Esenzione Ires e Irap per le società legate all'America's Cup 2027 e rimborso Iva per gli operatori extra-UE: soggetti, condizioni e norme.
Dal 2026 le società legate all’America’s Cup Napoli non devono più essere state costituite in quell’anno per avere l’esenzione Ires-Irap; il DL 108/2026 aggiunge il rimborso Iva senza reciprocità per gli operatori extra-UE.
Le agevolazioni fiscali America’s Cup 2027 esentano da Ires e Irap le società e le stabili organizzazioni collegate all’evento, senza più il vincolo di costituzione nel 2026, a condizione che tengano una contabilità separata per le attività direttamente connesse alla manifestazione. Il DL 108/2026 aggiunge inoltre il rimborso Iva semplificato per gli operatori extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia.

Il quadro normativo: dal DL 38/2026 al DL 108/2026
Le agevolazioni fiscali per l’America’s Cup 2027 nascono dai commi 4-novies e 4-decies dell’art. 8 del DL 38/2026 (convertito con L. 88/2026), che introducono l’esenzione Ires e Irap per le società legate all’evento. Il DL 108/2026 “Sport” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026) interviene su questo impianto originario con l’art. 3, modificando il perimetro soggettivo dell’esenzione e aggiungendo un secondo binario agevolativo, il rimborso Iva per gli operatori extra-UE privi di stabile organizzazione.
Il DL 108/2026 non sostituisce la disciplina del 2026: la integra e la corregge, sopprimendo un vincolo temporale che nella formulazione originaria limitava sensibilmente la platea dei beneficiari. Comprendere questa stratificazione tra le due norme è la premessa necessaria per individuare correttamente chi ha diritto a ciascuna agevolazione.
Esenzione Ires e Irap: soggetti beneficiari e condizioni
L’esenzione da Ires e Irap si applica alle persone giuridiche con sede legale in Italia costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla trentottesima edizione dell’America’s Cup-Napoli 2027, per le attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. Il beneficio si estende anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia da soggetti esteri nello stesso arco temporale. La condizione sostanziale, in entrambi i casi, è che le attività esentate siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento: un’attività commerciale ordinaria svolta dalla stessa società, anche se marginale, resta fuori dal perimetro agevolativo e sconta la tassazione ordinaria.
Chi rientra nell’esenzione dopo la soppressione del vincolo “2026”
Nella formulazione originaria del comma 4-novies (art. 8 DL 38/2026), l’esenzione era riservata alle sole società costituite nel 2026. L’art. 3, comma 2, lett. a), n. 1) del DL 108/2026 sopprime le parole “nel 2026” ovunque ricorrano nel comma, eliminando il vincolo temporale di costituzione. Da questo intervento, l’esenzione si applica a tutte le persone giuridiche e stabili organizzazioni costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, indipendentemente dall’anno di costituzione, purché operanti nel periodo 2026-2027 con attività direttamente riferibili all’evento. Una società costituita, ad esempio, nel 2023 o nel 2024 e successivamente coinvolta nell’organizzazione dell’America’s Cup rientra ora nel perimetro agevolativo, cosa esclusa nella versione originaria della norma.
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