Confisca della prima casa in caso di reati fiscali

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34484 del 22 ottobre 2025 ha confermato la legittimità del sequestro preventivo per i reati tributari anche sui beni intestati a terzi e sulla casa di abitazione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 34484 del 22 ottobre 2025 stabilisce che l’abitazione principale può essere sequestrata e confiscata in caso di reati tributari, poiché il limite di impignorabilità previsto dall’art. 76 del DPR n. 602/1973 opera esclusivamente per la riscossione dei debiti fiscali e non si applica ai procedimenti penali.

La Cassazione richiama precedenti conformi: sentenze nn. 8995/2020, 30342/2021 e 5608/2021, che avevano già stabilito l’inapplicabilità del limite dell’art. 76 del DPR n. 602/1973 alla confisca penale.

Il caso oggetto delle sentenza

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile adibito ad abitazione principale nell’ambito di un procedimento per reati tributari. Il caso riguardava un indagato accusato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000.

Il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di diversi beni, tra cui un immobile cointestato con il coniuge e adibito a residenza familiare, un’autovettura intestata alla moglie e un conto corrente intestato a una società terza. L’indagato aveva presentato istanza di riesame, che veniva dichiarata inammissibile per i beni intestati a terzi e rigettata per l’immobile.

Il ricorso in Cassazione si fondava principalmente su due motivi: l’impossibilità di sequestrare beni formalmente intestati a terzi e l’applicabilità del divieto di espropriazione dell’unico immobile previsto dalla normativa tributaria. La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, chiarendo che il limite alla pignorabilità dell’abitazione opera esclusivamente nel processo tributario e non si estende al sequestro preventivo finalizzato alla confisca penale, il cui oggetto è il profitto del reato e non il debito verso il fisco.

Limite di impignorabilità

A sostegno del rigetto, è stata richiamata una sentenza recente, in cui le Sezioni Unite si sono pronunciate circa la legittimazione dell’indagato a impugnare il sequestro di beni non propri. Secondo tale orientamento, “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Nel caso in esame, l’interesse è stato giudicato insufficiente, in quanto volto soltanto al ripristino del patrimonio familiare e non incidente sulla posizione giuridica dell’indagato.

La Corte ha anche chiarito che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del dpr 602/73 non trova alcuna applicazione nel procedimento penale per diversi motivi. In quanto la norma si riferisce esclusivamente alle espropriazioni promosse dall’agente della riscossione e non a quelle avviate da altre categorie di creditori. Non è quindi un principio generale.

Effetti della sentenza

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale che crea una netta separazione tra due ambiti: da un lato la riscossione coattiva dei crediti tributari, dall’altro il sequestro e la confisca penale per reati fiscali. Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione procede al recupero di un debito tributario mediante espropriazione forzata, l’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale è protetto, a condizione che non si tratti di un’abitazione di lusso e che il debitore vi risieda anagraficamente.

Nel procedimento penale per reati tributari, invece, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non incontra questa limitazione. L’oggetto della confisca è il profitto derivante dal reato, che può essere aggredito mediante sequestro di beni di valore equivalente presenti nel patrimonio dell’indagato, compresi gli immobili lecitamente acquisiti. La ratio sta nella diversa finalità: mentre la riscossione mira a recuperare un credito, la confisca penale intende sottrarre all’autore del reato il vantaggio economico illecitamente conseguito.

Quando non è possibile sequestrare il profitto diretto del reato, per esempio perché già speso o dissipato, il giudice può disporre il sequestro per equivalente. In questa ipotesi vengono aggrediti altri beni del patrimonio dell’indagato fino a concorrenza del valore del profitto illecito. L’immobile adibito ad abitazione principale può rientrare in questa misura cautelare.

Differenza tra prima casa ed unico immobile di proprietà del debitore

La Cassazione ha anche precisato una distinzione terminologica importante: la norma dell’art. 76 del DPR n. 602/1973 non tutela la “prima casa” ma l’unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di concetti giuridicamente distinti: il primo si riferisce principalmente alle agevolazioni fiscali sull’acquisto, il secondo alla consistenza patrimoniale complessiva del soggetto.

Prendiamo il caso di un imprenditore che abbia evaso imposte per 200.000 euro mediante utilizzo di fatture false. Se i proventi dell’evasione sono stati reinvestiti o spesi, il giudice penale può disporre il sequestro preventivo di beni per un valore equivalente. Se l’imprenditore possiede come unico immobile la propria abitazione principale del valore di 300.000 euro, questa può essere sequestrata fino alla concorrenza di 200.000 euro. La misura cautelare può colpire quote dell’immobile anche se in comunione con il coniuge o altri comproprietari.

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    Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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