L’art. 2 della legge n. 92/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il Ticket per il licenziamento, ma di cosa si tratta? Quali sono i casi in cui si versa il Ticket? Cerchiamo di vedere in questo articolo, cosa è il ticket del licenziamento e quali sono le novità per il 2023.
Innanzitutto possiamo dire che il Ticket per il licenziamento è un contributo che viene versato, interamente a carico del datore di lavoro, a fronte di un licenziamento di un proprio dipendente.
Il Ticket sul licenziamento che viene versato dal datore di lavoro, contribuisce all’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi, qualora spettante, al lavoratore, una volta interrotto il rapporto di lavoro.
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Quando si versa il ticket sul licenziamento?
Il ticket viene versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui il rapporto di lavoro si è interrotto. Il lavoratore non è tenuto a contribuire in alcun modo a questa spesa, essendo come già detto a totale carico del datore di lavoro.
Il contributo viene pagato dal datore di lavoro in misura uguale a prescindere che si tratti di un contratto di lavoro part time o full time, come sancisce l’art. 2 della legge 92/2012, la misura in cui viene versato il contributo è pari al 41% del massimale Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni.
Il ticket licenziamento, oltre che per i licenziamenti, è dovuto anche in caso di:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto entro l’anno, il ticket va riproporzionato in base ai mesi lavorati.
Es. Lavoratore A assunto il 01/02/2023 e licenziato per giusta causa il 31/03/2023. Ipotizziamo un massimale Naspi pari a 1330,00 euro.
Il 41% di questo massimale è pari a: 545,30 euro. I mesi in forza sono pari a: 2/12.
- Formula per calcolare il ticket sul licenziamento: (2/12) * 545,30 = 90,88 euro. Il datore di lavoro dovrà versare un ticket sul licenziamento pari a 90,88 euro.
Se il rapporto di lavoro si fosse interrotto il 10 Marzo, il mese in oggetto non andava conteggiato come mese intero, questo perché va considerata come intera mensilità quella in cui l’attività lavorativa si sia prestata per almeno 15 giorni.
Quando invece il calcolo prende in riferimento un periodo superiore all’anno, non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità e neanche dei periodi di aspettativa non retribuita.
Come si procede all’invio dell’Uniemens a seguito di licenziamento?
Utilizzo dei Codici Uniemens
- 1A: “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
- 1D: “Licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo”
- 1S: “Dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità”
- 1H: “Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell’offerta di conciliazione”
Lavoratore prossimo al pensionamento
Potrebbe prospettarsi che il datore di lavoro licenzi un lavoratore, prossimo alla pensione, il quale ha già maturato tutti i requisiti per potervi accedere, in questo caso si possono verificare due situazioni:
- Diritto alla pensione che decorre dal giorno successivo al licenziamento: in tal caso il datore di lavoro non è tenuto a versare alcun contributo in merito al ticket sul licenziamento;
- Diritto alla pensione che non decorre dal giorno successivo al licenziamento: in tal caso il datore di lavoro dovrà versare il contributo in merito al ticket sul licenziamento.
Questo perché alla base vi è il principio della maturazione dei requisiti Naspi, ovvero, se nel momento del licenziamento, il lavoratore ha i requisiti per poter accedere alla Naspi, trova spazio l’erogazione del contributo per il licenziamento. Questo fenomeno si manifesta anche nel caso del lavoratore licenziato, prossimo al pensionamento.
Qualora il lavoratore maturasse i requisiti per andare in pensione circa 2 mesi dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, ma abbia già i requisiti per poter accedere alla Naspi per questi 2 mesi, il datore di lavoro nel suo caso specifico sarà obbligato a pagare il ticket per il licenziamento.
In quali casi in cui il ticket licenziamento non è dovuto?
Tuttavia ci sono dei casi specifici in cui il ticket per il licenziamento non è dovuto, vediamoli insieme:
- Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore;
- Durante una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.;
- Nelle interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Durante l’interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020. Questo è quanto si apprende con il messaggio INPS n. 1400 del 29 marzo 2022;
- Nelle interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Importi dei ticket licenziamento aggiornati al 2023 con la circolare 14 del 3/02/2023
Vediamo quali sono gli importi dei ticket aggiornati con la circolare n. 14 del 03/02/2023 dell’INPS. Il massimale previsto per il 2023 è pari a 1.470,99, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, il contributo dovuto è pari al 41% del massimale ovvero:
Anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo sarà pari a:
Come possiamo notare il massimale Naspi previsto da qualche anno a questa parte, è andato sempre ad aumentare, in funzione dell’aumento del caro vita e conseguentemente dell’adeguamento del potere d’acquisto anche nelle prestazioni contributive.
Ricordiamo infine che il calcolo per il ticket, per attività prestata entro l’anno 2023, per un periodo inferiore a 12 mesi dovrà essere rapportata ai mesi di effettivo lavoro.
Per il calcolo occorre tenere di conto che:
- l’importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, part-time o full-time. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va parametrato in base agli effettivi mesi di lavoro.
- Occorre considerare come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.
Per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale occorre tenere in considerazione che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita;
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale;
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie occorre considerare anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Errori di calcolo
Come ha chiarito l’INPS, ci sono stati molti errori da parte delle aziende nel calcolo del ticket, a causa di un’errata valorizzazione del massimale annuo ASpI/NASpI.
Ciò ha comportato il pagamento di “importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI”. Per “le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto”.
L’INPS fornirà con apposito messaggio le indicazioni operative per regolarizzare i periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare numero 137 al fine di poter recuperare gli importi versati in eccedenza e corrispondere le eventuali differenze rispetto a quanto già pagato a titolo di ticket ASpI/NASpI.