Tassazione premi olimpici 2026: guida

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Guida alla tassazione dei premi sportivi 2026: scopri come funziona la ritenuta del 20% e perché le medaglie di Milano-Cortina sono totalmente esentasse.

Vincere non è come guadagnare. Almeno per il Fisco. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle nevi di Milano-Cortina, negli uffici amministrativi delle ASD/SSD e delle Federazioni si gioca una partita parallela: quella del corretto inquadramento fiscale delle somme erogate agli atleti vincenti.

Se per l’ingaggio stagionale le regole della Riforma dello Sport sono ormai (quasi) digerite, quando si parla di “premi per risultati“, la normativa cambia radicalmente binario. Non più lavoro, ma “alea“. Non più INPS, ma ritenute secche. In questo articolo analizziamo il trattamento fiscale dei premi sportivi nel 2026, distinguendo tra la regola ordinaria (ritenuta 20%) e le eccezioni olimpiche che rendono le medaglie di Cortina un caso di scuola.

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Cosa si intende fiscalmente per “premio sportivo”?

Il premio sportivo è una somma di denaro o un bene in natura erogato all’atleta (o tecnico) esclusivamente in virtù del raggiungimento di uno specifico risultato agonistico (es. vittoria, podio, record). Si distingue dal compenso sportivo per la sua natura aleatoria: se non vinci, non incassi (art. 30, co. 2, DPR n. 600/73; art. 36, co. 6-quater, D.Lgs. n. 36/21).

I premi sportivi dilettantistici sono regolati dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport). Si qualificano come “premi” le somme erogate a tesserati (atleti e tecnici dilettanti) per risultati ottenuti in competizioni sportive o per partecipazione a raduni delle squadre nazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ASD e SSD. Questi importi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% ex art. 30, comma 2, DPR 600/1973.

La differenza: premio vs compenso

Il primo errore da evitare è confondere il premio con il compenso variabile. La Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/21) e la prassi recente dell’Agenzia delle Entrate hanno tracciato una linea di demarcazione netta:

  1. Compenso sportivo (lavoro): È la somma che remunera la prestazione dell’atleta (l’impegno a gareggiare o allenarsi). Anche i “bonus presenza” o i “bonus salvezza” rientrano spesso in questa categoria, in quanto legati all’esecuzione del contratto di lavoro sportivo. Seguono le regole del lavoro (soglie esenzione € 5.000/ € 15.000).
  2. Premio per risultato (alea): È la somma legata a un evento incerto e futuro (la vittoria). Non è garantita dal contratto (“sinallagma“) ma dipende dalla performance agonistica pura. Segue le regole dell’art. 30 DPR n. 600/73.

Attenzione: Se un contratto di collaborazione sportiva prevede una tabella premi molto articolata e “facile” da raggiungere (es. “premio al 1° punto in classifica“), l’Agenzia potrebbe riqualificarla come compenso mascherato, assoggettandola a INPS e IRPEF ordinaria. Il vero premio deve premiare l’eccellenza, non la routine.

Leggi anche: Sportivi professionisti: tassazione del reddito.

Il regime della ritenuta sui premi (regola 2026)

Tutti i premi erogati per risultati in competizioni sportive (da CONI, Federazioni, EPS, ASD/SSD) sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 20%. Dal 1° Gennaio 2026, non esistono soglie di esenzione (è stata abrogata la franchigia dei € 300 che era stata ipotizzata nel TUVR). La ritenuta si applica dal primo euro.

Ritenuta a titolo d’imposta

Per la stragrande maggioranza degli atleti dilettanti e non professionisti, la ritenuta del 20% è a titolo d’imposta (definitiva).

  • Cosa significa: L’ente erogatore trattiene il 20% e lo versa allo Stato. L’atleta incassa il netto (80%) e non deve dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi (non fa cumulo con altri redditi).
  • Esempio: Vinci € 1.000 alla maratona cittadina. L’organizzatore ti bonifica € 800 e versa € 200 con modello F24. Per te la pratica è chiusa.

Il meccanismo fiscale è relativamente semplice:

  1. L’ente erogante (CONI, Federazione, etc.) applica una ritenuta del 20% sull’importo lordo.
  2. La ritenuta viene versata allo Stato con F24 entro il 16 del mese successivo.
  3. L’atleta percepisce il netto senza ulteriori adempimenti dichiarativi.
  4. Il premio non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (la ritenuta è “a titolo d’imposta”, non “d’acconto”).

Ritenuta a titolo d’acconto (imprese e professionisti)

Se il premio è incassato da un atleta professionista nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro autonomo (es. tennista con P.IVA che fattura il premio), la ritenuta del 20% opera a titolo d’acconto.

Cosa cambia: L’atleta riceve il netto, ma dovrà dichiarare il premio lordo nel modello Redditi, calcolare le imposte totali e scomputare il 20% già subito.

Novità 2026: abolita la soglia dei € 300

È fondamentale segnalare una novità “silenziosa” ma impattante. Il D.Lgs. n. 192/25 ha abrogato la norma (art. 45, co. 9, del futuro Testo Unico Versamenti) che prevedeva l’esenzione dalla ritenuta per i premi fino a € 300. Pertanto, nel 2026 non c’è franchigia: anche un premio di € 50 subisce la ritenuta del 20% (€ 10 di tasse). Le ASD/SSD devono prestare massima attenzione a questo adempimento per non incorrere in sanzioni per omesso versamento delle ritenute (Agenzia delle Entrate, Risposta n. 265/2025).

Focus Milano-Cortina 2026: La svolta “Tax Free”

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), all’art. 1, comma 262, ha introdotto un regime eccezionale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il testo normativo stabilisce che i premi erogati dal CONI e dal CIP agli atleti per le medaglie ottenute nei Giochi:

  1. Non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all’art. 30 DPR n. 600/73.
  2. Sono esclusi dalla base imponibile del percipiente ai fini IRPEF.

In termini pratici: esenzione fiscale totale. Nessuna ritenuta alla fonte, nessuna tassazione IRPEF, nessun obbligo dichiarativo.

Si tratta di una misura unica nella storia fiscale italiana legata ai grandi eventi sportivi. L’obiettivo dichiarato dal Governo è duplice:

  • Premiare integralmente l’eccellenza sportiva senza decurtazioni fiscali.
  • Valorizzare simbolicamente l’Olimpiade in casa dopo 20 anni (dall’ultima edizione invernale italiana a Torino 2006).

La norma ha effetto immediato e non richiede decreti attuativi. È già pienamente operativa per i premi che verranno erogati dal CONI e dal CIP dopo le gare di Milano Cortina 2026.

Per la prima volta nella storia recente, le medaglie olimpiche di Milano-Cortina 2026 saranno completamente esentasse anche per gli atleti italiani. La Legge di Bilancio ha accolto la proposta del Ministro Abodi (“Il merito non si tassa”), equiparando di fatto il trattamento degli azzurri a quello degli atleti esteri.

1. Atleti Italiani: € 180.000 puliti

Fino a Parigi 2024, l’oro olimpico (180k) subiva la decurtazione del 20% (36k), lasciando all’atleta 144k netti. Per Milano-Cortina 2026, la norma speciale deroga all’art. 30 DPR n. 600/73:

  • Ritenuta: 0% (esenzione totale).
  • Dichiarazione: Il premio non deve essere dichiarato nel 730/Redditi.
  • Risparmio netto: Un oro vale € 36.000 in più rispetto a Tokyo o Parigi.

Importi CONI 2026:

  • Oro: €180.000 lordi = €180.000 netti (esenzione totale)
  • Argento: €90.000 lordi = €90.000 netti (esenzione totale)
  • Bronzo: €60.000 lordi = €60.000 netti (esenzione totale)

Particolarità per sport di squadra

L’esenzione si applica per ciascun atleta componente della squadra vincitrice. Il premio non viene diviso, ma moltiplicato per il numero di componenti.

Esempio – staffetta 4×100:

  • Medaglia d’oro: € 180.000 per atleta x 4 atleti = € 720.000 complessivi erogati dal CONI
  • Ogni atleta riceve € 180.000 esenti da tasse

Questa specificità può generare un esborso molto elevato per il CONI nelle discipline di squadra, ma la norma non prevede limitazioni o riduzioni.

2. Atleti esteri: confermata l’esenzione territoriale

Nessuna sorpresa per gli ospiti: resta valida la Legge Olimpica (L. 47/2019) che garantisce la “Tax Exemption” sui redditi prodotti in Italia connessi ai Giochi.

Risultato: Per la prima volta c’è perfetta parità fiscale.

Altri premi CONI/Federazioni: regime ordinario 20%

Al di fuori delle medaglie di Milano Cortina 2026, tutti gli altri premi sportivi dilettantistici seguono il regime ordinario dell’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/21.

Casistiche frequenti:

SituazioneTrattamento fiscale
Medaglia Mondiali di Sci 2025 (premio FISI)Ritenuta 20% a titolo d’imposta
Premio partecipazione raduno nazionale pre-olimpicoRitenuta 20% a titolo d’imposta
Medaglia Europei Atletica 2026 (premio FIDAL)Ritenuta 20% a titolo d’imposta
Medaglia Olimpiadi Parigi 2024 (premio CONI)Ritenuta 20% applicata nel 2024
Medaglia Paralimpiadi Milano Cortina 2026 (premio CIP)Esenzione totale (comma 262)

Premi da sponsor, federazioni internazionali ed enti privati

L’art. 1, comma 262, L. 207/2024 è una norma di stretta interpretazione. L’esenzione fiscale è limitata esclusivamente ai premi erogati da CONI e CIP per le medaglie di Milano Cortina 2026. Ogni altro compenso collegato all’attività olimpica segue il regime fiscale ordinario.

Casistiche di esclusione dall’esenzione:

Ente eroganteTipo di compensoRegime fiscale
Sponsor privati (Nike, Barilla, etc.)Bonus per medaglia olimpicaRitenuta 20% art. 36-quater
Federazioni internazionali (World Athletics, FINA)Premio competizioneRitenuta 20% (se in Italia)
Comitati Olimpici esteriPremio per atleta che gareggia all’esteroTassazione paese estero + Italia
Federazioni sportive nazionali (FIDAL, FIS, etc.)Bonus aggiuntivo medagliaRitenuta 20% art. 36-quater
Enti commercialiDiritti d’immagine, apparizioniReddito lavoro autonomo/dipendente

Il principio è chiaro: solo il premio istituzionale CONI/CIP per la medaglia olimpica è esente. Tutto il resto dell’ecosistema economico attorno all’atleta segue la tassazione ordinaria.


Regime fiscale ordinario per compensi commerciali

I bonus sponsor e i diritti d’immagine non rientrano nella categoria “premi sportivi dilettantistici” dell’art. 36-quater, ma possono configurarsi come:

A) Redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) – se occasionali o abituali:

  • Ritenuta d’acconto 20% da parte dello sponsor
  • Obbligo di fatturazione (con o senza partita IVA secondo le soglie)
  • Dichiarazione dei redditi obbligatoria
  • Possibilità di dedurre spese inerenti

B) Redditi di lavoro dipendente o assimilati – se contratto continuativo:

  • Ritenuta IRPEF progressiva secondo scaglioni
  • Sostituto d’imposta emette CU
  • Applicazione detrazioni e deduzioni standard

C) Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) TUIR) – se occasionali puri:

  • Soggetti a tassazione ordinaria IRPEF
  • Dichiarazione nel quadro RL

La qualificazione corretta dipende da:

  • Abitualità del rapporto
  • Natura organizzata o meno dell’attività
  • Durata e modalità del contratto

Errore comune: Considerare tutti i compensi legati allo sport come “premi ex art. 36-quater”. In realtà, solo quelli erogati dagli enti tassativamente indicati (CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD) per risultati sportivi rientrano nel regime agevolato.

Atleti stranieri che gareggiano in Italia: tassazione e convenzioni

Quando un atleta non residente fiscalmente in Italia partecipa a competizioni sul territorio italiano e percepisce premi, si applica il principio della tassazione alla fonte previsto dal diritto tributario internazionale.

Base normativa:

  • Art. 23, comma 1, lett. d) TUIR: I redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti sono imponibili in Italia.
  • Art. 17 Modello OCSE: Prevede che i redditi degli sportivi siano tassabili nello Stato in cui si svolge l’attività.

Per i premi sportivi dilettantistici, la norma di riferimento rimane l’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/21, che non distingue tra atleti residenti e non residenti.

Conseguenza: Un atleta straniero che vince una medaglia a Milano Cortina 2026 e riceve un premio dal CONI/CIP beneficia della stessa esenzione prevista per gli atleti italiani (art. 1, comma 262, L. 207/2024).

Ritenuta del 20% anche per non residenti (art. 36-quater)

Per tutti gli altri premi sportivi (non medaglie olimpiche Milano Cortina 2026), l’atleta straniero è soggetto alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta, identica a quella applicata agli atleti italiani.

Non si applica la ritenuta del 30% prevista dall’art. 24, comma 1-ter, DPR n. 600/73 per i redditi di lavoro autonomo occasionale dei non residenti.

Fondamento: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Risposta n. 14/2025) che i premi ex art. 36-quater seguono il regime dell’art. 30 DPR n. 600/73, che prevede la ritenuta al 20% senza distinzioni soggettive.

Conseguenza pratica:

  • Atleta italiano vince una gara nazionale → ritenuta 20%
  • Atleta tedesco vince la stessa gara in Italia → ritenuta 20%

L’equiparazione è totale sul piano della tassazione italiana alla fonte.

Il problema della doppia imposizione internazionale

La vera criticità per gli atleti stranieri emerge dopo il prelievo italiano: il rischio di doppia imposizione. Scenario tipo:

  1. Atleta francese vince una gara in Italia e percepisce un premio di € 10.000
  2. L’ente italiano (es. Federazione) applica ritenuta 20% = € 2.000
  3. L’atleta incassa € 8.000 netti
  4. La Francia, dove l’atleta è residente fiscale, potrebbe tassare nuovamente lo stesso reddito secondo il principio worldwide taxation

Se la Francia applica un’aliquota marginale del 30% su € 10.000, l’imposta francese sarebbe € 3.000. Anche riconoscendo il credito per i € 2.000 già pagati in Italia, l’atleta dovrebbe versare altri € 1.000 in Francia.

Carico fiscale totale: € 3.000 (30% effettivo), ma con doppio adempimento e complessità.

Atleti Italiani che vincono premi all’estero

Gli atleti fiscalmente residenti in Italia (art. 2 TUIR: residenza anagrafica, domicilio o permanenza >183 giorni) sono soggetti a tassazione sui redditi ovunque prodotti nel mondo (art. 3 TUIR – worldwide taxation principle).

Un atleta italiano che vince una medaglia alle Olimpiadi di Parigi, Los Angeles o qualsiasi altra sede internazionale deve dichiarare il premio in Italia, indipendentemente dalla tassazione applicata nel paese estero.

Tassazione nello Stato estero + dichiarazione in Italia

Step 1 – Tassazione alla fonte (Paese estero):

La maggior parte dei Paesi applica una tassazione alla fonte sui premi sportivi, come fa l’Italia. L’atleta italiano all’estero subisce quindi un prelievo fiscale locale.

Esempi:

  • Francia: Tassazione progressiva IRPEF + contributi sociali (fino al 45% + 17,2% di prelievi sociali)
  • Stati Uniti: Ritenuta federale + statale (varia tra 25% e 37% federale)
  • Svizzera: Ritenuta alla fonte per non residenti (varia per cantone, circa 20-30%)

Step 2 – Dichiarazione in Italia:

L’atleta deve compilare il Quadro RL (redditi diversi) o Quadro RE (redditi di lavoro autonomo) della dichiarazione dei redditi italiana, indicando:

  • L’importo lordo percepito all’estero
  • Le imposte pagate all’estero
  • Richiedere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR

Credito d’imposta per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR)

L’art. 165 TUIR prevede che:

“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo.”

Meccanismo:

  1. Calcolo IRPEF italiana su tutto il reddito (italiano + estero).
  2. Individuazione quota IRPEF attribuibile al reddito estero.
  3. Detrazione delle imposte estere nel limite di tale quota.

Consulenza fiscale online

La gestione fiscale degli atleti olimpici e dei compensi sportivi internazionali non è materia da improvvisare. Un errore di qualificazione reddituale o una mancata richiesta di credito d’imposta può costarti decine di migliaia di euro.

Quando è necessaria una consulenza specializzata:

Hai ricevuto premi da più enti (CONI, federazioni, sponsor) e non sai come gestirli fiscalmente
Sei un atleta straniero che gareggia in Italia e vuoi ottimizzare il carico fiscale complessivo
Hai vinto premi all’estero e devi recuperare il credito d’imposta (art. 165 TUIR)
Stai valutando un trasferimento di residenza fiscale per ragioni sportive
Hai ricevuto contestazioni dall’Agenzia delle Entrate su premi sportivi
Devi pianificare la tassazione di contratti sponsor pluriennali

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    Domande frequenti

    I premi olimpici sono tassati in Italia?

    Dipende dall’evento e dall’ente erogante. I premi per le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, erogati dal CONI o dal CIP, sono completamente esenti da tasse (art. 1, comma 262, L. 207/2024). Tutti gli altri premi sportivi dilettantistici sono soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta (art. 36-quater, D.Lgs. 36/2021). I premi per medaglie olimpiche precedenti (es. Parigi 2024) o successive (es. Los Angeles 2028) seguono il regime ordinario con tassazione al 20%.

    Gli atleti stranieri pagano tasse sui premi in Italia?

    Sì, stessa tassazione degli italiani. Un atleta straniero che gareggia in Italia e riceve premi è soggetto al principio della tassazione alla fonte. Per i premi Milano Cortina 2026, anche gli atleti stranieri beneficiano dell’esenzione totale. Per altri premi sportivi, si applica la ritenuta del 20%, identica a quella per gli atleti italiani. L’atleta straniero dovrà poi gestire nel proprio paese di residenza la dichiarazione del reddito e l’eventuale credito d’imposta per evitare la doppia imposizione, secondo le convenzioni bilaterali.

    Come funziona la tassazione per chi vince medaglie all’estero?

    Gli atleti italiani residenti devono dichiarare in Italia tutti i premi vinti all’estero (principio worldwide taxation, art. 3 TUIR). La tassazione avviene in due fasi:
    Nello Stato estero: ritenuta alla fonte secondo le regole locali
    In Italia: dichiarazione del reddito estero + richiesta di credito d’imposta (art. 165 TUIR) per recuperare le imposte pagate all’estero, nei limiti dell’IRPEF italiana dovuta su quel reddito

    Riferimenti normativi

    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 – “Riforma dello Sport”
      • Art. 36, comma 6-quater: Regime fiscale premi sportivi dilettantistici
    • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025”
      • Art. 1, comma 262: Esenzione premi medaglie Milano Cortina 2026
    • D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (conv. L. 23 febbraio 2024, n. 18) – “Milleproroghe”
      • Art. 14, comma 2-quater: Soglia esenzione €300 per il 2024 (non prorogata per 2025)
    • DPR 22 dicembre 1986, n. 917
      • Art. 2: Soggetti passivi e residenza fiscale
      • Art. 3: Principio worldwide taxation
      • Art. 23: Base imponibile per non residenti
      • Art. 165: Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
    • DPR 29 settembre 1973, n. 600
      • Art. 30, comma 2: Ritenuta su premi a titolo d’imposta
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    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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