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Azione di responsabilità contro gli amministratori di SRL

Fisco NazionaleDiritto societarioAzione di responsabilità contro gli amministratori di SRL

L'azione di responsabilità è uno strumento giuridico a disposizione del socio per fare valere la responsabilità per le azioni compiute dagli amministratori, in violazione dei propri doveri per inosservanza della legge e/o dello statuto.

L’azione di responsabilità è un istituto predisposto dalla legge, ovvero dal codice civile, per far valere in sede giurisdizionale la responsabilità degli amministratori per danni causati sul patrimonio della SRL. La ratio di questa disposizione è quella di tutelare la società da un danno ad essa cagionato dalla mala gestio degli amministratori che hanno violato i doveri inerenti alla loro carica.

La normativa, quindi, individua nell’azione di responsabilità una possibilità, per i soci, la società e i terzi di vedere risarcito il danno cagionato dalla mala gestio dell’amministratore. Tuttavia, al fine di poter esperire con profitto questa particolare azione è necessario che siano rispettati dei presupposti. Sul punto, è opportuno ricordare preliminarmente che l’ordinamento italiano disciplina la possibilità di agire contro gli amministratori con riferimento alla società per azioni (SPA). Tuttavia, la disciplina può essere estesa, in quanto compatibile, alle SRL.

Che responsabilità assumono gli amministratori di SRL?

Agli amministratori di società a responsabilità limitata viene richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata in funzione dell’incarico e delle proprie specifiche competenze ( art. 2392 c.c.). In buona sostanza, la responsabilità commisurata alla natura dell’incarico ed alle proprie specifiche competenze, rappresenta uno standard minimo di responsabilità chiesto in modo che tutti gli amministratori abbiamo un livello minimo di tutela per non incorrere in responsabilità.

Per fare un esempio pratico, un amministratore di SRL che svolge professionalmente l’attività di avvocato, avrà una responsabilità legata alle proprie specifiche competenze legali all’interno dell’organo amministrativo.

La responsabilità contrattuale degli amministratori di SRL

L’art. 2476 c.c. disciplina una forma di responsabilità per gli amministratori di SRL in termini colposi. Di fatto, la responsabilità degli amministratori di SRL è una responsabilità che deriva da un inadempimento contrattuale, in quanto il rapporto di amministrazione tra società ed amministratore rientra nel classico schema del contratto di mandato.

Proprio per tenere in considerazione il rapporto fiduciario tra società ed amministratore il legislatore ha voluto inquadrare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratore di SRL come responsabilità da inadempimento. Tale responsabilità può derivare sia dai compiti specifici affidati all’amministratore, oppure alla responsabilità che deriva dal comportamento dell’organo amministrativo nel suo complesso.

Si tratta di responsabilità che deriva da atto colposo compiuto dall’amministratore che comporta il risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla SRL. Per questo motivo diventa fondamentale individuare la presenza di un nesso di causalità tra la condotta lesiva o omissiva dell’amministratore e l’evento dannoso cagionato alla società (che deve provare il soggetto istante). In questo quadro è opportuno indicare che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è onere a carico dell’amministratore dimostrare che la sua azione (o omissione) è stato determinato da una causa a lui non imputabile.

L’amministratore di SRL non può essere chiamato a rispondere, quindi, di responsabilità ex art. 2476 c.c. in relazione alle scelte imprenditoriali avallate, rivelatesi successivamente inopportune sotto un profilo economico. Il cattivo affare ottenuto dall’amministratore nella sua attività non rappresenta una fattispecie di responsabilità. Questo, in quanto la valutazione preventiva sulla opportunità della scelta gestoria intrapresa attiene alla discrezionalità dell’amministratore e, sebbene possa essere posta alla base di una revoca dell’incarico, non può costituire fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (viene a mancare l’atto colposo).

La responsabilità solidale degli amministratori

In linea generale gli amministratori sono responsabili solidalmente per i danni provocati dall’inosservanza della legge e/o dello statuto nell’effettuazione delle pratiche gestorie. Restano salve i compiti delegati al singolo amministratore. In ogni caso, ex art. 2475, co. 6 c.c. sono ritenuti responsabili anche se venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, non sono intervenuti per impedire il compimento dell’atto o non hanno manifestato apertamente il loro dissenso. Questo significa che la responsabilità degli amministratori è solidale, salva la delega di funzioni e nel caso di amministratore immune da colpa.

Per quanto riguarda gli amministratori privi di delega è necessario precisare che su di essi grava, comunque, l’obbligo di vigilanza e controllo continuo sull’attività degli amministratori delegati. Questo significa essere sempre informati (anche dietro sollecito) degli affari societari al fine di valutarli. L’amministratore, infatti, ha il dovere di agire in modo informato (attraverso informazione attiva e passiva). Infatti, anche l’amministratore senza deleghe (non esecutivo) può essere ritenuto solidalmente responsabile della violazione gestoria, quando questi non sia intervenuto (da quì l’importanza dell’informazione attiva e passiva).

Soggetti coinvolti

Il primo aspetto da evidenziare quando si parla di responsabilità, è indubbiamente quello di individuare correttamente i soggetti nei confronti dei quali può essere proposta un’azione di responsabilità. In particolare, secondo il nostro ordinamento è possibile far valere la responsabilità nei confronti dei seguenti organi societari:

  • I membri degli organi di amministrazione:
    • Nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, i membri del consiglio di amministrazione;
    • Nel sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione;
  • I membri degli organi di controllo:
    • Nel sistema tradizionale, i membri del collegio sindacale (o sindaco unico);
    • Nei sistemi di tipo dualistico, i membri del consiglio di sorveglianza;
    • Nel sistema monista, i membri del comitato per il controllo sulla gestione;
  • Gli organi delle procedure concorsuali:
    • Nel fallimento, il curatore fallimentare;
    • Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore;
    • Nell’amministrazione straordinaria, il commissario straordinario.

Un’ulteriore forma di azione è prevista contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento su un’altra società.

Chi esercita l’azione di responsabilità?

L’azione di responsabilità promossa contro amministratori e organo di controllo ha l’obiettivo di portare alla reintegrazione del patrimonio sociale in virtù dell’atto colposo commesso dall’amministratore in violazione della legge e/o dello statuto. Come abbiamo visto deve essere verificato (da parte dell’istante) il nesso tra atto colposo dell’amministratore e danno patrimoniale cagionato alla società. Con questi presupposti, l’azione volta all’accertamento di responsabilità nei confronti dell’amministratore può essere esercitata da parte dei seguenti soggetti:

  • Direttamente dalla società previa deliberazione assembleare o del Collegio sindacale (ex articolo 2393 codice civile);
  • Da una minoranza qualificata dei soci, in nome proprio, ma nell’interesse della società (ex articolo 2393-bis codice civile);
  • Dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale all’esito della denuncia presentata ai sensi dell’articolo 2409, comma 5 del codice civile;
  • In caso di soggezione della società a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, rispettivamente, dal curatore del fallimento (articolo 146 del R.D. n. 267/42), dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario (articolo 2394-bis codice civile).

Azione di responsabilità esercitata dalla società

La proposizione dell’azione utile a far valere la responsabilità nei confronti degli amministratori o dell’organo di controllo, promossa da parte della società, presuppone il previo intervento:

  • Di una deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci (articolo 2393, comma 1, codice civile); ovvero
  • Di una deliberazione dell’organo di controllo, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (articolo 2393, comma 3, codice civile).

Deliberazione autorizzativa dell’assemblea

Il legislatore ha subordinato l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della società all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria, competente ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 4 del codice civile. Questa condizione è indispensabile anche se la società è posta in liquidazione. L’articolo 2373, comma 2, del codice civile, sancendo una “presunzione assoluta” di conflitto di interessi, vieta all’amministratore che sia anche socio di votare nelle deliberazioni riguardanti la sua responsabilità. 

Dal momento che l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ha natura personale e deve, quindi, essere deliberata non cumulativamente, ma separatamente per ciascun amministratore, mediante distinte valutazioni dei fatti e delle colpe, ad ogni socio-amministratore deve essere riconosciuta la facoltà di partecipare alla votazione riguardante la responsabilità degli altri, senza per questo versare in conflitto d’interessi. 

Salva l’esigenza di un’adeguata informativa agli azionisti, l’assemblea può limitarsi a deliberare l’esercizio dell’azione nei confronti di tutti o di alcuni degli amministratori. Questo senza necessità di motivazione o di specifica individuazione dei fatti di responsabilità. In caso contrario, infatti, la società attrice risulterebbe vincolata alla decisione assembleare e ciò si risolverebbe in una limitazione delle strategie e delle possibilità processuali a sua disposizione, a vantaggio degli amministratori convenuti. Per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali, la “causa petendi” deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto.

Deliberazione assunta per l’approvazione del bilancio

Le questioni riguardanti la responsabilità degli amministratori o dell’organo di controllo sottoposte all’assemblea devono essere indicate tra le materie all’ordine del giorno. Questo aspetto, come vedremo è di importanza determinante. Ai sensi dell’articolo 2393, comma 2 del codice civile, tale espressa indicazione tra le materie da trattare non è necessaria nel caso in cui la deliberazione che autorizza l’esercizio dell’azione venga adottata nel corso dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, purché si tratti “di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio“. In tale sede possono essere contestati:

  • Sia i danni verificatisi o scoperti nel corso dell’esercizio, ancorché derivanti da condotte poste in essere dagli amministratori negli esercizi precedenti;
  • Sia le condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso dell’esercizio stesso, ancorché non abbiano ancora fatto emergere danni precisamente quantificabili, ma solo genericamente individuabili.

Qualora, invece, sia la condotta che il danno riguardino un esercizio anteriore, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio non potrà validamente deliberare anche l’esercizio dell’azione. Questo soltanto ove la proposizione di detta azione non sia stata posta all’ordine del giorno. In questi casi, dovrà, dunque, essere convocata a tal fine un’apposita assemblea, eventualmente su richiesta delle minoranze ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile. L’approvazione del bilancio, comunque, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, non ha efficacia liberatoria nei confronti degli amministratori. Amministratori che, quindi, assieme all’organo di controllo rimangono vincolati alle loro responsabilità di gestione e controllo.

Revoca “ex lege” degli amministratori

La deliberazione dell’azione di responsabilità comporta la revoca automatica dall’ufficio degli amministratori contro i quali è proposta soltanto nel caso in cui sia stata approvata con il voto favorevole di 1/5 del capitale sociale. In tale ipotesi, sorge l’obbligo dell’assemblea di provvedere, nella stessa seduta (pur in mancanza di indicazioni ad hoc nell’ordine del giorno) o in una seduta successiva, alla nomina dei nuovi amministratori, in sostituzione dei precedenti (articolo 2393, comma 5 del codice civile).

Qualora, invece, l’esercizio di questa azione sia stato deliberato con una percentuale di voti favorevoli inferiore a quella sopra indicata, ai fini della revoca degli amministratori della cui responsabilità si tratta, sarà necessaria una distinta ed espressa deliberazione di revoca. Previa, si ritiene, una nuova convocazione dell’assemblea ove la revoca non figuri tra le materie all’ordine del giorno della medesima assemblea che ha autorizzato l’esperimento dell’azione.

Deliberazione autorizzativa adottata dall’organo di controllo

Secondo l’articolo 2393, comma 3, del codice civile:

l’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione dell’organo di controllo, assunta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti

Il Collegio sindacale, essendo un organo della società, agisce a nome di quest’ultima. La società, dunque, è da considerare parte attrice nell’azione, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di azione sociale deliberata dall’assemblea. Aspetto fondamentale da ricordare è che il mancato esercizio dell’azione è fonte di responsabilità dei sindaci in solido con gli amministratori. Una volta che sia stata validamente deliberata (dall’assemblea o dal Collegio sindacale), l’azione di responsabilità contro gli amministratori viene esercitata dalla società, in via di principio, per mezzo del proprio legale rappresentante.

Effetti ai fini della rappresentanza della società

Al riguardo, tuttavia, dal momento che la rappresentanza della società è affidata agli amministratori, ove nell’azione di responsabilità siano coinvolti tutti componenti del Consiglio di amministrazione o l’amministratore unico, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

  • Nel caso in cui gli amministratori contro i quali è promossa l’azione siano stati revocati e sostituiti dall’assemblea, detta azione sarà esercitata dai nuovi amministratori aventi la rappresentanza della società;
  • Nel caso in cui gli amministratori contro cui si agisca siano rimasti in carica, non potendosi ammettere che la società sia rappresentata da soggetti che stanno già in giudizio nel proprio interesse per difendersi dall’accusa di aver violato i doveri inerenti alla carica amministrativa, dovrà essere nominato, per la rappresentanza in giudizio della società, un curatore speciale a norma dell’articolo 78, comma 2, del codice di procedura civile.

Azione di responsabilità dei soci

La riforma del diritto societario, sulla scia di quanto già previsto per le società quotate dall’articolo 129 del D.Lgs. n. 58/98, ha stabilito che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere esercitata anche dagli azionisti di minoranza. Questa disciplina è stata adottata al fine di superare l’eventuale inerzia del gruppo di comando (articolo 2393-bis del codice civile). Di fatto, questo significa che ogni singolo socio, in grado di gravi irregolarità nella gestione della società può chiedere l’esercizio dell’azione ed anche il connesso provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore (ex co. 3, art. 2476 c.c.).

Esercizio dell’azione

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’azione e di instaurazione del giudizio, l’articolo 2393-bis del codice civile dispone che la minoranza che intenda esperire l’azione di responsabilità è tenuta a:

  • Nominare, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti (comma 4);
  • Chiamare in giudizio la società, notificando ad essa l’atto di citazione anche in persona del presidente del Collegio sindacale (comma 3).

Termine per l’esercizio dell’azione

Ai sensi dell’articolo 2393, comma 4, del codice civile, l’azione di responsabilità può essere esercitata – dalla società previa deliberazione dell’assemblea o del Collegio sindacale ovvero dalla minoranza qualificata dei soci di cui all’art. 2393-bis c.c. – “entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica“. Con l’articolo 2393, comma 4, del codice civile, il legislatore della riforma risulta, dunque, aver voluto fissare un termine autonomo, con una propria specifica decorrenza, per la proposizione dell’azione.

Secondo l’orientamento che risulta prevalente in dottrina – ferma restando la qualificazione del termine quinquennale in discorso come termine di prescrizione, già posta dall’articolo 2949, comma 1, del codice civile – con l’articolo 2393, comma 4, del codice civile, si è inteso soltanto fissarne il momento iniziale di decorrenza della disciplina. Questo in deroga al principio generale di cui al richiamato articolo 2935 del codice civile. Principio che, a prescindere dal momento in cui l’amministratore abbia posto in essere il comportamento pregiudizievole per la società e dal momento in cui il danno cagionato da tale condotta si sia verificato o manifestato, il computo del quinquennio di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità decorra dalla cessazione del rapporto di amministrazione.

Responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione

Ex art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. Prima dell’entrata in vigore di questa disposizione, si applicava l’art. 2409-sexies c.c., che sottoponeva l’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti incaricati della revisione contabile alle condizioni previste per l’esercizio dell’azione contro i sindaci. Il mancato richiamo a tali condizioni semplifica l’esercizio dell’azione da parte della società e dei creditori sociali.

È possibile esercitare l’azione nei confronti dell’amministratore di fatto?

Un aspetto importante sulla responsabilità degli amministratori riguarda anche la fattispecie dell’amministratore di fatto. Questi altro non è che un soggetto che assume le funzioni di amministratore, svolgendole in modo continuativo e sistematico, senza aver ricevuto nessun incarico da parte dell’assemblea dei soci. Ora, senza voler entrare nel merito del rapporto tra amministratore di diritto ed amministratore di fatto, in questa sede ci è utile affermare che l’azione può essere esperita anche i confronti dell’amministratore di fatto.

Prescrizione dell’azione

Ai sensi dell’art. 2393 c.c. la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità, nei confronti di amministratore di SRL, decorre dalla data di cessazione dell’incarico di amministratore. L’esigenza di definire un termine prescrizionale fisso per l’esercizio dell’azione può risultare utile ad evitare che i responsabili dell’azienda siano chiamati a rispondere di azioni legali (risarcitorie) senza un vincolo temporale ben definito.

Ai sensi dell’art. 2947, co. 3 del c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi. Un termine prescrizionale più lungo, infatti, è comunque ipotizzabile qualora il danno sia frutto di un illecito penale che ben può essere oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile.

Gli amministratori possono rispondere anche penalmente delle loro azioni?

Nel caso in cui lo svolgimento dell’attività societaria determini la realizzazione di un fatto penalmente rilevante, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere del reato contestato, anche in questo caso con responsabilità solidale. Vi sono, infatti, dei reati propri dell’organo amministrativo, ovvero delle fattispecie in cui gli amministratori possono essere soggetti attivi di un reato. In particolare, le principali categorie di reati ascrivibili agli amministratori sono i seguenti:

  • reati societari, previsti agli artt. 2621 e ss. c.c. ;
  • I reati fallimentari, previsti agli artt. 216 e ss. del RD n. 267/1942;
  • Alcuni illeciti previsti in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, non deve essere dimenticato che agli amministratori possono essere imputati anche i reati tributari (di cui al D.Lgs. n. 74/00) relativi agli adempimenti fiscali dell’ente che amministrano. Questo, in quanto è onere degli amministratori operare un adeguata attività di controllo sugli adempimenti fiscali obbligatori.

Conclusioni

Il quadro normativo appare lacunoso, in quanto mentre da un lato i presupposti della responsabilità degli amministratori vengono delineati, dall’altro si segnala la singolare mancanza di ogni tipo di riferimento a un qualsiasi canone di diligenza relativo all’adempimento dei doveri imposti agli amministratori di una S.r.l. dalla legge e dall’atto costitutivo. Per questo motivo vi è ampia possibilità di contestazione nei confronti degli amministratori di SRL considerati rei di aver cagionato un danno alla società. Tuttavia, l’onere della prova e del nesso di causalità tra condotta colposa e danno patrimoniale è sempre a carico del soggetto istante. L’amministratore, dal canto suo, deve provare di essere esente da colpa nella sua gestione, tenendo presente l’insindacabilità da parte del socio delle scelte gestorie (che eventualmente possono portare ad una revoca dell’incarico).

Domande frequenti

Quando può essere esercitata questa azione?

Questa azione può essere esercitata quando gli amministratori agiscono in violazione delle leggi o dello statuto, causando un danno alla società o ai terzi.

Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per decisioni aziendali sbagliate?

Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili se le decisioni sono state prese in modo negligente o imprudente, o in violazione delle leggi o dello statuto.

È possibile esonerare gli amministratori dalla responsabilità?

Gli amministratori possono essere esonerati solo se dimostrano di aver agito con la dovuta diligenza, in base alle conoscenze e alle competenze possedute.

Qual è la differenza tra l’azione sociale e l’azione individuale di responsabilità?

L’azione sociale è promossa dai soci per tutelare gli interessi della società, mentre l’azione individuale è promossa dai singoli soci o dai terzi per tutelare i loro interessi personali.

Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili anche per atti compiuti da altri organi della società?

Gli amministratori sono responsabili per gli atti che rientrano nelle loro competenze. Tuttavia, possono essere ritenuti responsabili anche per omissioni o mancate vigilanze su atti compiuti da altri organi.

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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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