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Superbonus 110% per immobili storici: l’interpretazione della Commissione di Giustizia Tributaria   

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariSuperbonus 110% per immobili storici: l’interpretazione della Commissione di Giustizia Tributaria   

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta in Italia dal Decreto Rilancio (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020), che consente una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico sugli edifici.

Per gli immobili di categoria catastale A/9, ovvero “castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico”, l’accesso al Superbonus presenta alcuni limiti e requisiti:

  1. Utilizzo dell’immobile: Il Superbonus è applicabile agli immobili di categoria A/9 solo se non adibiti ad abitazione principale e solo se l’immobile è aperto al pubblico. Per essere considerato “aperto al pubblico,” l’immobile deve essere accessibile alla collettività per la visita, la fruizione culturale o turistica, generalmente attraverso la vendita di biglietti o altre forme di accesso regolamentato. 
  2. Interventi Ammissibili:
    • Interventi trainanti: Sono quelli che danno diritto al Superbonus anche per altri lavori aggiuntivi (trainati). Per esempio:
      • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate.
      • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati.
      • Interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
    • Interventi trainati: Sono quelli che possono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti e godere della stessa agevolazione. Per esempio:
      • Installazione di impianti fotovoltaici.
      • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
      • Interventi di efficientamento energetico (sostituzione degli infissi, schermature solari, ecc.).
  3. Vincoli normativi: gli immobili di particolare valore storico e artistico, come i castelli e i palazzi A/9, spesso sono sottoposti a vincoli della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Questi vincoli possono limitare o condizionare la realizzazione degli interventi previsti dal Superbonus. È necessario ottenere le autorizzazioni previste per qualsiasi modifica o intervento su tali beni.
  4. Esclusione dal Superbonus: la posizione della CGTI Modena

In particolare, il comma 15-bis dell’art. 119 del D.l. n. 34 del 2020 esclude espressamente le unità immobiliari accatastate nelle seguenti categorie catastali:

  • A/1: Abitazioni di tipo signorile
  • A/8: Abitazioni in ville
  • A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (se non aperti al pubblico)

Ciò significa che gli immobili rientranti in queste categorie non possono beneficiare del Superbonus, indipendentemente dagli interventi eseguiti.

La Commissione Giustizia Tributaria (CGTI) di Modena, con la sentenza del 28 novembre 2023, n. 380/2/23, ha stabilito che il Superbonus non spetta per gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 anche se, al termine dei lavori, vengono riclassificati in altre categorie catastali ammesse al beneficio. Questa decisione si basa su un’interpretazione letterale della norma contenuta nel comma 15-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva precedentemente fornito chiarimenti contrari, indicando che il Superbonus potesse essere applicato se, al termine dei lavori, l’immobile rientrava in una delle categorie catastali ammesse (escludendo A/1, A/8, A/9).

La circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 affermava che, in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile, il Superbonus sarebbe spettato se l’immobile fosse stato riclassificato in una categoria catastale residenziale diversa da quelle escluse. Questo principio si applica anche se l’immobile, inizialmente non abitativo, diventa abitativo al termine dei lavori.

Nonostante le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la CGT Modena non ha considerato queste precisazioni e ha rigettato la richiesta di Superbonus per un immobile originariamente accatastato come A/8, poi riclassificato in una categoria ammessa. Ciò crea un contrasto tra l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria e quella della giustizia tributaria.

Il contribuente che ha visto rigettare la propria richiesta di Superbonus potrà verosimilmente ricorrere in appello sperando che la decisione di secondo grado possa tenere conto delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate e consentire l’accesso al beneficio fiscale.

Modalità di impugnazione

La sentenza della Commissione di Giustizia Tributaria (CGT) riguardo al Superbonus, può essere impugnata mediante i seguenti passaggi:

  • Ricorso in appello: Presenta un ricorso alla Commissione Tributaria di secondo grado entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
  • E’ necessario presentare tutta la documentazione pertinente, compresi eventuali pareri o circolari dell’Agenzia delle Entrate che possano supportare la posizione del ricorrente.
  • È possibile richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi.

Occorre sottolineare che gli immobili di categoria A/9 non aperti al pubblico, pur non potendo usufruire del Superbonus, possono comunque ottenere le seguenti agevolazioni fiscali: 

  • Ecobonus: Disponibile per tutti gli edifici esistenti (non limitato dalle categorie catastali); detrazioni variabili dal 50% al 65% a seconda del tipo di intervento.
  • Bonus Facciate: Applicabile a tutti gli edifici situati in zone specifiche (A e B); detrazione del 90% per interventi di recupero delle facciate.
  • Bonus Ristrutturazioni: Disponibile per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici residenziali; detrazione del 50%. 

Conclusione

La sentenza della CGT Modena del 28 novembre 2023 n. 380/2/23 stabilisce che le esclusioni dal Superbonus per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 rimangono valide anche dopo la riclassificazione degli immobili. Tale pronuncia è in contrasto con le indicazioni più favorevoli dell’Agenzia delle Entrate e solleva questioni interpretative che necessitano di ulteriori valutazioni da parte della giustizia tributaria di secondo grado per una risoluzione definitiva.

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