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Nuovi impatriati 2024 con elevata qualificazione e specializzazione

Fisco InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaNuovi impatriati 2024 con elevata qualificazione e specializzazione

A partire dal 2024 abrogato il regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/15 e co. 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del D.L. n. 34/19). Introdotta una nuova agevolazione con detassazione al 50% del reddito entro un limite di reddito complessivo di 600mila euro annui, riservata ai soli lavoratori dotati di elevata qualificazione e specializzazione.


Il Governo cambia tutto sulle agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori. Secondo quanto emerge dal D.Lgs. internazionalizzazione che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 19 dicembre l’agevolazione per il rientro dei lavoratori cambia volto. Vengono infatti previste novità importanti che modificano la precedente disciplina e, di fatto, ne creano una totalmente nuova. Sicuramente, si tratta di una disposizione meno attraente rispetto alla precedente (in termini di detassazione ottenibile) e riservata ai lavoratori dotati di elevata qualificazione o specializzazione.

Vediamo, di seguito alcune informazioni utili sul nuovo regime, trovando tutte le informazioni esistenti in questo articolo di approfondimento: “Lavoratori impatriati 2024: agevolazione al 50% per 5 anni“.

Abrogazione della precedente agevolazione e regime transitorio per i rientri del 2023

Il decreto prevede l’abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (lavoratori impatriati), e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 . Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno conseguito la loro residenza anagrafica in Italia nel 2023.

La norma introduce un particolare regime transitorio per i soggetti che, pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024, abbiano provveduto ad iscrivere all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2023. In pratica, si tratta dei soggetti iscritti all’anagrafe dal 4 di luglio al 31 dicembre del 2023. Inoltre, il regime transitorio trova applicazione anche per i rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Questi soggetti, verificandone i relativi requisiti, hanno la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione “precedente“, ovvero quella prevista dall’art. 16 del D.Lgs n. 147/15. Sul punto, tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti applicativi. Per vedere la precedente disciplina è possibile consultare questo specifico articolo di approfondimento: “Lavoratori impatriati agevolazione D.gs. n. 147/15“.

Agevolazione per ricercatori e docenti rimane in vigore

Il testo normativo lascia totalmente invariata l’agevolazione attualmente esistente per il rientro in Italia di ricercatori e docenti. Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, che permette a ricercatori e docenti che hanno svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni di rientrare con una detassazione del 90% del reddito.

Nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati dotati di elevata qualificazione e specializzazione

Il decreto prevede una nuova agevolazione a partire dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori che acquisiranno residenza fiscale italiana. In particolare, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro (annui) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle condizioni di seguito riportate.

Condizioni per la nuova agevolazione impatriati dal 2024

Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:

  • I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Durata della nuova agevolazione

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi (complessivamente per 5 anni). Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno quattro anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Per il momento il riferimento è per i soli cittadini italiani, senza alcun riferimento a cittadini stranieri.

I requisiti di elevata specializzazione e qualificazione

La principale novità di queste nuove agevolazioni riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Il riferimento può essere dato dalla Circolare 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.

Lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:

  • Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Conclusioni

Non vi sono dubbi sul fatto che il Governo abbia deciso di mettere una stretta sulle agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori. Dal 2024 ad essere agevolati saranno soltanto lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (o assimilato) o autonomo (pare non vi sia più traccia del reddito di impresa). Tali lavoratori saranno chiamati a verificare la presenza della qualificazione lavorativa o della specializzazione, aspetto non sempre semplice da verificare e saranno chiamati a verificare un periodo all’estero di almeno 3 anni ed un mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni. In caso contrario è prevista la restituzione dell’imposta non versata e l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Naturalmente, vi aggiorneremo sui nuovi sviluppi legati a questa agevolazione, anche in relazione ai chiarimenti che presumibilmente arriveranno nelle prossime settimane da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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