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Agevolazione prima casa e risoluzione donazione

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Bonus prima casa e risoluzione per mutuo consenso. La risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare effettuata dal marito alla moglie, non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite dal marito con riferimento a un altro immobile in quanto, al momento dell’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non era titolare di altro immobile abitativo nel medesimo Comune.

Non determina la perdita dei benefici prima casa il venir meno, per mutuo consenso delle parti, dell’atto con cui, l’immobile era stato donato. L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello n. 158 del 28 maggio 2020, a stabilito che la risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare effettuata dal marito alla moglie, non comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Si tratta dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa fruita dal marito con riferimento a un altro immobile in quanto, al momento dell’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non era titolare di altro immobile abitativo nel medesimo Comune.

Nel caso di specie due coniugi, in esecuzione di una convenzione di negoziazione assistita per la separazione, intendevano concludere un accordo con cui:

  • Risolvere per mutuo consenso la donazione stipulata dal marito a favore della moglie avente ad oggetto la metà di un appartamento (acquistato insieme alla moglie, proprietaria dell’altra metà), con conseguente rientro della quota in capo al marito;
  • Ritrasferire la stessa quota dal marito alla moglie, questa volta in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale.

L’operazione era funzionale a mutare il titolo di proprietà della quota dell’immobile in capo alla ex moglie, eliminando la provenienza donativa in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Agevolazioni prima casa e risoluzione per mutuo consenso

L’istante (il marito) chiedeva se la risoluzione del contratto per mutuo consenso e il riacquisto, pur temporaneo, della proprietà della quota comportasse la decadenza dalle agevolazioni prima casa, fruite con riferimento ad altro immobile, acquistato per insussistenza del presupposto di cui alla lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, l’atto contenente la risoluzione della donazione della quota e il contestuale trasferimento della stessa dall’ex marito alla ex moglie è esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e l’operazione non comporta la decadenza dall’agevolazioni prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce che, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono (…) i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

La convenzione rientra tra “gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, per i quali è disposta l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Quanto agli effetti della risoluzione della donazione sull’agevolazione prima casa, fruita dall’istante per l’acquisto di un immobile abitativo, l’Agenzia rileva che non vi è decadenza dall’agevolazione, in quanto il contribuente, al momento dell’acquisto della prima casa, non era titolare di altro immobile abitativo nel medesimo Comune.

La lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, infatti, dispone che nell’atto di acquisto dell’immobile per cui è richiesta l’applicazione dell’agevolazione, l’acquirente deve dichiarare “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

La risoluzione per mutuo consenso della donazione comporta il riacquisto da parte del donante della proprietà della quota dell’immobile abitativo, ma non produce effetti retroattivi.


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