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Reddito di cittadinanza: evoluzione e stato attuale

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Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stata una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà introdotta con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. Questa misura è stata implementata dal primo governo Conte con l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Stato attuale: il reddito di cittadinanza non è più in vigore

Il Reddito di Cittadinanza è stato ufficialmente abolito a partire dal 1° gennaio 2024.

La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un periodo transitorio durante il 2023, in cui il sussidio è stato progressivamente eliminato per essere sostituito da nuove misure di sostegno.

Le misure che lo hanno sostituito

Le misure di sostegno alle famiglie ed ai lavoratori in sostituzione ed attualmente in vigore sono le seguenti.

Assegno di inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 ed è la principale misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. È rivolto ai nuclei familiari in condizioni di fragilità, con i seguenti requisiti:

  • Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente:
    • Con disabilità
    • Minorenne
    • Con almeno 60 anni di età
    • In condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari

L’importo dell’ADI può arrivare fino a 6.000 euro annui (500 euro al mese), incrementabili in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative.

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Per i soggetti “occupabili” (tra 18 e 59 anni) che non rientrano nelle categorie dell’Assegno di inclusione, è stato introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Questa misura prevede:

  • Un contributo di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi;
  • La partecipazione obbligatoria a progetti di formazione, qualificazione e politiche attive del lavoro;
  • L’iscrizione alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Come funzionava il reddito di cittadinanza

Di seguito riepiloghiamo, in modo schematico, i principali elementi che hanno caratterizzato questa misura.

Requisiti principali

I requisiti per accedere erano i seguenti:

  • Cittadinanza italiana, europea o lungo soggiorno (10 anni di residenza in Italia, gli ultimi 2 continuativi);
  • ISEE inferiore a 9.360 euro annui;
  • Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (esclusa prima casa);
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (incrementabile in base ai componenti del nucleo);
  • Non possedere beni di lusso (auto di grossa cilindrata, navi, etc.).

Il reddito di cittadinanza era:

  • Compatibile con il godimento della NASpI (Prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria;
  • Incompatibile con il Reddito di inclusione.

Importo del sussidio

Per quanto riguarda l’importo dovuto, la misura prevedeva:

  • Una componente ad integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui (500 euro mensili), moltiplicati per una scala di equivalenza (7.560 euro per la pensione di cittadinanza);
  • Un eventuale contributo per l’affitto fino a 3.360 euro annui (280 euro mensili) o per il mutuo fino a 1.800 euro annui (1.800 euro per la pensione di cittadinanza).

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari di questa misura dovevano adempiere ad alcuni obblighi:

  • Sottoscrivere un Patto per il Lavoro presso i Centri per l’Impiego;
  • Sottoscrivere un Patto per l’Inclusione Sociale presso i servizi sociali;
  • Accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue;
  • Dedicare 8 ore settimanali a progetti utili alla collettività nel comune di residenza.

Sono esclusi dall’adempimento di tali obblighi:

  • I beneficiari della PDC ovvero i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
  • I componenti del nucleo familiare affetti da disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.

Decorrenza e durata

Il RDC decorreva a partire dal mese successivo a quello della richiesta. La domanda poteva essere presentata tramite l’INPS, Poste Italiane, o Centri di Assistenza Fiscale. L’importo veniva erogato sulla Carta Reddito di Cittadinanza l’accredito della somma spettante.

La misura veniva erogata per un periodo non superiore ai 18 mesi.

Rinnovo

Il beneficio in esame può essere rinnovato:

  • Previa sospensione dell’erogazione dell’importo spettante, per un periodo di un mese, nel caso si tratti di RDC;
  • Senza che operi la sospensione di un mese, nel caso si tratti di Pensione di cittadinanza.

Inoltre, il beneficio può essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La predetta sospensione non opera invece con riferimento alla pensione di cittadinanza. La predetta sospensione non opera invece con riferimento alla pensione di cittadinanza.

Variazione delle condizioni occupazionali

Se uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del RDC, hanno iniziato un’attività di lavoro subordinato, determinando così una variazione della condizione occupazionale:

  • Il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%;
  • A decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sia ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il lavoratore era tenuto a dare comunicazione all’INPS della nuova attività lavorativa:

  • Entro 30 giorni dal suo inizio;
  • A pena di decadenza dal beneficio.

Se uno o più componenti del nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del RDC, avviavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione:

  • Doveva esserne data comunicazione entro 30 giorni dall’inizio della stessa, a pena di decadenza;
  • Il reddito veniva individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività e deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

In questo caso, a titolo di incentivo, il beneficiario continuava a fruire del RDC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, senza modifiche dell’importo. Successivamente, il beneficio era aggiornato ad ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

Variazione dei requisiti patrimoniali e di godimento dei beni durevoli: la comunicazione

Il beneficiario era tenuto a comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che determini la perdita dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché riferiti al godimento dei beni durevoli.

Variazione del nucleo familiare

Se il nucleo familiare subiva una variazione in corso di fruizione del beneficio, il limite temporale massimo di fruizione, pari a 18 mesi, si applicava al nucleo familiare modificato o a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.

Ciò, a condizione che:

  • Venissero mantenuti i requisiti che danno diritto al beneficio;
  • Sia stata presentata una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo.

Interruzione della fruizione

In caso di interruzione della fruizione del RDC, il beneficio poteva essere richiesto nuovamente per una durata complessiva massima pari al periodo residuo non goduto. Se l’interruzione era dovuta ad una variazione della situazione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella predetta nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivaleva a prima richiesta.

Il Patto per il Lavoro

Presso il Centro per l’impiego, il beneficiario del Rdc stipulava il “Patto per il lavoro“, che ha le stesse caratteristiche del Patto di servizio personalizzato, ma, rispetto a quest’ultimo, doveva essere integrato da una serie di condizioni.

In particolare, i beneficiari dovevano:

  • Collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
  • Accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
    • registrarsi sull’apposita piattaforma SIUPL e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
    • svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
    • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale o progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
    • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
    • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Offerta di lavoro congrua

La congruità dell’offerta di lavoro si definiva facendo riferimento:

  • Alla durata di fruizione del beneficio del RDC;
  • Al numero di offerte rifiutate.

Convocazione presso i Servizi competenti per il contrasto alla povertà e stipula del Patto per l’inclusione sociale

I soggetti che non integravano i requisiti richiesti per la sottoscrizione del Patto di lavoro venivano convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Prima della sottoscrizione veniva svolta una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare beneficiario del RDCc e:

  • Laddove tali bisogni risultino prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i componenti sottoscrivono il Patto per il lavoro entro i successivi 30 giorni;
  • Se, invece, i bisogni risultino complessi e multidimensionali, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale

Carta RDC

Il beneficio economico veniva erogato con la Carta che, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, permetteva:

  • Il prelievo di contante entro il limite massimo di 100,00 euro al mese per ogni componente, moltiplicato per la scala di equivalenza;
  • Nonché, nel caso in cui l’importo del Rdc abbia subìto l’integrazione prevista in caso di residenza in un’abitazione in locazione o di proprietà per la quale sia stato contratto un mutuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Il beneficiario entrava in possesso della Carta presso gli uffici del gestore del servizio integrato, che la mette a disposizione dopo il 5° giorno di ciascun mese.

Regime sanzionatorio

L’impianto sanzionatorio prevedeva:

  • La reclusione da 2 a 6 anni in caso di utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, nonché di omissione di informazioni dovute;
  • La reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio. Nonché di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

La condanna definitiva o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti determinano di diritto la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. In tal caso, il beneficio può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi almeno 10 anni decorrenti dalla condanna.

La revoca immediata e la restituzione di quanto indebitamente percepito viene altresì disposta quando l’amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza o l’omessa successiva comunicazione di variazioni del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare.


Incentivi per il datore di lavoro

Per i datori di lavoro che assumevano a tempo pieno e indeterminato percettori dell’indennità veniva riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Misura dell’incentivo

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spettava:

  • Al datore di lavoro che comunichi alla piattaforma digitale dedicata nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti assuma, alle predette condizioni, un soggetto percettore di RDC;
  • Nel limite dell’importo mensile percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780,00 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.

Il datore di lavoro che licenzi il beneficiario era tenuto a restituire l’incentivo fruito, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Il predetto esonero spettava anche se, invece, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato si verificava in seguito alla stipula presso i Centri per l’impiego, da parte degli enti di formazione accreditati, di un Patto di formazione che garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

In tal caso, l’esonero spettava:

  • Nel limite della metà dell’importo mensile percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
  • Per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390,00 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità, per metà dell’importo.

La restante metà spetta, invece, all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.

Condizioni di applicazione dell’incentivo

L’esonero contributivo previsto spettava a condizione che il datore di lavoro:

  • Realizzasse un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  • Rispettasse gli ulteriori principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 150/15.

Avviamento di un’attività lavorativa autonoma

Ai soggetti beneficiari che, entro i primi 12 mesi di fruizione del RDC, avviavano un’attività lavorativa in forma autonoma, sotto forma di impresa individuale o una società cooperativa spettava:

  • Un beneficio addizionale versato in un’unica soluzione;
  • Pari a sei mensilità, nei limiti di 780,00 euro mensili.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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