Generalmente in Italia i compensi dei cooperanti di Organizzazioni Non Governative (ONG) sono soggetti a tassazione come qualsiasi altro reddito da lavoro dipendente o assimilato. Tuttavia è necessario seguire la disciplina specifica prevista dall'art. 54, co.8-bis del TUIR.
La tassazione dei compensi dei cooperanti e art. 54 co. 8-bis TUIR
Il criterio generale di tassazione dei compensi dei cooperanti è disciplinato dall'art. 54, comma 8-bis del TUIR. Questa norma dispone quanto segue:
Art. 54, co. 8-bis TUIR - Compensi dei cooperanti
"In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49"
La Legge n. 49/1987 è stata abolita dalla Legge n. 125/2014 ma il concetto di cooperante e di volontario sono rimasti in vigore per effetto del Decreto interministeriale del 16/12/2015, e dall'art. 28 della Legge n. 125/2014. Questo rimando ha, di fatto mantenuto in vita la norma di cui al comma 8-bis dell'art. 54 TUIR che, diversamente, sarebbe risultata tacitamente abrogata.
La disciplina in esame si riferisce esclusivamente ai compensi percepiti dai volontari e dai cooperanti che prestano la loro attività nel quadro di progetti di cooperazione allo sviluppo, al servizio di una ONG riconosciuta idonea. Qualora la ONG, svolgendo un progetto di cooperazione allo sviluppo in un paese estero per il quale l'AICS ha concesso la conformità, impiega lavoratori dipendenti o autonomi, questi hanno il diritto di determinare il proprio reddito convenzionalmente in base a quanto disposto dal già citato art. 54, comma 8-bis del TUIR. Al di fuori di tale lasso temporale il reddito è determinato nei modi ordinari.
Tuttavia, tutti coloro che operano nel programma di cooperazione ma, al di fuori di quelli espressamente indicati nel progetto finanziato o con conformità AICS, non possono godere del particolare trattamento economico posto che non acquisiscono la qualifica di cooperante o di volontario. Il decreto interministeriale del 2015 ha anche stabilito che per i periodi di lavoro inferiori al mese il conteggio sia parametrato in base ai giorni effettivi di durata del rapporto di lavoro (domeniche escluse) diviso 26 giorni.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate
In questo contesto deve essere segnalato un intervento di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Mi riferisco alle disposizioni contenute dalla Circolare 15/E del 01/02/2002 (par. 7). In tale documento è stato chiarito che indipendentemente dal contrat...
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