Fino al 30 giugno 2021 è possibile fare domanda per il bonus babysitting o per altri servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di 14 anni.
A partire dal 13 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, con il quale sono state introdotte alcune misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Lo scopo del Governo è cercare di sostenere le famiglie, a seguito delle chiusure delle scuole che ha posto nuovamente il problema della gestione dei figli durante l’orario di lavoro, sono molte le famiglie in difficoltà e che dovranno ricorrere alla collaborazione esterna al nucleo familiare.
A tal fine è stata reintrodotta la possibilità di ricorrere a congedi parentali ed ottenere il bonus baby sitter.
La procedura per poter presentare la domanda è stata attivata pochi giorni fa.
Per maggiori informazioni: “Bonus baby sitter e congedi parentali: le novità”
Chi può beneficiare del Bonus baby sitter?
Il Bonus baby sitter è riconosciuto in favore:
- Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
- Lavoratori autonomi,
- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19,
- I medici infermieri tecnici di laboratorio, tecnici radiologi ,operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di anni 14.
Essi possono beneficiare del bonus baby sitter per il periodo di vigenza delle misure eccezionali, ovvero dal 13 marzo fino al 30 giugno.
Il Bonus consiste nella possibilità di acquisire di servizi di baby sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Il bonus è valido anche per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Inoltre, il bonus può essere beneficiato soltanto se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo Covid.
Come viene erogato il bonus baby sitting?
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia.
Il bonus baby sitter nel periodo marzo-agosto 2020 era stato riconosciuto, anche per le prestazioni rese dai familiari, possibilità poi rimossa nel periodo novembre-dicembre 2020.
Occorre attendere l’emanazione della circolare INPS. Il bonus inoltre può essere fruito alternativamente da uno dei genitori se non si usufruisce dello smart working.
Il buono è escluso per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito come Naspi, Cigo, indennità di mobilità e simili.
Inoltre nel nucleo familiare non deve esserci un genitore disoccupato, non lavoratore, sospeso dal lavoro o che usufruisce del congedo parentale.
Nel periodo in cui uno dei genitori fruisce del congedo parentale o di lavoro agile, l’altro non potrà usufruire del bonus baby sitter, a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopracitate.
Come fare domanda per il bonus baby sitter?
La procedura per poter presentare la domanda è stata attivata pochi giorni fa.
La domanda può essere inoltrata dal sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio online «Bonus servizi di babysitting e tramite gli enti di Patronato.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Congedo parentale
Per quanto riguarda il congedo parentale, è prevista la modalità dello smart working per chi ha i figli in didattica a distanza oppure, se non sia possibile, indennità pari al 50% dello stipendio con un congedo che coprirà tutto il periodo di didattica a distanza o di quarantena dei figli under 14.
Il lavoratore dipendente genitore di un figlio convivente potrà richiedere il lavoro agile solo se non lo ha già richiesto l’altro genitore.
In caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori potrà comunque richiedere la totale astensione dal lavoro, anziché il lavoro agile, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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