dell’accesso e conseguente fruizione del beneficio sono oggetto di costanti verifiche da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il credito d’imposta, infatti, può essere interamente revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero:
- La non veridicità di elementi della documentazione presentata o
- La non veridicità di dichiarazioni rese.
La revoca parziale è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che siano in grado di condizionare la sola misura del beneficio concesso.
Il Decreto attuativo prevede che, qualora l’Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito di imposta. Le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.
Modello ed istruzioni di compilazione per la richiesta del bonus pubblicità 2021 e 2022
Di seguito puoi trovare il link per scaricare il modello di richiesta del bonus pubblicità e le istruzioni di compilazione.
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Commenti:
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Fonti normative:
Articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 196
Articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81
Articolo 98, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 31 luglio 2018.
Quindi se devo fare pubblicità televisiva (sky) per la prima volta(lo scorso anno non l’ho fatto) non posso avere il credito d’imposta o posso averlo e in che misura
grazie