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Trasporto nelle operazioni triangolari

IVA nei rapporti con l'esteroTrasporto nelle operazioni triangolari

Il requisito del trasporto a cura e nome del primo cedente guida il criterio di non imponibilità IVA nell’operazione di triangolazione comunitaria o extra-comunitaria.

Nelle operazioni triangolari particolare attenzione deve essere messa nel trasporto delle merci. In queste operazioni si hanno 3 soggetti, con due transazioni economiche ed un unico passaggio dei beni.

Immaginando un'operazione triangolare nazionale possiamo immaginare la presenza di due soggetti identificati ai fini IVA in Italia, il fornitore IT1, il promotore (primo acquirente dei beni) IT2 ed un soggetto intracomunitario FR, cliente e destinatario finale dei beni. IT2 (promotore della triangolazione) incarica IT1 (fornitore) di consegnare o spedire i beni oggetto di vendita al proprio cliente finale residente in altro Stato UE (FR).

Adempimenti IVA

In questo tipo di operazione IT1 deve emettere fattura non imponibile nei confronti di IT2, ex art. 58, D.L. n. 331/93. IT2, invece, deve emettere fattura non imponibile ex art. 41, primo comma, del D.L. n. 331/93 nei confronti del cessionario FR. Questo, oltre all'obbligo di presentare il modello Intrastat cessioni.

Il trasporto dei beni nelle operazioni triangolari

La possibilità di emettere la fattura non imponibile, ex art. 58 D.L. n. 331/93, da parte del fornitore dell'operazione richiede che i beni vengano "trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi".

La non imponibilità IVA della prima operazione dipende dal fatto che i beni non vengano consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro, per incarico del cessionario (promotore) IT2 a cura o a nome del fornitore IT1. Operativamente, la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato è data dalla documentazione relativa al trasporto o da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l'incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito dal cedente al proprio cessionario.

Condizioni di effettuazione del trasporto

Indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento del trasporto, per vincere la presunzione di consegna del territorio dello Stato è necessario che siano verificate queste condizioni:

Il trasporto deve essere eseguito dal fornitore (primo cedente) IT1, con mezzi propri; oppure

Che il primo cedente venga incaricato dal promotore della triangolazione di curare il trasporto, che viene eseguito da un vettore terzo, anche se quest'ultimo emette fattura del trasporto a nome del promotore (IT2).

L'espressione "a cura o nome del cedente" (ex art. 58 D.L. n. 331/93) relativa al trasporto riguarda il fatto che l'operazione, fin dall'origine deve essere stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente in altro Paese membro dell'UE.

La ratio della normativa sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali possa beneficiare della non imponibilità IVA. Tale casistica si realizzerebbe nel caso in cui i beni transitassero dal cedente IT1 al cess...

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