Bonus donne 2025: a chi e quanto spetta?

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Incentivo per i datori di lavori privati che possono presentare domanda per ottenere l’esonero contributivo totale in caso di assunzione di donne svantaggiate con contratto stabile.

Il bonus donne è un’agevolazione fruibile dai datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate con contratto di lavoro stabile. Il bonus consiste nell’esonero contributivo totale (per un arco temporale variabile in relazione alla situazione di “svantaggio” in cui si trova la lavoratrice) previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025. Le domande potranno essere inoltrate dal 16 maggio 2025.

L’INPS, con la Circolare n. 91/2025, ha fornito le istruzioni operative per beneficiare del bonus donne, previsto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024).

Ambito applicativo

Ugualmente a quanto previsto per il Bonus Giovani under 35, il Bonus per l’assunzione di donne svantaggiate può essere usufruito da tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. In particolare è possibile usufruirne nei casi di contratti di lavoro a tempo parziale, rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e nelle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Il beneficio non trova applicazione per:

  • Assunzioni a tempo determinato;
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • Ai rapporti di lavoro domestico;
  • Apprendistato;
  • Assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • Prestazioni di lavoro occasionale.

Inoltre, l’incentivo non si applica in caso di assunzione di personale dirigenziale.

Lavoratrici per cui spetta il beneficio

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025 di donne:

  • Di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);
  • Operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 (settori o professioni con elevata disparità occupazionale di genere);
  • Di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

La locuzione “privo di impiego” riguarda quei lavoratori svantaggiati che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Durata

L’esonero contributivo trova applicazione per un massimo di 24 mesi dalla data di assunzione per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Periodo di applicazione

Il bonus spetta per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato:

  • Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi);
  • Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (durata massima 24 mesi);
  • Infine, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di donne occupate nelle professioni o settori con disparità di genere (massimo di 12 mesi).

A quanto ammonta il beneficio

L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (varia in modo proporzionale per i rapporti a tempo parziale).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (euro 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Inoltre, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto in caso di rapporti di lavoro part time.

L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario:

  • Presentare apposita domanda all’INPS;
  • Compilare i flussi UniEmens seguendo le istruzioni disposte dall’INPS.

L’incremento occupazionale netto

Secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 3 del D.L. n. 60/2024, la fruizione dell’esonero è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Sul punto, con la circ. n. 91/2025, l’INPS ha chiarito che il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. In particolare, stante quanto affermato dall’Istituto di previdenza, l’incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Condizioni

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto:

  • Dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione ex art. 31 del D.Lgs. n. 150/15;
  • Delle condizioni di cui all’art. 1 co. 1175 e 1176 della Legge n. 296/06 (regolarità contributiva);
  • Della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Presentazione della domanda

I datori di lavoro interessati possono presentare domanda dal 16 maggio 2025, mediante sito INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”. In particolare, dopo aver selezionato l’incentivo “Decreto Coesione” all’interno degli “Incentivi in evidenza”, indicati sul portale, si rende necessario indicare l’articolo per il quale si intende presentare domanda.

Dopo aver individuato l’incentivo interessato si deve cliccare su “invia domanda”. In questo modo il datore di lavoro può procedere all’inserimento di una nuova domanda per l’applicazione del beneficio, indicando l’azienda beneficiaria (riportando i relativi dati aziendali: denominazione, codice fiscale, matricola INPS, codice ATECO, etc).

Nel modulo dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi dell’impresa e della lavoratrice o del lavoratore, inclusa la residenza;
  • Tipologia di contratto di lavoro ed eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • Retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità, nonché ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
  • Dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altre agevolazioni per la singola lavoratrice (per il bonus donne).

Aspetto importante è che la domanda per il riconoscimento dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne prive di impiegato, residenti nelle Regioni ZES, deve essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

I controlli dell’INPS

Una volta presentata telematicamente l’istanza di esonero contributivo l’INPS deve effettuare una serie di controlli, ovvero:

  • Calcolare l’importo del beneficio spettante a ciascuna impresa;
  • Consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi siano le condizioni per riconoscere l’agevolazione;
  • Fornire riscontro sull’accoglimento della domanda. Da precisare che la domanda verrà accolta solo in caso di sufficiente capienza di risorse per tutta la durata dell’incentivo.

Se la domanda riguarda:

  • Un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’esito di accoglimento viene fornito mediante comunicazione in calce al modulo di domanda;
  • Un’assunzione (o trasformazione per il bonus giovani) non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC (o e-mail), e una notifica nell’area “MyINPS”, invitando il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e alla trasmissione della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (la domanda sarà accolta solo in presenza di tale comunicazione).
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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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