Come applicare correttamente l'articolo 8-bis del DPR n. 633/72 per l'acquisto di navi destinate ad attività commerciali e di ricerca in alto mare. Risposta ad interpello n. 227/2025.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 227/2025, chiarisce quando la cessione di una nave a un ente pubblico può beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 8-bis DPR n. 633/72, focalizzandosi su due condizioni cumulative: navigazione in alto mare e destinazione all’attività commerciale
Il caso riguarda una nave oceanografica acquistata da un ente pubblico di ricerca che intende usarla per fornire a terzi pacchetti complessi di servizi (unità navale, team di esperti e attrezzature), con introiti specifici e abituali, configurando un’attività economica organizzata.La non imponibilità è riconoscibile solo se il mezzo è adibito ad alto mare e l’utilizzo è commerciale, con obbligo di dichiarazione telematica “dichiarazione nautica” e corretta evidenza documentale a supporto.
Cos’è la non imponibilità IVA per le navi (art. 8-bis)
L’art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 assimila alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, escludendo le unità da diporto. La prassi ribadisce che i due requisiti sono congiunti e che l’agevolazione segue la ratio delle operazioni equiparate all’export, legando l’imposizione al luogo di destinazione e all’utilizzo economico del bene. Con maggiore dettaglio, i requisiti da rispettare per la non imponibilità IVA della cessione sono i seguenti.
Il requisito "alto mare" (soglia 70%)
Una nave è considerata adibita alla navigazione in alto mare se, nell’anno precedente o nell’anno di primo utilizzo, effettua viaggi in alto mare per oltre il 70% del totale, con “viaggio in alto mare” definito come il tragitto tra due approdi che supera il limite delle acque territoriali.
La condizione di alto mare deve essere attestata tramite dichiarazione telematica secondo il modello approvato con Provvedimento del 15 giugno 2021 n. 151377, con ricevuta e protocollo da riportare in fattura o in dogana. L'obbligo di dichiarazione telematica è efficace dalle operazioni effettuate dopo l’adozione del Provvedimento 15 giugno 2021 n. 151377, con ricevuta e protocollo da riportare nei documenti.
Chi ha dichiarato percentuali provvisorie deve effettuare la verifica di fine anno e regolarizzare se la soglia “alto mare” non è stata effettivamente superata. La verifica delle evidenze di viaggio è fuori dall’interpello ma resta essenziale nei controlli; mantenere un dossier tecnico aggiornatissimo.
Il requisito "attività commerciale"
Per enti pubblici, non sono commerciali le attività svolte “iure imperii” in veste di pubblica autorità, mentre sono commerciali le attività rese in base a rapporti privatistici con organizzazione di mezzi e introiti abituali.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per determinare la natura commerciale dell'attività non ...
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