Attività economica effettiva all’estero esclude l’esterovestizione

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Non basta la sede di direzione in Italia per contestare l’esterovestizione. La sentenza n. 23842/2025 della Cassazione chiarisce che non sussiste esterovestizione quando la società estera svolge reale attività economica, anche se controllata da soggetti italiani.

La Corte di Cassazione ha nuovamente fatto chiarezza nella definizione dei confini dell’esterovestizione con la sentenza n. 23842 depositata il 25 agosto 2025. La decisione rappresenta un punto fermo, stabilendo che non sussiste questo fenomeno abusivo quando la società estera svolge un’attività economica effettiva nel Paese di residenza.

Non è più sufficiente dimostrare che le decisioni strategiche vengono prese in Italia: se la società svolge un’attività economica effettiva all’estero, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’esistenza di una costruzione di puro artificio per contestare la residenza fiscale estera.

Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza economica rispetto alla mera forma, offrendo maggiori certezze agli imprenditori che operano attraverso strutture societarie internazionali legittime. L’esterovestizione viene configurata come fenomeno abusivo solo in presenza di costruzioni di puro artificio, prive di sostanza economica reale.

Cos’è realmente l’esterovestizione e quando diventa abusiva

L’esterovestizione consiste nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, tipicamente in giurisdizioni con regimi fiscali più favorevoli, allo scopo di sottrarsi al regime tributario nazionale più oneroso. Tuttavia, la giurisprudenza europea e nazionale ha progressivamente chiarito che non ogni struttura societaria estera costituisce automaticamente un fenomeno elusivo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, già nel caso Cadbury Schweppes (C-196/04), ha stabilito un principio fondamentale: la creazione di una società in uno Stato membro per beneficiare di una legislazione più vantaggiosa non costituisce di per sé un abuso della libertà di stabilimento. Le restrizioni nazionali sono ammissibili solo quando riguardano costruzioni di puro artificio prive di effettività economica.

Questo principio si traduce in un test sostanziale che l’Amministrazione finanziaria deve superare: dimostrare non solo che esistono collegamenti con l’Italia, ma che la struttura estera è meramente apparente e finalizzata esclusivamente all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti.

I criteri di collegamento con il territorio italiano: articolo 73 del TUIR

L’articolo 73, comma 3, del TUIR stabilisce che una società si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione o la gestione ordinaria in via principale. La sede dell’amministrazione (oggi “sede di direzione effettiva“) viene identificata come il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione dell’ente.

La giurisprudenza ha elaborato indicatori specifici per individuare tale sede:

  • Il luogo di convocazione delle assemblee societarie;
  • La sede degli organi amministrativi;
  • Il centro decisionale per le scelte strategiche;
  • L’ubicazione degli uffici direttivi principali.

Tuttavia, la sentenza n. 23842/2025 introduce un elemento cruciale: questi criteri non operano automaticamente quando la società svolge un’attività economica genuina all’estero. La presenza di amministratori italiani o la provenienza di alcune decisioni dall’Italia non determina automaticamente l’esterovestizione se l’attività imprenditoriale è effettivamente radicata nel territorio estero.

Il caso analizzato: la società a Madeira

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda una società portoghese con sede a Madeira che svolgeva attività di rimorchio d’altura e assistenza alle piattaforme petrolifere lungo la costa sud-occidentale dell’Africa. L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la società come residente in Italia ai sensi dell’articolo 73, comma 3 del TUIR, attribuendole codice fiscale e partita IVA italiani. Questa operazione aveva comportato l’applicazione del regime fiscale italiano su tutti i redditi della società, con significative implicazioni anche in ambito IVA

La Suprema Corte ha respinto questa ricostruzione evidenziando elementi fattuali determinanti:

  • La società utilizzava stabilmente l’ufficio di Madeira come sede operativa;
  • I rimorchiatori e il personale dipendente non erano italiani;
  • Le riunioni del CdA e le assemblee si svolgevano sempre all’estero;
  • L’attività economica si svolgeva geograficamente in luoghi contigui a Madeira (oceano Atlantico).

Il fatto che alcune funzioni operative fossero delegate a società italiane attraverso contratti di ship management non è stato ritenuto sufficiente per configurare l’esterovestizione. L’elemento decisivo è stata la dimostrazione dell’effettività economica della struttura societaria estera.

I contratti di ship management

Un aspetto interessante del caso riguardava la circostanza che alcune funzioni fossero materialmente svolte da società italiane riconducibili alla medesima compagine sociale in virtù di contratti di ship management. La Cassazione ha precisato che tali accordi contrattuali non inficiano la sostanza dell’attività svolta all’estero quando questa mantiene caratteristiche di effettività.

La distinzione tra esterovestizione lecita e costruzione di puro artificio

La sentenza cristallizza una distinzione fondamentale nel panorama fiscale nazionale. Da un lato esiste la possibilità legittima di stabilire società all’estero per svolgere attività economiche reali, anche se questo comporta vantaggi fiscali. Dall’altro, rimangono sanzionabili le costruzioni di puro artificio, caratterizzate da:

  • Assenza di sostanza economica reale nel paese di costituzione: la società esiste solo sulla carta, senza personale, uffici o attività operative concrete. Gli asset principali e le risorse umane rimangono in Italia mentre all’estero esiste solo una “scatola vuota” societaria;
  • Finalità esclusivamente fiscale della struttura: non esistono ragioni commerciali o imprenditoriali valide per la localizzazione estera. La scelta del paese è dettata unicamente dal regime tributario favorevole senza alcuna connessione con il business effettivo;
  • Gestione totalmente italiana mascherata: tutte le decisioni operative e strategiche vengono prese in Italia, con amministratori esteri che fungono da meri prestanome. I contratti vengono negoziati e conclusi in Italia, le relazioni commerciali gestite dal territorio nazionale.

La giurisprudenza richiede quindi un’analisi caso per caso che valuti la reale consistenza economica della struttura estera, superando approcci formalistici basati sulla mera verifica dei criteri di collegamento.

Le implicazioni pratiche per le imprese: elementi di compliance

Per le imprese che operano attraverso società estere, la sentenza offre indicazioni preziose per strutturare correttamente la propria presenza internazionale e prevenire contestazioni fiscali.

È essenziale documentare adeguatamente l’effettività dell’attività economica svolta all’estero attraverso contratti di lavoro locali, contratti di locazione degli uffici, utenze e servizi locali, conti bancari operativi nel paese di stabilimento. La società deve disporre di personale qualificato in loco con reali poteri decisionali, non limitandosi a figure di mera rappresentanza.

Le decisioni strategiche devono essere effettivamente prese nel paese di costituzione, con riunioni degli organi sociali fisicamente tenute all’estero e verbalizzate secondo le normative locali. I amministratori devono avere competenze adeguate e autonomia decisionale reale, non essendo meri esecutori di direttive italiane.

L’attività operativa deve presentare una connessione logica con il territorio di insediamento, che sia per vicinanza ai mercati di sbocco, presenza di competenze specializzate locali, accesso a infrastrutture specifiche o integrazione in filiere produttive territoriali.

La documentazione probatoria assume un ruolo centrale: conservare verbali delle riunioni con indicazione precisa dei partecipanti e dei luoghi, corrispondenza commerciale che dimostri l’operatività locale, documentazione bancaria che evidenzi flussi finanziari coerenti con l’attività, reportistica gestionale prodotta in loco.

L’onere della prova e il ruolo dell’Amministrazione finanziaria

La sentenza chiarisce anche l’allocazione dell’onere probatorio. Non è il contribuente a dover dimostrare preventivamente la legittimità della struttura estera, ma è l’Amministrazione finanziaria che deve provare l’esistenza di una costruzione artificiosa.

Questo ribaltamento dell’onere della prova rappresenta un importante elemento di garanzia per le imprese, che non devono più difendersi da presunzioni automatiche basate sulla mera presenza di collegamenti con l’Italia. L’Agenzia delle Entrate deve costruire un quadro probatorio completo che dimostri l’artificiosità della struttura.

Gli accertamenti fiscali dovranno quindi basarsi su elementi concreti e convergenti, non su mere presunzioni. La presenza di amministratori italiani o di soci residenti in Italia non sarà più sufficiente, da sola, per fondare una contestazione di esterovestizione.

Le ricadute sull’IVA e sulla fiscalità indiretta

Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza riguarda le conseguenze in materia di IVA. La Cassazione ha confermato che, respinte le contestazioni sulla residenza ai fini delle imposte dirette, vengono automaticamente meno anche le pretese relative all’IVA.

Questo principio di coerenza sistemica è fondamentale per le imprese che forniscono servizi internazionali. La corretta identificazione della residenza fiscale determina infatti l’applicazione delle regole di territorialità IVA, con impatti significativi su obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell’imposta.

Le società che operano legittimamente all’estero possono quindi contare su una maggiore certezza anche per quanto riguarda il trattamento IVA delle proprie operazioni, evitando il rischio di doppie imposizioni o di contestazioni incrociate tra imposte dirette e indirette.

Il nuovo equilibrio tra libertà di stabilimento e contrasto all’elusione

La sentenza n. 23842/2025 si inserisce in un percorso evolutivo che cerca di bilanciare le esigenze di contrasto all’elusione fiscale con il rispetto delle libertà fondamentali garantite dai Trattati UE. Il principio di libertà di stabilimento non può essere compresso da presunzioni automatiche di elusività.

Le imprese italiane possono legittimamente espandersi all’estero e beneficiare di regimi fiscali più favorevoli, purché questa espansione corrisponda a un’effettiva attività economica. Non è il vantaggio fiscale in sé a essere illecito, ma l’ottenimento dello stesso attraverso strutture prive di sostanza economica.

Questo approccio si allinea con gli standard internazionali OCSE in materia di BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), che privilegiano la tassazione dove viene effettivamente creato il valore economico. La presenza di sostanza economica diventa quindi il discrimine fondamentale tra pianificazione fiscale legittima ed elusione.

Alla luce di questa evoluzione giurisprudenziale, le imprese possono adottare strategie di pianificazione fiscale internazionale più consapevoli. La costituzione di società in giurisdizioni fiscalmente efficienti rimane possibile, ma deve essere accompagnata da sostanza operativa reale.

I gruppi multinazionali italiani dovranno valutare attentamente la distribuzione delle funzioni, degli asset e dei rischi all’interno della propria struttura. Le holding di partecipazioni, ad esempio, dovranno dimostrare di svolgere effettive attività di gestione e coordinamento, non limitandosi alla mera detenzione passiva delle partecipazioni.

Consulenza fiscalità internazionale

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale rende essenziale un approccio professionale alla strutturazione delle attività internazionali. Una consulenza specializzata può supportare le imprese nell’analisi della sostanza economica delle proprie strutture estere, nella documentazione dell’effettività operativa, nella gestione del rischio di contestazioni fiscali e nell’ottimizzazione fiscale nel rispetto delle normative.

La pianificazione fiscale internazionale non è più una questione di mere forme societarie, ma richiede una progettazione sostanziale dell’attività economica che tenga conto sia degli obiettivi imprenditoriali che della compliance fiscale.

Consulenza fiscalità internazionale

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza n. 23842 del 25 agosto 2025
  • Art. 73, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
  • Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes, C-196/04
  • Circolare Assonime n. 15/2024
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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