Quali sono le regole previste per la tassazione dei lavoratori da remoto nel settore privato svolto su base transnazionale ? La risposta a questa domanda è da ricercarsi in primo luogo attraverso l’identificazione della territorialità del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto che la recente emergenza COVID-19 ha costretto molti lavoratori ad adottare tale modalità di lavoro remoto, rendendo quindi utile mettere in chiaro il relativo trattamento fiscale oltre alle possibili criticità.

Nella analisi esposta non rientrano le seguenti casistiche :

I lavoratori del settore pubblico (le cui disposizioni sono indicate all’art. 19 del modello OCSE, anziché all’art.15 di seguito in esame)I lavoratori del settore trasporto aereo e marittimo (le cui disposizioni sono indicate all’art. 15, paragrafo 3 del modello OCSE)

La territorialità del reddito di lavoro dipendente

L’art. 15. Paragrafo 1 del modello OCSE replicato fedelmente dalle Convenzioni stipulate dall’Italia, stabilisce che:

“i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.

Pertanto, il principio generale è quello per cui la tassazione avviene nello Stato nel quale è effettivamente svolta l’attività di lavoro dipendente; nel caso in cui tale attività sia svolta in uno Stato diverso da quello di residenza, si parla di “tassazione concorrente”, intendendo che la tassazione nello Stato di svolgimento dell’attività non esclude la tassazione anche nello Stato di residenza.

Individuazione della territorialità nei casi di telelavoro

Nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa da remoto, una volta stabilito lo Stato di residenza del percipiente, è necessario individuare il luogo di prestazione dell’attività lavorativa. Il punto 1 del Commentario all’art. 15 paragrafo 1 del modello OCSE precisa che per individuare lo Stato in cui si considera effettivamente svolta l’attività lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

In deroga al principio generale, il paragrafo 2 dell’art. 15 del modello Ocse prevede l’esenzione da tassazione nello Stato in cui è svolta l’attività di lavoro dipendente e la tassazione del solo Stato di residenza del lavoratore, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:

Il lavoratore permane nello stato in cui svolge l’attività di lavoro dipendente per un periodo non superiore a 183 giorni in totale, anche se frazionati nell’anno;Il datore di lavoro non è residente nello Stato dove viene svolta l’attività di lavoro dipendente;Il compenso per l’attività di lavoro dipendente non è sostenuto da una stabile organizzazione di...

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