Il Superbonus 110% rimane una delle agevolazioni maggiormente richieste dagli italiani, e tornerà anche nel 2022, per cui molti cittadini, nel corso dell’anno, hanno presentato specifiche richieste di chiarimento per potervi accedere tramite lavori particolari sugli immobili.
Arrivano dettagli aggiuntivi in merito al Superbonus 110%, da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite specifiche risposte ad interpello. Tra queste, spicca una risposta particolare che fa riferimento all’eventualità di demolire e ricostruire un tetto di un immobile, con creazione di un locale interno non abitabile, ma accessorio e incluso nell’abitazione. In questa particolare eventualità viene richiesto dal soggetto che ha posto la domanda all’Agenzia delle Entrate, se è possibile accedere alle detrazione fiscale per la coibentazione del tetto tramite il Superbonus 110%. Si tratta in questo caso di interventi di demolizione e rimozione di un tetto già esistente, per il rifacimento dello stesso.
L’Agenzia delle Entrate risponde con la risposta ad interpello numero 779/E/2021, specificando quali sono le regole per cui è possibile accedere all’agevolazione fiscale del Superbonus 110% anche con il rifacimento di una parte di abitazione, come il tetto. Andiamo ad analizzare, nell’articolo, come funziona nel dettaglio l’eventualità specifica, e quando il soggetto può chiedere l’accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%.
Superbonus 110% e lavori sul tetto
Per parlare del Superbonus 110% applicato alla coibentazione del tetto, bisogna fare una premessa: questa agevolazione fiscale è strettamente correlata all’efficientamento energetico, quindi a tutti quei lavori che garantiscono un miglioramento per quanto riguarda i consumi. Questa agevolazione fiscale viene infatti utilizzata per le spese su lavori che garantiscono un miglioramento (di almeno due classi) della situazione energetica dell’immobile, e in particolare è utilizzata nei casi in cui effettivamente tramite lavori di ristrutturazione viene limitata la dispersione del calore, e in questo modo, il consumo di energia.
Molti cittadini hanno richiesto l’accesso a questa particolare agevolazione anche tramite la sostituzione degli infissi, purché si optasse per un miglioramento effettivo delle condizioni energetiche dell’abitazione. Per quanto riguarda la risposta numero 779/2021 proposta dell’Agenzia delle Entrate, si prendeva in considerazione l’intervento di demolizione del tetto con il suo rifacimento per realizzare un locale non abitato:
“Superbonus – interventi di demolizione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso per la realizzazione di un locale accessorio non abitabile soprastante un’unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”
Si tratta in sostanza di rifare un tetto per costituire un locale non adibito all’abitazione, ma come spazio aggiuntivo per l’immobile. Questo locale viene considerato come facente parte dell’immobile stesso, non si tratta di una pertinenza esterna.
Risposta ad interpello 779/2021
Riassumendo, la richiesta del soggetto è quella di poter ricostruire il tetto per realizzare un locale non abitabile, di natura accessoria rispetto all’immobile abitativo. Uno dei cambiamenti previsti è quello di dotare di impianto di riscaldamento questo nuovo locale, successivamente al rifacimento del tetto e la coibentazione con lavori specifici per l’isolamento termico. Inoltre l’istante intende realizzare infissi e ringhiere aggiuntive sui balconi, oltre ad un impianto idrico ed elettrico.
Questa tipologia di lavori non prevede un aumento della volumetria dell’immobile, e per quanto riguarda la classe energetica viene garantito un miglioramento di almeno due classi. L’Agenzia delle Entrate spiega che il Superbonus 110% spetta nel caso di interventi trainanti di isolamento termico, in riferimento alle superfici opache verticali e orizzontali, oppure inclinate, che fanno da delimitazione del volume riscaldato:
“Il Superbonus spetta nel caso di interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore)”
Tuttavia specifica anche che è necessario gli interventi incidano su più del 25% della superficie complessiva disperdente. Il Superbonus inoltre spetta per interventi trainanti che garantiscano il miglioramento, di almeno due classi energetiche dell’immobile, condizione che risulta rispettata.
La coibentazione del tetto rientra tra gli interventi trainanti, quindi risulta essere agevolabile fiscalmente con il Superbonus 110%, purché vengano rispettate le limitazioni imposte da questa agevolazione. In questo senso quindi l’Agenzia delle Entrate conferma che il cittadino può procedere alla richiesta dell’agevolazione tramite la coibentazione del nuovo tetto, con i lavori operati per l’isolamento termico delle pareti. Tuttavia questo deve incidere almeno del 25% sulla superficie disperdente totale e del miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.
Superbonus 110%: altri chiarimenti
Altri chiarimenti recenti riguardano da vicino questa particolare agevolazione, come ad esempio il caso della realizzazione di interventi di natura antisismica sulle villette a schiera. Con la risposta ad interpello numero 780/E/2021, viene richiesto se è possibile accedere all’agevolazione per un complesso di villette a schiera configurato come condominio. Il soggetto intende sostituire alcuni serramenti esterni modificandoli, passando da porta finestra a finestra. In questo particolare caso è necessario, per accedere all’incentivo, dover intervenire sull’intera struttura, tramite lavori effettuati da tutti i proprietari dei diversi immobili del condominio. La struttura complessiva infatti non è di proprietà di un unico soggetto.
Sulla questione delle villette c’è anche da fare un chiarimento, che riguarda il Superbonus nel 2022. Dopo diversi dibattiti infatti, la Legge di Bilancio 2022 introduce un limite ISEE per poter accedere alle agevolazioni fiscali per ville e villette. Si tratta di un limite massimo ISEE fissato a 25.000 euro, per le case unifamiliari, ville e villette. Risulta quindi possibile accedere alla proroga nel 2022 di questo bonus purché si possa rimanere entro il limite ISEE stabilito, pur rispettando anche tutte le altre norme dell’agevolazione, tra cui quella di presentare una certificazione di inizio lavori.
Altre interessanti novità per il 2022 riguardano la possibilità di accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, che viene confermata per tutti i bonus fiscali relativi ai lavori effettuati su immobili. Indubbiamente si tratta di una possibilità importante per i cittadini, che è anche stata una delle modalità più richieste per poter ricevere il credito di imposta che altrimenti sarebbe erogato in un arco di tempo che può andare da 5 a 10 anni, in base al bonus specifico.
Alla luce di quanto esposto, è secondo lei possibile beneficiare del 110 oltre che per l’isolamento della copertura, anche per la sostituzione della intera struttura portante in legno del tetto? Il tetto delimita il volume riscaldato. Grazie, buon lavoro