La Consulta richiama i limiti della preclusione probatoria ex art. 32 DPR n. 600/73: la mancata esibizione di documenti conta solo in presenza di dolo e non riguarda documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Una svolta sulle regole operative per il contribuente e il fisco.
Il tema della preclusione probatoria nel processo tributario ha avuto uno sviluppo rilevante con la recente sentenza n. 137 del 28 luglio 2025 della Corte Costituzionale, che pone nuovi confini all’inutilizzabilità dei documenti non prodotti su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Il problema principale che la giurisprudenza affrontava riguardava la rigidità della regola che vieta al contribuente di utilizzare in giudizio elementi informativi non forniti in fase amministrativa, spesso a rischio di compromissione del diritto di difesa.
La perdita della prova in giudizio in caso di mancata esibizione documentale su richiesta fiscale non può più essere automatica e generalizzata, ma limitata a casi di effettiva condotta dolosa. La Consulta propone ora un’interpretazione restrittiva, riconoscendo spazi di tutela più ampi per il contribuente e chiarezza operativa per professionisti e imprenditori.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 32, commi 4 e 5, del DPR n. 600/73 è da tempo il fulcro della questione: stabilisce che documenti non forniti all’ufficio su richiesta specifica non possono essere utilizzati dal contribuente in fase di accertamento e giudiziale. Norme analoghe sono presenti nell’art. 52 del DPR n. 633/72 (IVA). La ratio storica era quella di favorire un dialogo trasparente e tempestivo tra contribuente e fisco, prevenendo strategie ostruzionistiche e tutelando l’affidamento dell’Amministrazione sulle risultanze documentali ottenute.
La cassazione aveva già delineato una interpretazione restrittiva: la preclusione scatta solo in presenza di richiesta specifica e puntuale (Cass. 16 giugno 2017 n. 15021), non generiche “pesca a strascico”, e l’ufficio deve informare il contribuente delle conseguenze della mancata esibizione (Cass. 18 luglio 2024 n. 19884). Fondamentale il rispetto di un termine congruo (almeno 15 giorni, Cass. 2 marzo 2023 n. 6275), nonché l’esclusione dalla richiesta dei documenti già noti o in possesso dell’Agenzia (art. 6 legge 212/2000, Cass. 9 aprile 2014 n. 8299).
La sentenza della Corte Costituzionale: cosa cambia
La Consulta, investita dalla CGT di Roma, ha escluso ogni illegittimità costituzionale se la preclusione probatoria viene limitata in senso operativo: scatta solo su specifica richiesta, riguarda solo documenti univocamente “a favore” del contribuente, e comunque solo quando la mancata esibizione sia stata dolosa e consapevole – escludendo, quindi, ogni forma di responsabilità meramente colposa o dovuta a cause non imputabili al contribuente (Cass. 25 giugno 2019 n. 16962; Cass. 10 novembre 2023 n. 31345).
Di fatto, secondo la sentenza, la Corte:
Riconosce la preclusione probatoria solo per elementi univo...
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