Cooperanti di ONG all’estero con retribuzione convenzionale

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I cooperanti di ONG che lavorano all’estero beneficiano di un regime fiscale speciale con compensi convenzionali che permette una tassazione agevolata rispetto ai redditi ordinari, applicabile anche per periodi brevi di missione.

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano in progetti di cooperazione internazionale si trovano spesso a dover gestire una problematica fiscale complessa: come tassare correttamente i compensi dei propri cooperanti che alternano periodi di lavoro in Italia e all’estero. La questione non è meramente tecnica, ma ha rilevanti implicazioni economiche sia per l’organizzazione che per i lavoratori.

La soluzione normativa esiste ed è disciplinata dall’articolo 54, comma 8-bis del TUIR, che prevede un regime fiscale speciale basato su compensi convenzionali anziché sulle retribuzioni effettive. Questo meccanismo consente una tassazione spesso più favorevole e una semplificazione degli adempimenti per le ONG, purché vengano rispettati specifici requisiti e procedure.

La Risposta a interpello n. 353/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito aspetti cruciali relativi ai periodi brevi di missione all’estero, fornendo indicazioni operative precise per il calcolo proporzionale dei compensi convenzionali.

La disciplina normativa dei compensi convenzionali

L’articolo 54, comma 8-bis del TUIR costituisce la base normativa del regime speciale per i cooperanti. La norma stabilisce che:

“In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49”

Il regime si applica indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto, purché stipulato da una ONG riconosciuta idonea. Questo significa che la tassazione convenzionale opera sia per contratti di lavoro dipendente che per rapporti di collaborazione o prestazioni autonome.

La disciplina ha mantenuto la sua validità anche dopo l’abrogazione della Legge n. 49/1987 grazie al Decreto interministeriale del 16 dicembre 2015 e all’articolo 28 della Legge n. 125/2014, che hanno preservato i concetti di “cooperante” e “volontario” nell’ambito della cooperazione internazionale.

Chi sono i cooperanti

Per poter rientrare nella categoria dei cooperanti, il datore di lavoro deve essere uno dei soggetti di cui all’art. 26 della Legge n. 125/2014, iscritto nell’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC).

Sul punto, l’art. 28, co. 1, Legge n. 125/2014 dispone che:

“le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 possono impiegare all’estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana

Per poter essere considerato cooperante o volontario occorre che il personale impiegato sia:

  • Inquadrato in un progetto di cooperazione che sia finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS); oppure
  • Che il progetto abbia ottenuto la conformità rilasciata dall’Agenzia stessa.

Un qualsiasi lavoratore di una ONG o di altra organizzazione della Società civile, dipendente o autonomo, impiegato all’estero ma al di fuori di questi ambiti, non può essere considerato cooperante o volontario ai fini dell’utilizzazione dello speciale trattamento fiscale.

Requisiti per l’applicazione del regime convenzionale

Per beneficiare della tassazione convenzionale, devono essere soddisfatti tre requisiti cumulativi essenziali:

  • Primo requisito: il datore di lavoro deve essere una delle organizzazioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 125/2014, regolarmente iscritta nell’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società Civile (OSC). Non è sufficiente essere genericamente una ONG: occorre la specifica iscrizione nell’elenco OSC;
  • Secondo requisito: il lavoratore deve essere inquadrato in un progetto di cooperazione che sia stato finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) oppure che abbia ottenuto la conformità rilasciata dall’Agenzia stessa. Questa condizione è fondamentale e spesso trascurata: un dipendente di ONG impiegato all’estero ma al di fuori di progetti con conformità o finanziamento AICS non può essere considerato cooperante ai fini fiscali;
  • Terzo requisito: l’attività deve essere svolta nel quadro di progetti di cooperazione allo sviluppo. Non ogni attività all’estero di una ONG rientra automaticamente in questa categoria: deve trattarsi specificamente di cooperazione allo sviluppo come definita dalla normativa di settore.

Importi dei compensi convenzionali vigenti

I compensi convenzionali per cooperanti e volontari sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 dicembre 2015 e successive modifiche. Gli importi attualmente in vigore sono:

  • Cooperanti (art. 28, comma 1, Legge n. 125/2014): 1.519,67 euro mensili;
  • Volontari (art. 28, comma 2, Legge n. 125/2014): 849,40 euro mensili.

Questi importi rappresentano la base imponibile convenzionale e sostituiscono integralmente le retribuzioni effettive ai fini del calcolo dell’IRPEF per i periodi di lavoro all’estero. La differenza rispetto ai precedenti importi del Decreto Ministeriale 17 settembre 2002 (che prevedeva 1.188 euro per i cooperanti e 664 euro per i volontari) è significativa e riflette l’adeguamento alle mutate condizioni economiche.

È importante sottolineare che questi importi si applicano esclusivamente per i periodi di attività all’estero nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo con conformità o finanziamento AICS.

Calcolo dei compensi convenzionali per periodi brevi

Una delle questioni più complesse nella pratica professionale riguarda il calcolo dei compensi convenzionali per periodi inferiori al mese. La risposta ad interpello n. 353/E/2020 ha fornito chiarimenti decisivi su questo aspetto.

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2015 stabilisce che i compensi convenzionali “sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall’estero o di cessazione del rapporto nel corso del mese“.

Il calcolo pratico si effettua secondo la seguente formula:

  • Compenso convenzionale mensile ÷ 26 giorni × numero di giorni di lavoro effettivo all’estero

Questo criterio si applica anche ai cooperanti che alternano periodi di lavoro in Italia e all’estero, permettendo una tassazione “mista”: convenzionale per i giorni all’estero, ordinaria per i giorni in Italia.

Trattamento delle mensilità aggiuntive

Un aspetto spesso trascurato riguarda il trattamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, premi di produzione). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione convenzionale si applica anche alla quota delle mensilità aggiuntive riferibile proporzionalmente ai periodi di lavoro svolto all’estero.

Questo significa che se un cooperante lavora per 6 mesi all’estero su 12 mesi totali, anche la tredicesima e la quattordicesima saranno tassate per il 50% secondo il regime convenzionale e per il 50% secondo il regime ordinario.

Natura giuridica dei compensi e adempimenti del sostituto d’imposta

La Circolare n. 15/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione convenzionale del reddito non modifica la natura giuridica del rapporto di lavoro. Un contratto di lavoro dipendente rimane tale anche se il reddito è determinato convenzionalmente.

Tuttavia, ai fini della determinazione dell’imponibile, i compensi convenzionali sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo senza possibilità di deduzione di spese. Questo comporta che:

  • Per i rapporti di lavoro dipendente: l’ONG deve calcolare l’imposta lorda sulla retribuzione effettivamente pagata, applicare le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia, e operare le ritenute conseguenti;
  • Per i rapporti di lavoro autonomo: si applica la ritenuta del 20% a titolo d’acconto sul compenso effettivamente corrisposto.

Compilazione della Certificazione Unica

La corretta compilazione della Certificazione Unica richiede particolare attenzione per i cooperanti che alternano periodi in Italia e all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise:

Nel quadro principale deve essere indicato:

  • L’ammontare complessivo della retribuzione reale per i periodi di lavoro in Italia
  • L’ammontare della retribuzione convenzionale per i periodi all’estero
  • Il numero complessivo dei giorni di lavoro nel periodo d’imposta
  • L’ammontare complessivo delle ritenute operate

Nelle annotazioni (codice AD) deve essere riportata:

  • La distinta indicazione dello Stato estero
  • Gli importi relativi ai periodi all’estero
  • Le ritenute corrispondenti
  • Il numero dei giorni di lavoro estero per cui si applica il regime convenzionale

Il progetto di cooperazione ed il rapporto di lavoro

Il progetto di cooperazione ha una data di inizio e una data di termine, mentre il rapporto di lavoro, potrebbe, anche, essere iniziato prima o terminare anche oltre il periodo previsto dal progetto stesso. Così come pure il lavoratore dipendente potrebbe, durante l’anno, essere impiegato in Italia per una funzione (lavoro domestico) e poi essere comandato di svolgere un lavoro all’estero in qualità di cooperante. Devono, quindi essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • ONG o altri soggetti della Società civile iscritti all’OSC;
  • Progetto di cooperazione che abbia ottenuto almeno la conformità.

I lavoratori, che rientrano in tale progetto di cooperazione e quindi in un determinato arco di tempo, assumono la qualifica di cooperante o di volontario e possono utilizzare il regime fiscale di determinazione convenzionale del reddito prodotto in quello stesso arco di tempo.

Lavoratore dipendente o collaborazione coordinata e continuativa

In dipendenza di un contratto di lavoro dipendente o di una collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro (ONG o gli altri soggetti di cui all’art. 26 legge n. 125/2014), deve:

  • Calcolare l’imposta lorda in funzione della durata del rapporto di lavoro, dell’importo della retribuzione effettivamente pagata e del corrispondente scaglione di reddito IRPEF;
  • Applicare le detrazioni di imposta previste per questa tipologia di reddito tra cui quelle per lavoro dipendente e per carichi di famiglia ecc.;
  • Applicare la ritenuta fiscale netta, differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni di imposta, parametrate in base al periodo di lavoro svolto;
  • Rilasciare la certificazione unica (CU) indicando le retribuzioni effettivamente corrisposte, indipendentemente dai compendi convenzionalmente stabiliti.

Lavoratore autonomo

Qualora ci sia un contratto d’opera, tipico nel caso in cui il prestatore sia un libero professionista, ossia un lavora autonomo, il committente deve:

  • Pagare il compenso effettivamente stabilito al netto della ritenuta fiscale che attualmente è il 20% a titolo di acconto;
  • Rilasciare la Certificazione Unica (CU) indicando l’ammontare del compenso effettivamente corrisposto e la relativa ritenuta.

I cooperanti non residenti

Nel caso in cui il lavoratore non sia residente in Italia, e la prestazione lavorativa sia svolta all’estero, il datore di lavoro o il committente non dovrebbe effettuare alcuna ritenuta fiscale italiana. Occorre, tuttavia, verificare se il datore di lavoro possa qualificarsi come stabile organizzazione nel Paese ospite ed, in tal caso, applicare le leggi fiscali di quel Paese. Ciò non significa che le retribuzioni o gli emolumenti siano liberi dall’imposizione fiscale. Il percettore li deve dichiarare nel proprio Paese di residenza e lì adempiere alle proprie obbligazioni tributarie.

Cooperanti residenti in Italia che lavorano per ONG estere

Una fattispecie particolare, che merita attenzione specifica, riguarda i cooperanti fiscalmente residenti in Italia che prestano attività per ONG estere. In questi casi, la disciplina tributaria presenta profili di maggiore complessità.

Principio generale: i soggetti residenti in Italia sono tenuti a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti, secondo il principio della tassazione su base mondiale (art. 3 TUIR). Questo vale anche per i compensi percepiti da organizzazioni estere.

Applicabilità del regime convenzionale: il regime dei compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma 8-bis del TUIR trova applicazione solo se:

  • L’organizzazione estera ha le caratteristiche di ONG riconosciuta secondo gli standard internazionali;
  • Il progetto di cooperazione è riconosciuto dalle autorità italiane competenti o presenta caratteristiche analoghe a quelle richieste per i progetti con conformità AICS;
  • L’attività svolta rientra nella cooperazione allo sviluppo come definita dalla normativa italiana.

Nella pratica, la qualificazione di un’organizzazione estera come “ONG idonea” ai fini del regime convenzionale richiede un’analisi caso per caso. L’assenza di un riconoscimento formale da parte dell’AICS può comportare l’inapplicabilità del regime agevolato.

Il cooperante residente deve comunque dichiarare tutti i compensi percepiti dall’organizzazione estera nel quadro RM del Modello Redditi PF, specificando lo Stato estero di produzione del reddito. In caso di applicazione del regime convenzionale, occorre utilizzare gli importi forfetari anziché quelli effettivi.

Se l’organizzazione estera ha operato ritenute fiscali nel Paese di residenza, il cooperante può far valere il credito d’imposta secondo le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Lavoratori non residenti e stabile organizzazione

Per i cooperanti non residenti in Italia che svolgono attività all’estero, la problematica fiscale si complica ulteriormente. In linea di principio, il datore di lavoro italiano non dovrebbe effettuare ritenute fiscali italiane.

Tuttavia, occorre verificare se l’ONG possa qualificarsi come stabile organizzazione nel Paese ospite. In tal caso, troverebbero applicazione le leggi fiscali locali. Il lavoratore non residente dovrà comunque dichiarare i compensi nel proprio Paese di residenza, adempiendo alle relative obbligazioni tributarie.

Aspetti operativi e controlli

Nella pratica professionale, la gestione dei cooperanti richiede una documentazione accurata dei periodi di lavoro all’estero e in Italia. È consigliabile mantenere:

  • Registri di presenza dettagliati per ogni cooperante;
  • Documentazione dei progetti con evidenza della conformità o finanziamento AICS;
  • Corrispondenza con l’AICS relativa ai progetti di cooperazione;
  • Calcoli dettagliati della ripartizione dei compensi tra regime ordinario e convenzionale.

L’esperienza dimostra che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli mirati su questo settore, verificando in particolare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime convenzionale e la correttezza dei calcoli proporzionali.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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