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Acquisto auto per disabili: la detrazione fiscale

Fisco NazionaleAcquisto auto per disabili: la detrazione fiscale

Detrazione fiscale ai fini Irpef pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di auto per disabili. La detrazione può essere fruita dal disabile o dal familiare dello stesso che ha sostenuto la spesa.

Tipologia di oneredetraibile IRPEF
Misura detrazione19%
Limite di spesa18.075,99 euro
Indicazione nel quadro ERigo E3

In caso di acquisto di auto per disabili una specifica agevolazione valida ai fini IRPEF. In particolare, il contribuente ha diritto ad ottenere una detrazione dall’IRPEF pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’autoveicolo. La detrazione può essere fruita fino ad una spesa massima sostenuta di 18.075,99 Euro.

Da un punto di vista pratico, questa agevolazione consente di ottenere una riduzione dell’IRPEF fino all’importo massimo di 3.434,00 Euro. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le caratteristiche di questa agevolazione fiscale sfruttabile sia nel modello 730 che nel modello Redditi.

Detrazione auto per disabili: i soggetti interessati

L’acquisto di auto per disabili è una agevolazione fiscale che può essere usufruita dalle pensione con disabilità, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 Legge n. 104/91. In particolare, possono accedere all’agevolazione le seguenti categorie di soggetti:

  • Non vedenti e sordi – persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.  La legge n. 138/2001 individua esattamente le varie categorie di non vedenti, mentre la  legge n. 68/1999 definisce tali le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • Infine, disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

La categoria dei disabili comprende coloro che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104/92), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. È bene precisare che l’agevolazione in commento è riconosciuta solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Spesa sostenuta per familiari a carico

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Questo significa che il padre che ha sostenuto la spesa per l’acquisto di auto per disabili per il figlio, può sfruttare personalmente l’agevolazione. Se, invece, il figlio disabile non fosse a carico del padre, dovrebbe essere il figlio, che ha sostenuto la spesa, a sfruttare la detrazione.

Ricordiamo che si è considerati “a carico” di altri familiari quando si percepisce nell’anno un reddito non superiore a 2.840,51 Euro.

Per maggiori info, su questo ti rimando a questo articolo: “Detrazione Irpef per familiari a carico“.

Auto per disabili: veicoli oggetto di agevolazione

L’agevolazione fiscale legata all’acquisto di auto per disabili, può essere usufruita, a seconda dei casi, alle seguenti categorie di veicoli:

  • Autovetture – Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. L’acquisto è agevolabile anche per i non vedenti e i sordi;
  • Autoveicoli per il trasporto promiscuo – Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente. L’acquisto è agevolabile anche per i non vedenti e i sordi;
  • Autoveicoli specifici – Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. L’acquisto è agevolabile anche per i non vedenti e i sordi;
  • Autocaravan – Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. L’acquisto è agevolabile anche per i non vedenti e i sordi;
  • Motocarrozzette – Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo – Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
  • Motoveicoli per trasporti specifici – Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

La detrazione IRPEF per acquisto di auto per disabili

Per l’acquisto di auto per disabili si ha diritto a una detrazione scomputabile dall’IRPEF dovuta dal disabile stesso, oppure dal soggetto per il quale egli risulta essere familiare a carico. La detrazione fiscale è pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto dell’autoveicolo e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Il costo agevolabile deve considerarsi comprensivo di IVA.

La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2012). Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (esempio, la pedana sollevatrice).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione del veicolo.

Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). In questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso. Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.

Regime di detraibilità

La detrazione spetta per il costo di acquisto e per le spese di manutenzione straordinaria nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo. Le spese di manutenzione straordinaria concorrono:

  • Assieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite di spesa massimo consentito;
  • Per esser detratte devono essere sostenute nei 4 anni dall’acqusito.

Inoltre, non possono essere rateizzate. Quindi in caso di compresenza di acquisto e spese si manutenzione devono essere compilati righi diversi.

Acquisto dell’auto all’estero

È agevolabile anche l’acquisto di veicolo effettuato all’estero. Tuttavia, a condizione che sussistano le condizioni soggettive richieste (Circolare n. 20/E/11).

Adattamento del veicolo

Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto. Gli adattamenti del veicolo devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della motorizzazione civile.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/23 ha chiarito che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie:

  • Titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che l’adattamento riguardi il sistema di guida o la struttura della carrozzeria e la sistemazione interna del veicolo per consentire al disabile di guidare;
  • Non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile.

Sono detraibili le spese per le riparazioni (escluse quelle di ordinaria amministrazione) degli adattamenti realizzati, a condizione che siano sostenute nei 4 anni dall’acquisto del veicolo (Circolare n. 17/E/15 § 4.8). La detrazione è ammissibile nel limite massimo di spesa di 18.075,99.

Perdita dell’agevolazione

L’agevolazione viene perduta in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dai co. 36 e 37 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, ovvero:

  • I mezzi devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità;
  • Divieto di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, gli autoveicoli per i quali si è fruito della detrazione prima del decorso di due anni dall’acquisto, pena la restituzione dell’imposta non versata.

L’agevolazione fiscale legata all’acquisto di auto per disabili può essere persa in caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto. In questo caso è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Documentazione utile per fruire della detrazione

Per poter documentare il sostenimento delle spese per veicoli per disabili è necessario essere in possesso di:

  • Fatture rilasciate per l’acquisto del veicolo, il suo adattamento o la manutenzione straordinaria. La detrazione è consentita solo se l’auto è intestata allo stesso disabile, o in alternativa al soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico;
  • Dell’autocertificazione per indicare che nei quattro anni precedenti alla data di acquisto non è stato acquistato altro veicolo agevolato;
  • Della documentazione medica attestante la disabilità del soggetto e, ove richiesta la percezione dell’indennità di accompagnamento.

Esportazione all’estero di veicoli

L’esportazione all’estero del veicolo non comporta la condizione richiesta per accedere di nuovo all’agevolazione entro il quadriennio. Questo, anche se la situazione comporta la cancellazione del veicolo dal PRA. Circolare n. 19/E/2012.

Furto del veicolo

In caso di furto dei veicolo il contribuente ha la possibilità di fruire di una nuova detrazione anche prima del termine del quadriennio. Nel caso la spesa detraibile deve essere calcolata al netto del rimborso dell’assicurazione.

Auto per disabili: disciplina Iva

In caso di acquisto di auto per disabili, nel rispetto di alcuni limiti, può essere applicata l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché l’aliquota ordinaria del 22%).

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni. E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Si può ottenere l’aliquota Iva agevolata al 4%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
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Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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