Nel caso in cui merce non comunitaria entri nel nostro Paese in regime di ammissione temporanea, il pagamento dell'IVA viene sospeso. Tuttavia, l’imposta deve essere comunque versata nell’ipotesi in cui l’importazione diventi definitiva. Accanto a questa regola generale vi sono delle deroghe legate alla cessione di questi beni importati temporaneamente.

Le cessioni di beni mobili (senza trasporto) in ammissione temporanea sono rilevanti ai fini IVA in Italia qualora i beni si trovino materialmente nel nostro Paese al momento dell'effettuazione dell'operazione. Ciò nondimeno, la cessione di tali beni, se effettuata nei confronti di soggetti d'imposta comunitari, non costituisce una cessione intracomunitaria ma una semplice cessione interna.

Per potersi realizzare una operazione di cessione intracomunitaria è necessario, infatti, che la stessa abbia ad oggetto un bene originario della Comunità o ivi immesso in libera pratica. Conseguentemente, all'operazione in questione si applicherà la sopra descritta regola (articolo 7-bis, comma 1, DPR n. 633/72), per cui la stessa costituirà, laddove i beni si trovino nel territorio nazionale, una "semplice" operazione rilevante territorialmente in Italia.

Occorre prestare attenzione, inoltre, alla circostanza che, per queste operazioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione (articolo 13, comma 2, lettera e), DPR n. 633/72). Ciò in quanto il valore accertato in dogana verrà assoggettato ad imposta soltanto nell'ipotesi in cui i beni vengano nazionalizzati.

La riduzione della base imponibile descritta non opera, tuttavia, nel caso in cui i beni oggetto di temporanea importazione siano oggetto di cessione all'esportazione (R.M. n. 109/98). Per queste ultime operazioni l'entità della base imponibile, in assenza dell'applicazione dell'imposta, assume comunque rilevanza al altri fini, primo tra tutti quello della formazione e dell'utilizzo del plafond.

Vediamo, quindi, le principali indicazioni che riguardano la determinazione della territorialità IVA nella cessione di beni vincolati al regime della temporanea importazione.

Territorialità IVA nella cessione interna di beni vincolati al regime della temporanea importazione

Per le cessioni, nel territorio dello Stato, dei beni ivi introdotti in regime di temporanea importazione l'imposta deve essere applicata esclusivamente sulla parte del corrispettivo pattuito per la cessione "interna" che eccede l'importo accertato dall'Ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. Questo è quanto prevede l'art. 13, comma 2, lett. e) del DPR n. 633/72. In questo modo si evita la doppia imposizione in capo al soggetto importatore-cedente dei beni "nazionalizzati", immessi in consumo nel territorio dello Stato.

Vediamo quanto indicato con un esempio. Si ipotizzi la seguente situazione:

Valore dei beni accertato in dogana: €....

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