TFM parametrato alla realtà economica dell’impresa

HomeFisco NazionaleTFM parametrato alla realtà economica dell'impresa

La Corte di Cassazione ribadisce che il TFM degli amministratori non segue l’art. 2120 c.c. L'importo deve essere determinato secondo ragionevolezza ed in proporzione alla realtà economica dell’impresa.

La pronuncia Cass. n. 18026/2025 chiude il contenzioso sull’erronea assimilazione tra TFM e TFR, riaffermando che l’indennità di fine mandato degli amministratori è deducibile per competenza solo se prevista da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con importo/criterio definito, mentre in difetto si applica il principio di cassa, senza applicazione della formula dell’art. 2120 c.c. pensata per i dipendenti. Il focus interpretativo si sposta quindi sulla “misura congrua” dell’accantonamento, che la giurisprudenza collega alla dimensione e alla redditività dell’impresa, nonché al ruolo e all’apporto effettivo dell’amministratore, in linea con precedenti consolidati come l’ordinanza n. 28827/2021. L’articolo che segue analizza il ragionamento della Corte, offre un confronto critico con la prassi e propone linee operative per ridurre il rischio di contestazioni sulla congruità degli accantonamenti. Nessuna analogia tra TFM e TFR La Corte accoglie il ricorso delle società e annulla gli avvisi, affermando che non esiste norma che imponga di determinare il TFM come il TFR ex art. 2120 c.c., con conseguente inapplicabilità di limiti o formule proprie del rapporto di lavoro subordinato. Viene confermato che, per la deducibilità per competenza delle quote di TFM, occorre un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto che indichi l’importo o un criterio oggettivo, altrimenti vale la deduzione per cassa nell’esercizio di corresponsione. L’enfasi della Corte si concentra quindi sui presupposti formali e sul rifiuto di analogie con il TFR, spostando il baricentro del controllo fiscale sul profilo sostanziale della misura congrua. Perché cade l’analogia con il TFR La Suprema Corte richiama un orientamento ormai “granitico”: il TFM degli amministratori non è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e non può subirne trapianti interpretativi, pena la violazione dell’autonomia statutaria e della disciplina fiscale specifica per i compensi e le indennità degli organi sociali. In coerenza con la sentenza n. 28827/2021, la quantificazione dell’accantonamento non va commisurata a mensilità “alla TFR”, ma a una valutazione prudenziale delle dimensioni e della realtà economico-aziendale, rispetto alla quale il compenso annuo dell’amministratore è un parametro utile ma non esclusivo. La decisione si allinea inoltre alle recenti pronunce 2025 (es. 16354/2025) che ribadiscono il combinato disposto di art. 105 TUIR e art. 17 TUIR per la deducibilità per competenza delle quote accantonate, in presenza di atto antecedente con data certa e importo/criterio. Sul piano dei principi, la sentenza appare ineccepibile. L'amministratore opera in un contesto di autonomia gestionale e responsabilità che mal si concilia con la standardizzazione propr...

Fiscomania.com

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Scadenze fiscali febbraio 2026: il calendario

Febbraio è un mese con molti adempimenti contabili e fiscali. Tra le principali scadenze, troviamo rottamazione quater, liquidazioni periodiche Iva e imposta...

ISEE minorenni 2026: cos’è e quando richiederlo

L'ISEE minorenni è un indicatore per richiedere prestazioni dedicate ai figli di genitori non coniugati e non conviventi. E'...

Socio amministratore e doppia iscrizione INPS: stop agli automatismi

La doppia iscrizione INPS per il socio amministratore è legittima solo se l'Istituto fornisce la prova rigorosa di un'attività...

Limite prelievo e versamento contanti in Banca: cosa dice la Legge

In Italia non esiste un limite legale massimo per prelevare o versare contanti sul proprio conto corrente. Puoi movimentare...

Doppia contribuzione INPS socio amministratore SRL: guida 2026

La doppia iscrizione INPS per il socio amministratore scatta solo in presenza di un'attività operativa abituale e prevalente, distinta...

Realizzo controllato (art. 177 Tuir): ammesso apporto senza aumento di capitale

Realizzo controllato (art. 177 TUIR): l'Agenzia delle Entrate (Risp. n. 9/2026) conferma la neutralità fiscale per l'apporto di partecipazioni...