La normativa nazionale permette l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta al 4% nel caso di cessioni i giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, identificati da codice ISBN o ISSN tramite mezzi di comunicazione elettronica. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza ad interpello n. 69/2019, e con l'istanza n. 850/E/2021 ha chiarito che la fornitura di banche dati che contengono documenti che non possono qualificarsi come prodotti editoriali, quindi privi dei codici ISBN e ISSN (es. legislazione, prassi, guide operative), non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta ma è soggetta all'aliquota ordinaria del 22%.

La fornitura di banche dati elettroniche dotate di guide pratiche e normative, legislazione vigente, prassi e giurisprudenza non può beneficiare dell’applicazione dell’IVA ridotta del 4% di cui al punto 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72, anche se dotata di codici ISSN o ISBN, se non vi è la riproduzione online di prodotti editoriali cartacei. Detto questo, andiamo ad analizzare, in questo articolo la motivazioni dei documenti di prassi in commento in relazione fornitura di banche dati elettroniche che devono scontare l'IVA con aliquota ordinaria del 22%. Cominciamo!

Aliquota IVA ridotta del 4% sulla cessione di prodotti editoriali

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 69/2019 è tornata ad affrontare il tema relativo all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% sui prodotti editoriali. La prassi su questo argomento aveva già fornito indicazioni importanti attraverso la Risoluzione n. 120/E/2017. Successivamente, sul tema era intervenuta anche la Direttiva 2018/1713/UE del 6 novembre 2018. Al fine di fornire un quadro quanti più completo su questo argomento può essere utile effettuare un'analisi storica sull'applicazione dell'aliquota IVA su prodotti editoriali e sulla forniture di banche dati online a carattere editoriale.

La situazione storica fino alla Direttiva UE 1713/2018

Il punto di partenza di questa analisi non può che essere la regola generale comunitaria di applicazione dell'IVA. Questa regola è dettata dall'art. 93, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE (cd "Direttiva IVA"). Questa disposizione stabilisce che l'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Ossia, quando si verificano le condizioni necessarie per l'esigibilità della medesima, ovvero come il diritto che l'Erario può far valere nei confronti del debitore per il pagamento, immediato o differito dell'imposta.

Ciascun Stato membro UE ha la possibilità di fissare un'aliquota IVA ordinaria che rappresenta una percentuale della base imponibile identica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Inoltre, gli stati UE possono applicare una o due aliquote ridotte per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riconducibili alle categorie elencate n...

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