È finalmente disponibile il nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate, che offre l’opportunità di calcolare direttamente i piani di rateazione delle somme dovute, a seguito dei controlli automatizzati e formali.
L’Agenzia delle Entrate ha dato il via al nuovo servizio online, che consente il calcolo automatico dei piani di rateazione delle somme dovute, a seguito dei controlli automatizzati e formali e avvisi bonari.
Il nuovo applicativo si pone l’obiettivo di supportare i contribuenti nel calcolo delle rate. Si rivolge, infatti, a coloro che intendono avvalersi della possibilità, inserita nella Legge di Bilancio, di estendere i piani di rateazione delle somme dovute, a seguito di avvisi bonari e controlli automatizzati e formali, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano già in corso.
Calcolo della rateazione, come funziona il nuovo servizio online
Il nuovo applicativo, messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, aiuta i contribuenti nel calcolo delle rate. Scopriamo insieme come funziona. In prima battuta, è necessario accedere al servizio online ed è possibile seguire due percorsi: il primo passando da home – cittadini – pagamenti e rimborsi e il secondo da home – schede informative e servizi – pagamenti.
Una volta all’interno del servizio, il contribuente sceglierà come modificare i piani di rateazione già attivi, mediante la definizione di un nuovo piano oppure la rimodulazione di un piano di rateazione già in corso. Nel secondo caso, sarà necessario compilare il form, in cui saranno richiesti le seguenti informazioni:
- dati anagrafici;
- domicilio fiscale;
- dati della comunicazione: tipo e codice atto;
- calcolo della rateizzazione, in cui indicare:
- anno di imposta;
- importo da rateizzare;
- data di elaborazione della comunicazione;
- data di ricevimento della comunicazione.
Infine, sarà sufficiente cliccare su “Calcola” e il gioco è fatto. Il nuovo servizio online non si limita a calcolare l’importo delle rate, ma determina anche le scadenze e i relativi interessi.
Dopo aver approfondito il funzionamento del nuovo applicativo, messo a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate, è giunto il momento di ripercorrere i principali elementi della legislazione relativa all’estensione della rateizzazione, in caso di ricevimento di avvisi bonari e controllo automatizzati.
Avvisi bonari e controllo automatizzati, le verifiche per accedere alla rateazione
L’estensione della rateizzazione è prevista per il versamento delle somme dovute, a seguito della ricezione di comunicazione di non conformità, delle seguenti attività di verifica:
- controllo automatizzato: si evidenzia la correttezza della dichiarazione o l’eventuale presenza di errori. In quest’ultimo caso, il contribuente ha diritto a una riduzione delle sanzioni. Prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, eventuali incoerenze sono disponibili attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” (sezione L’Agenzia scrive), sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” (sezione Consultazione – L’Agenzia scrive);
- controllo formale delle dichiarazioni: l’ente verifica la corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute, indicati in dichiarazione, con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni trasmesse da altri soggetti, come gli enti previdenziali e assistenziali. In caso di discordanze, il contribuente deve fornire la relativa documentazione, per regolarizzare la posizione;
- avvisi bonari: fanno riferimento alle comunicazioni, con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, e lo informa di eventuali imposte e contributi, che risultano non pagati.
In questi tre casi, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di rateizzare in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Da non dimenticare, il servizio già attivo relativo al “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate”.
Estensione della rateazione, chi ne può beneficiare
I contribuenti possono beneficiare della rateazione solo se rispettano le seguenti condizioni:
- il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione, ovvero 90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario;
- le rate successive alla prima, sulle quali verranno calcolati gli interessi per la rateazione, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
- i pagamenti devono essere effettuati tramite il modello di pagamento F24.
Nel modello F24, è necessario inserire separatamente l’importo della rata e quello degli interessi per la rateazione. Di seguito il riepilogo dei rispettivi codici tributo, da utilizzare:
- in caso di Art. 36 bis e Art. 54 bis (controllo automatizzato): il Codice tributo capitale è 9001 e Codice tributo Interessi è 9002;
- in caso di Art. 36 ter (controllo formale delle dichiarazioni): il Codice tributo capitale è 9006 e Codice tributo Interessi è 9007;
- in caso di Art. 36 bis – TFR (controllo automatizzato): il Codice tributo capitale è 9526 e Codice tributo Interessi è 9003;
- in caso di Art. 36 bis – Arretrati (controllo automatizzato): il Codice tributo capitale è 9527e Codice tributo Interessi è 9004.
Sempre nell’ottica di una semplificazione delle procedure, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un’ulteriore applicazione per la stampa dei modelli F24, da utilizzare per effettuare il pagamento
Il beneficio della rateazione quando decade
Come abbiamo già analizzato, il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate successive entro il termine previsto, il beneficio della rateazione viene a meno. Inoltre, si prevede l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in misura piena.
Tuttavia, il beneficio della rateizzazione non si perde in caso di “lieve inadempimento”, nello specifico:
- versamento incompleto della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 €;
- ritardo nel versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
In questi casi, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata e della sanzione, tarata sull’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Non è prevista l’iscrizione a ruolo nel caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento, di cui all’articolo 13 Dlgs 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.