Il bonus affitto scade il 6 ottobre 2021. La possibilità di presentare la domanda, inviando l’istanza per ottenere il bonus affitto scade il 6 ottobre. Il bonus affitto 2021 consiste in un rimborso del 50% dell’ammontare complessivo dello sconto che l’affittuario concede all’inquilino, fino a un importo massimo di 1.200 euro.

La legge di conversione del decreto Ristori ha introdotto un fondo al fine di incentivare i locatori degli immobili ad uso abitativo, nell’accordare riduzioni dei canoni di locazione. Il bonus affitto è riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Come riporta la guida dell’Agenzia delle Entrate:

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i
contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto
immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione
principale del conduttore.

Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone di locazione che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021. 


Cos’è il Bonus Affitto 2021

La legge di conversione del decreto Ristori ha introdotto un fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo. Il bonus affitti viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

Bonus Affitto 2021: i requisiti

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono locatori nei contratti di locazione a uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021. Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.

Per poter accedere a questa agevolazione i requisiti per i locatori destinati al contributo a fondo perduto sono i seguenti:

  • l’immobile deve essere situato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa ovvero Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, ma anche nei Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia ed essere utilizzato solo a scopo di abitazione principale dall’inquilino;
  • il contratto deve essere stato rivisitato dal 25 dicembre 2020 ed essere attualmente in diminuzione per tutto l’anno corrente;
  • la rinegoziazione deve essere comunicata entro il 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo viene riconosciuto per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Non esistono limitazioni per il regime fiscale di tassazione, ovvero sia contratti in regime ordinario, sia a cedolare secca.

Sarà possibile usufruire dell’ultima operazione anche dopo la consegna della richiesta del contributo a fondo perduto, la quale dovrà essere inoltrata non oltre il 6 ottobre 2021.

Per richiedere il bonus affitto 2021 si ha a disposizione due mesi e la domanda dovrà essere inviata in via telematica tramite i servizi e portali dell’Agenzia delle Entrate.

Dove e come richiedere la domanda

Per chiunque rientrasse nei requisiti per poter effettuare la richiesta del contributo a fondo perduto, la domanda potrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate attraverso la procedura web assistita.

Ricordiamo che per poter accedere ai servizi saranno necessari una delle seguenti credenziali, per garantire la validità della vostra identità:

  • Metodo SPID;
  • Carta d’Identità Online
  • Carta Nazionale dei Servizi

Inoltre, al fine di poter completare il modulo verranno richieste diverse informazioni come il codice fiscale del proprietario dell’immobile, il suo IBAN, i vari dati relativi ai contratti e l’importo del canone prima e dopo la rinegoziazione.

In ogni caso il sito dell’Agenzia dell’Entrate ha procurato una guida con tanto di check list per controllare il personale svolgimento delle richieste e se rientrate nella giusta categoria.

NB: Solo dopo il 31 dicembre verranno distribuite le risorse ed effettuati i bonifici in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e quelli richiesti.

QUADRO A

In questa sezione, per ciascun contratto di locazione oggetto di rinegoziazione dovrà essere compilato un distinto rigo (A1, A2, ecc) nel caso in cui i righi del quadro non siano sufficienti si potranno utilizzare più moduli, indicandone il numero nella casella “Mod. n.” in alto a destra. Distinti righi dovranno essere utilizzati anche in caso di più rinegoziazioni relative allo stesso contratto.

In tal caso deve essere barrata la casella “Continuazione” posta a sinistra del quadro A.

 Nella casella “Importo canone annuo” deve essere indicato il canone originario della locazione ovvero l’importo del canone previsto prima della rinegoziazione o delle rinegoziazioni indicata nella istanza. 

Nella casella “Quota possesso” va indicata la percentuale di possesso dell’immobile oggetto della locazione riferita al locatore che presenta l’istanza. Nel caso di variazione nella percentuale di possesso nel corso dell’anno 2021, deve essere indicata la percentuale di possesso alla data di presentazione dell’istanza.

Nelle caselle “Data inizio rinegoziazione” e “Data fine rinegoziazione” devono essere indicate le date di inizio fine del periodo in cui trova applicazione il canone rinegoziato.

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