Trattamento integrativo 2026: guida completa a requisiti, soglie e calcolo

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Il trattamento integrativo (ex bonus Renzi o bonus 100 euro) è un credito fiscale riconosciuto in busta paga ai lavoratori dipendenti e assimilati per ridurre la pressione fiscale. Per il 2026, spetta in misura piena fino a 15.000 euro di reddito annuo lordo e, a specifiche condizioni legate alle detrazioni fiscali, spetta in misura ridotta fino alla soglia limite di 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, ed è un credito fiscale volto a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Il suo importo può arrivare fino a 1.200 euro l’anno, la sua erogazione non è automatica e non è uguale per tutti.

Cos’è il trattamento integrativo e come funziona nel 2026

Comprendere il funzionamento delle agevolazioni in busta paga è il primo passo per un’efficace pianificazione fiscale personale. Il trattamento integrativo è un credito d’imposta strutturale ideato per abbattere il carico fiscale sui redditi da lavoro. Conosciuto storicamente come “bonus 80 euro” o “bonus Renzi“, oggi garantisce un importo massimo di 1.200 euro all’anno.

La normativa di riferimento per il 2026 rimane l’articolo 1 del D.L. 3/2020 (convertito in L. 21/2020). Questa legge mira a favorire il taglio del cuneo fiscale, ovvero la differenza tra il costo aziendale sostenuto dal datore di lavoro e il netto percepito dal dipendente. L’importo spettante viene anticipato mensilmente dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro) per conto dello Stato. Il dipendente ritrova questa somma accreditata direttamente nel cedolino, identificata solitamente con la voce TIR.

Nella nostra pratica professionale, riscontriamo spesso una forte confusione riguardo all’automatismo di questa misura. Il bonus di 100 euro mensili non spetta a prescindere a tutti i lavoratori. L’erogazione è, infatti, vincolata al rispetto di precisi scaglioni di reddito ai fini IRPEF e alla verifica della capienza fiscale del contribuente. Se l’imposta lorda del lavoratore viene interamente azzerata dalle detrazioni fiscali ordinarie (diventando quindi “incapiente“), il credito non può essere riconosciuto

Determinare l’effettiva spettanza del trattamento integrativo richiede un’analisi accurata della tipologia di reddito prodotto. L’agevolazione si rivolge esclusivamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente e ad alcune categorie di redditi assimilati, come definito dal TUIR.

A chi spetta il bonus 100 euro: i beneficiari

Oltre ai classici lavoratori subordinati, il legislatore ha esteso il beneficio fiscale a una platea più ampia. La legge individua chiaramente i soggetti autorizzati a percepire le somme.

Lavoratori dipendenti e categorie assimilate

Rientrano tra i soggetti aventi diritto:

  • Soci lavoratori di cooperative.
  • Collaboratori con contratto a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
  • Stagisti, tirocinanti e percettori di borse di studio o premi per studio.
  • Lavoratori socialmente utili (LSU) e sacerdoti.
  • Amministratori comunali, revisori di società e dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Trattamento integrativo su NASpI e Cassa Integrazione

La continuità del sostegno economico è garantita anche nei periodi di sospensione o perdita dell’occupazione. I dipendenti in cassa integrazione (che percepiscono CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga o assegno di solidarietà) continuano a maturare il bonus. Allo stesso modo, i disoccupati che percepiscono l’indennità NASpI, la DIS-COLL o la disoccupazione agricola mantengono il diritto al credito fiscale. In questi scenari, l’INPS agisce in qualità di sostituto d’imposta, calcolando ed erogando l’importo spettante. Anche i genitori in congedo di maternità obbligatorio o paternità rientrano a pieno titolo tra i beneficiari.

Chi è escluso dall’agevolazione (incapienti e autonomi)

Nella nostra pratica professionale, notiamo come le cause di esclusione generino spesso i fraintendimenti più costosi per i contribuenti. La normativa vieta espressamente l’erogazione del bonus ai pensionati e ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.

Un’attenzione particolare va riservata ai contribuenti cosiddetti incapienti. Parliamo di quei soggetti il cui reddito risulta troppo basso per generare un’imposta IRPEF da pagare. Se le detrazioni fiscali ordinarie da lavoro dipendente azzerano completamente l’imposta lorda dovuta, l’erogazione del credito fiscale diventa impossibile. Infine, l’esclusione è totale e automatica per tutti i contribuenti con redditi superiori ai 28.000 euro annui.

Soglie di reddito 2026 e limiti per l’erogazione

Per il 2026, il legislatore ha confermato una struttura a tre livelli basata sul reddito complessivo. La determinazione dell’importo dipende non solo dal guadagno lordo, ma anche dal delicato equilibrio tra le imposte dovute e le detrazioni spettanti.

Redditi fino a 15.000 euro: il diritto al bonus pieno

I lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro hanno pieno diritto all’erogazione totale dell’agevolazione. In questa prima fascia, l’importo massimo di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili) viene riconosciuto direttamente sullo stipendio. La condizione essenziale rimane la capienza fiscale: l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati deve risultare rigorosamente superiore alle detrazioni spettanti. Nello specifico, si fa riferimento all’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuendo l’importo di 75 euro in rapporto al periodo lavorato nell’anno.

Fascia tra 15.000 e 28.000 euro: il calcolo differenziale

Il meccanismo cambia radicalmente per i redditi superiori ai 15.000 euro. In questa fascia intermedia, che arriva fino a 28.000 euro, il credito spetta in misura ridotta. Il trattamento integrativo diventa un importo variabile. Nella nostra pratica professionale, calcoliamo questo valore per i clienti determinando la differenza tra le specifiche detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto e l’IRPEF lorda a suo carico. Anche in questo scenario, l’importo erogabile incontra un tetto massimo invalicabile di 1.200 euro annui.

Di seguito, una sintesi visiva per inquadrare immediatamente la propria situazione reddituale:

Fascia reddituale lordaDiritto al trattamentoMetodo di calcolo
Fino a € 15.000Pieno diritto€ 1.200 annui (se l’imposta supera le detrazioni)
Da € 15.001 a € 28.000Importo variabileDifferenza tra detrazioni fiscali e IRPEF lorda
Oltre € 28.000Esclusione totaleNon spettante (0 €)

Superata questa soglia limite dei 28.000 euro di reddito annuo lordo, il diritto all’agevolazione decade completamente. Chi supera i 28mila euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo, con l’importo che si azzera definitivamente.

Comprendere il meccanismo matematico dietro la fascia intermedia aiuta a prevenire brutte sorprese in busta paga. Il calcolo per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro si basa su un preciso sistema di vasi comunicanti tra imposte e sconti fiscali.

Esempi pratici di calcolo del trattamento integrativo in busta paga

La normativa stabilisce che il bonus venga erogato per una cifra esattamente pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto e l’IRPEF lorda a suo carico. L’importo finale calcolato, in ogni caso, non può mai superare il tetto massimo di 1.200 euro annui.

Le detrazioni che concorrono a generare questo differenziale includono tipicamente quelle per carichi di famiglia, reddito da lavoro dipendente, interessi passivi sui mutui e rate per spese di ristrutturazione edilizia.

Se, al contrario, l’IRPEF lorda del contribuente risultasse superiore alla somma totale delle detrazioni, il risultato della sottrazione sarebbe negativo o pari a zero. In questo specifico scenario, pur trovandosi nella fascia reddituale corretta, il dipendente perderebbe totalmente il diritto al credito fiscale in busta paga.

Conguaglio fiscale e restituzione del bonus: come difendersi

Alla fine dell’anno fiscale viene effettuato un conguaglio. Questa operazione contabile, eseguita dal sostituto d’imposta, serve a bilanciare in modo esatto quanto anticipato mese per mese con il reddito effettivamente prodotto dal lavoratore nell’intero arco dell’anno solare.

Quando scatta l’obbligo di restituzione a debito

Se il bonus è stato percepito senza averne diritto, ad esempio perché il reddito ha superato la soglia dei 28.000 euro, l’importo viene recuperato nel conguaglio o nella dichiarazione dei redditi. Nella nostra pratica professionale, riscontriamo che questo “sforamento” avviene frequentemente a causa dell’erogazione di premi di produzione, liquidazione di ore di straordinario, o per il cumulo di due o più Certificazioni Uniche in caso di cambio lavoro o doppio impiego. In queste specifiche situazioni, il dipendente subisce una severa trattenuta a debito per restituire le somme indebitamente ricevute.

Leggi anche: Rinuncia al trattamento integrativo.

Come comunicare la rinuncia preventiva (es. portale NoiPA)

Per tutelarsi dal rischio di dover fronteggiare un pesante conguaglio a debito, la strategia fiscale più prudente è la rinuncia preventiva all’erogazione mensile. Il lavoratore può comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro la volontà di disattivare l’anticipo in busta paga. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e del comparto scuola, questa operazione si effettua in pochi clic direttamente dall’area personale del portale istituzionale NoiPA.

Rinunciare all’anticipo non significa perdere l’agevolazione. Nei casi in cui il bonus non venga versato su base mensile, può essere richiesto dal lavoratore nel suo ammontare totale a fine anno come conguaglio oppure come rimborso presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. In questo modo, si incassa l’importo solo quando si ha la matematica certezza di averne pieno diritto.

Restituzione tramite Modello 730 o Redditi PF

Il recupero degli importi non spettanti avviene non solo tramite la busta paga mensile, ma anche in fase di dichiarazione annuale. Nel caso in cui il contribuente si accorga per tempo dell’errore (ad esempio, il superamento della soglia dei 28.000 euro), dovrà inviare un’apposita comunicazione al fisco tramite il Caf o un altro sostituto d’imposta. In tutti gli altri casi la restituzione avviene tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche.

Nella nostra pratica professionale, guidiamo i contribuenti attraverso tre passaggi tecnici inderogabili in sede di dichiarazione:

  • Dichiarare il reddito complessivo nell’apposito quadro.
  • Verificare l’eventuale eccedenza percepita attraverso il prospetto di liquidazione della dichiarazione.
  • Provvedere al pagamento dell’importo non spettante.

In caso di conguaglio fiscale a debito confermato, l’importo da restituire verrà trattenuto direttamente in busta paga o rateizzato secondo quanto prescelto dal contribuente.

Attenzione al cumulo dei redditi: il caso Lavoro e NASpI

Una delle cause più frequenti di restituzione massiccia a fine anno è la sovrapposizione di più Certificazioni Uniche nell’arco dello stesso anno solare. Il trattamento integrativo non è direttamente compatibile con la NASpI, in quanto quest’ultima rappresenta un sostegno al reddito percepito durante i periodi di disoccupazione. Tuttavia, vi sono situazioni in cui il lavoratore che ha percepito il trattamento mentre era in attività lavorativa e successivamente ha richiesto la NASpI potrebbe trovarsi in una situazione di conguaglio fiscale.

Il calcolo matematico non fa sconti. Se il reddito cumulato da lavoro dipendente e da NASpI supera i 28.000 euro, il bonus già erogato può essere restituito, parzialmente o totalmente, tramite conguaglio. In caso di NASpI, l’INPS agisce come sostituto d’imposta, gestendo direttamente le eventuali trattenute o recuperi. Per una gestione ottimale e per evitare brutte sorprese al momento della dichiarazione, è consigliabile monitorare costantemente il reddito complessivo e consultare un consulente fiscale.

Domande frequenti

Come viene identificato il bonus 100 euro nella busta paga?

Il trattamento integrativo viene erogato direttamente con lo stipendio e agisce come incremento netto della retribuzione. All’interno del cedolino paga mensile, per facilitarne il riconoscimento da parte del lavoratore, questa specifica voce viene identificata con la sigla TIR.

Le lavoratrici in maternità mantengono il diritto all’agevolazione?

Sì, le lavoratrici assenti per maternità in congedo obbligatorio mantengono il requisito e rientrano a pieno titolo nelle categorie dei beneficiari del credito fiscale. Il medesimo principio di tutela reddituale si applica anche ai padri lavoratori che usufruiscono del congedo di paternità.

Il trattamento spetta ai lavoratori con contratto a progetto o co.co.co?

Assolutamente sì. Il legislatore non ha limitato il credito ai soli lavoratori subordinati classici, ma ha esplicitamente incluso i collaboratori con contratto a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) tra i beneficiari del trattamento integrativo dell’IRPEF.

I disoccupati agricoli possono percepire il credito fiscale?

La continuità del sostegno economico per chi ha perso il lavoro è garantita in diverse forme. Oltre ai classici percettori di NASpI, la normativa prevede l’erogazione del bonus anche per i disoccupati agricoli e per i soggetti in regime di indennità DIS-COLL.

Come recupero il bonus se il datore di lavoro non lo versa ogni mese?

Il diritto all’agevolazione non decade se il sostituto d’imposta non applica l’anticipo mensile. Nei casi in cui il bonus non venga versato in busta paga mese per mese, il lavoratore può richiederlo nel suo ammontare totale a fine anno come conguaglio. In alternativa, può ottenerlo come rimborso diretto presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.

Fonti e riferimenti normativi

  • D.L. n. 3/2020 (convertito in Legge n. 21/2020): Istituisce il trattamento integrativo e fissa gli importi massimi erogabili ai lavoratori dipendenti.
  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – Articolo 13, comma 1: Definisce le detrazioni da lavoro dipendente necessarie per calcolare la capienza fiscale del contribuente.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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