Bonus cuneo fiscale 2025 per lavoratori impatriati: il calcolo

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per i lavoratori che beneficiano del regime agevolato per impatriati, il bonus cuneo fiscale si applica esclusivamente alla quota di reddito soggetta a tassazione, pur considerando l'intero reddito per individuare la percentuale applicabile.
La recente Circolare n. 4/E/25 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta modalità di calcolo del bonus cuneo fiscale per i lavoratori che beneficiano dei regimi agevolati per impatriati. La questione non è di poco conto: molti professionisti si sono trovati in difficoltà nel determinare se il beneficio dovesse essere calcolato sull'intero reddito percepito o solo sulla quota effettivamente tassata.
La soluzione individuata dall'Amministrazione finanziaria è chiara ma articolata: la quota esente concorre a determinare sia il reddito complessivo sia il reddito di lavoro dipendente per l'individuazione delle soglie di accesso e della percentuale applicabile, ma il bonus si calcola esclusivamente sulla quota di reddito imponibile. Questo approccio garantisce coerenza con i principi del sistema tributario e assicura che il beneficio sia proporzionato all'effettiva base imponibile.
Il quadro normativo di riferimento
Il bonus cuneo fiscale, introdotto dall'articolo 1, commi 4-9, della Legge n. 207/2024, si articola in due misure distinte destinate ai lavoratori dipendenti. La prima è un vero e proprio bonus che non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile previdenziale, riservato a chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La seconda è una detrazione d'imposta aggiuntiva per i redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro. Il bonus è applicato dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) dal periodo d'imposta 2025.
Per quanto riguarda i regimi agevolati per impatriati, i riferimenti normativi sono l'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 e l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Questi regimi prevedono l'esenzione parziale del reddito di lavoro dipendente per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con percentuali che variano dal 50% al 90% a seconda delle condizioni specifiche.
Il bonus riguarda:

I soli titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR;
Con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La metodologia di calcolo chiarita dalla circolare n. 4/2025
L'aspetto più delicato riguarda la determinazione della base di calcolo del bonus. L'Agenzia delle Entrate ha stabilito un principio fondamentale: la quota esente dei regimi agevolati concorre a determinare l'ammontare del reddito di lavoro dipendente ai fini dell'individuazione sia della soglia di accesso sia della corrispondente percentuale.
Tuttavia, una volta individuata la percentuale spettante, questa si applica esclusivamente alla quota imponibile del r...

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. andreabaldini@fiscomania.com
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