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Bonus barriere architettoniche esteso a bagni e finestre

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Il bonus può essere richiesto, con una percentuale pari al 75%, entro una spesa compresa dai 30 mila euro ai 50 mila euro. Il bonus può essere esteso a bagni e finestre, Circolare n. 17/E/2023 Agenzia delle Entrate.

Il bonus per rimozione barriere architettoniche è esteso anche ai lavori di rifacimento del bagno e alla sostituzione di finestre. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione dell’ultima circolare n. 17 del 26 giugno 2023, in relazione alle recenti modifiche nel campo dei lavori edilizi.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che la rimozione delle barriere architettoniche per il bagno e le finestre sia conforme alla normativa di riferimento. Si rimanda al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico, il bonus rimozione barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% ed è valido fino al 2025. Attualmente, il bonus rimozione barriere architettoniche rappresenta l’unica agevolazione disponibile che consente la scelta tra la cessione del credito o lo sconto in fattura. Esaminiamo insieme i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo ai soggetti beneficiari e agli interventi ammessi al bonus.

Bonus rimozione barriere architettoniche, le indicazioni dell’Agenzia dell’Entrate

La Circolare n. 17 dell’Agenzia dell’Entrate raccoglie “i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza“.

A partire da pag. 84 della Circolare del 26 giugno 2023 troviamo i riferimenti all’art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, che ci permette di fare chiarezza tra gli “interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti“. Gli elementi principali dell’agevolazione del 75 per cento possono essere riassunti in 3 punti:

  • Non è necessario che sia presente un soggetto con disabilità nell’immobile;
  • È prevista esclusivamente per i lavori in edifici già esistenti, sia sulle parti comuni che sulle singole unità;
  • Spetta anche per i lavori sui singoli appartamenti in condominio.

Entriamo nel dettaglio della normativa. In prima battuta, la presenza di un soggetto con disabilità nell’immobile non è un requisito necessario per poter accedere al bonus rimozione barriere architettoniche. L’agevolazione può essere richiesta indipendentemente dalla presenza o assenza di persone con disabilità nell’immobile interessato. Inoltre, la detrazione è prevista per la realizzazione di interventi volti esclusivamente al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici che sono “già esistenti”. L’agevolazione non è prevista per

interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia

Finalmente è stato risolto un nodo molto atteso. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche può essere richiesta sia per immobili residenziali che per singoli appartamenti all’interno di condomini. Questo importante chiarimento tecnico è stato incluso nella nuova circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate, successiva alle circolari 14/E e 15/E. Ciò significa che anche le singole unità immobiliari residenziali potranno beneficiare dell’agevolazione per la rimozione delle barriere architettoniche.

Bonus anche per bagni e finestre, quali lavori rientrano

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche anche per i lavori di rifacimento del bagno e la sostituzione delle finestre, a condizione che tali interventi siano effettuati nell’ambito della rimozione delle barriere architettoniche stesse. In altre parole, i lavori devono essere finalizzati a garantire l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La stessa Agenzia delle Entrate evidenzia che nel bonus per rimozione barriere architettoniche possano rientrare un’ampia varietà di categorie di lavori:

  • ristrutturazione del bagno;
  • sostituzione di finiture, porte del vano e finestre;
  • rifacimento e adeguamento di impianti tecnologici.

Ne fanno parte anche le opere di completamento dei lavori, come ad esempio la sistemazione di pavimenti, le spese per l’adeguamento degli impianti o la sostituzione di sanitari.

A pag. 86 della Circolare troviamo il dettaglio dei lavori che rientrano nel bonus rimozione barriere architettoniche:

si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici

L’obiettivo deve essere quello di abbattere le barriere architettoniche come previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità.

I limiti di spesa per il bonus di rimozione delle barriere architettoniche

Il bonus rimozione barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale pari al 75 per cento della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
  • 50.000 € per le unità unifamiliare e gli appartamenti in condominio;
  • 70.000 € per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

In particolare, l’art. 119-ter prevede una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 per l’esecuzione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La legge di bilancio 2023 ha in seguito previsto una proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2025.

Bonus rimozione barriere architettoniche, cessione del credito o sconto in fattura

Come alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente ha la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Tuttavia, è importante sottolineare che questa scelta è considerata ormai residuale, in quanto il Decreto sulle cessioni ha escluso le opere che rientrano nel bonus del 75%. Le somme relative al bonus possono essere cedute a diversi soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, conformemente alle disposizioni vigenti.

Infine, per poter beneficiare dei vantaggi fiscali del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario che i contribuenti effettuino i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico parlante. Diventa fondamentale inserire la seguente causale:

Bonus barriere architettoniche articolo 119 ter del Decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020

Inoltre, il contribuente deve verificare presso il Comune, dove si trova l’immobile interessato dagli interventi edilizi, se è necessaria la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) prima dell’inizio dei lavori o se è richiesta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Tali adempimenti amministrativi possono variare a seconda delle norme locali e delle caratteristiche specifiche dell’intervento.

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