Per chi ha acquistato una prima abitazione contraendo un mutuo con una banca, esiste la possibilità di sospendere il mutuo per un certo periodo di tempo anche nel 2022. Si tratta di una possibilità garantita da una proroga introdotta con la Legge di Bilancio 2022 per quest’anno.

Grazie a questa proroga è possibile avvalersi del Fondo Gasparrini per sospendere il mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, se vengono rispettate alcune condizioni per poter beneficiare della misura. La sospensione del mutuo sulla prima casa nall’attuale contesto economico potrebbe essere una soluzione temporanea a contrasto di alcune situazioni di crisi economica, sopraggiunte con l’inflazione.

Non tutti possono richiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa, tuttavia è possibile chiedere questa agevolazione, rispettandone i requisiti, sia per da parte di lavoratori autonomi che lavoratori dipendenti, con alcune soglie massime di importo relativo al mutuo. Questa estensione dei beneficiari è stata introdotta per il periodo emergenziale, e viene garantita fino alla fine del 2022. Vediamo nell’articolo come funziona la sospensione del mutuo sulla prima casa nel 2022 e come è possibile richiederla.

Sospensione mutuo prima casa e legge di bilancio 2022

La legge di bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa. Per l’accesso al Fondo:

  • non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro;
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Inoltre, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, il cui importo non può essere superiore al prodotto tra l’importo di 400.000 euro e il numero dei soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze utilizzano gli immobili come abitazione principale e che gli stessi soci hanno subito almeno uno dei seguenti eventi intervenuti successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque successivamente al 31 gennaio 2020, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di:

  • 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10 per cento e fino al 20 per cento dei soci;
  • 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
  • 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.

Sospensione mutuo prima casa: chi può chiederla

A poter chiedere la sospensione del mutuo sulla prima abitazione, sono diversi soggetti, che per motivi legati al lavoro, a particolari problemi di salute, o al peggioramento della condizione economica, possono trovarsi in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo secondo contratto con la banca. Tra questi soggetti, sono inclusi:

  • Titolari di un mutuo con importo massimo di 400.000 euro, attivo da almeno un anno;
    Lavoratori che perdono il proprio rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che si trovano in disoccupazione;
    Lavoratori che perdono il proprio lavoro parasubordinato, come ad esempio i rapporti di lavoro di collaborazione continuativa, che si trovano in disoccupazione;
    Nel caso di insorgenza di un handicap grave e non autosufficienza;
    Casi di sospensione del lavoro per almeno 30 giorni di seguito;
    Riduzione del lavoro per almeno 30 giorni di seguito, con almeno il 20% dell’orario ridotto;
    Lavoratori autonomi o liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, ma anche imprenditori individuali, che si trovano in una situazione di calo di fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato del 2019;
    Sono anche inclusi i soggetti che aderiscono al Fondo di Garanzia mutui prima casa;
    Sono incluse anche le cooperative, quando almeno il 20% dei soci si trovano in una delle situazioni viste sopra.

Come visto da questo elenco, sono diversi i soggetti che possono richiedere l’accesso alla sospensione del mutuo, secondo specifiche casistiche, fino alla fine del 2022. Per poter richiedere la sospensione viene messo a disposizione e esteso il Fondo Gasparrini, un fondo istituito appositamente per la sospensione dei mutui.

Sospensione del mutuo con riduzione del lavoro

Come visto prima, è possibile richiedere l’accesso al Fondo Gasparrini, e quindi alla sospensione del mutuo per la prima casa, anche in caso di riduzione o sospensione del lavoro. Si tratta di eventualità purtroppo frequenti nell’ultimo periodo, come conseguenza dell’arrivo dell’emergenza sanitaria e della crisi economica.

Intorno alla sospensione del lavoro, sono individuati come periodi di riferimento i 30 giorni standard per accedere al sostegno. Si tiene conto di questo periodo anche nel caso di riduzione dell’orario di lavoro almeno del 20%. In questi casi particolari, il mutuo può essere sospeso per periodi differenti:

  • 6 mesi di sospensione del mutuo se la sospensione o riduzione del lavoro ha durata tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi di sospensione del mutuo se la sospensione o riduzione del lavoro ha durata tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi di sospensione del mutuo se la sospensione o riduzione del lavoro da durata superiore a 303 giorni.

In ogni caso quando si fa riferimento a questa misura, bisogna tenere conto che è attiva unicamente sui mutui contratti sulle prime abitazioni, non è possibile richiederne accesso per mutui stipulati per l’acquisto di seconde case o immobili aggiuntivi.

Fondo Gasparrini: cos’è e come funziona

Il Fondo Gasparrini è stato istituito nel 2007 per garantire la possibilità di sospensione dei mutui contratti con le banche per un periodo massimo di 18 mesi, per chi si trova in difficoltà economiche. A causa dell’arrivo dell’emergenza sanitaria, questo fondo è stato proposto e allargato ad una più ampia platea di beneficiari, coinvolgendo anche imprenditori e liberi professionisti.

Con l’articolo 54 del Decreto Cura Italia infatti, è stato allargato il fondo per un pubblico più vasto di beneficiari, e con l’ultima Legge di Bilancio è aumentato anche il tetto massimo del mutuo, che passa da 250.000 a 400.000 euro per il 2022.

Il Fondo Gasparrini è stato così prorogato con le nuove caratteristiche dal 2020 ad oggi, e anche per il 2022, nonostante il termine dello stato di emergenza previsto per la fine del mese di marzo, e sarà ancora possibile accedere a questo sostegno fino alla fine di dicembre 2022. Va anche considerato che è possibile accedere al fondo anche se in passato è già stato richiesto, con successiva ripresa dei pagamenti in modo regolare.

Il Fondo Gasparrini consente ai cittadini che ne hanno la necessità, di sospendere le rate del mutuo sulla prima casa, coprendo almeno il 50% degli interessi cumulati dalla banca nel periodo di sospensione.

Sospensione mutuo prima casa e ISEE

Una particolarità di questa misura riguarda la presentazione dell’ISEE: per molte delle misure di sostegno ai cittadini degli ultimi anni è stato infatti stabilito l’obbligo di presentare la dichiarazione ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per poter accedere alla sospensione del mutuo sulla prima casa per un periodo di tempo fino a 18 mesi, nel 2022 non è necessario presentare un valore ISEE aggiornato. Si tratta infatti di un requisito non necessario, anche se, come visto prima, è obbligatorio rispettare alcuni requisiti tra quelli visti prima, anche relativi alla documentazione utile per provare l’effettiva perdita economica.

Come chiedere la sospensione dei mutui prima casa

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, oltre alla domanda di sospensione: (le seguenti situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio):

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
    1. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
    2. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
  2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
    1. copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto. In caso di dimissioni per giusta causa:
      1. la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    2. la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    3. la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
  3. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
    1. Il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
  4. In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni  (documenti in alternativa tra loro):
    1. copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    2. copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    3. copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
  5. In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
    1. copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    2. copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    3. copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.

La banca invierà telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap – entro i successivi 10 giorni solari consecutivi – tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell’evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Consap entro 15 giorni comunica la propria decisione alla Banca motivando l’eventuale decisione di non ammissione della domanda.

Domande frequenti sulla misura

Consap ha anche proposto, tramite sito web ufficiale, alcune risposte a domande frequenti dei cittadini che richiedono l’accesso alla misura, secondo gli aggiornamenti per il 2022. Ne proponiamo qui alcune in forma semplificata:

  • Le banche possono chiedere il pagamento del restante 50% degli interessi durante la sospensione del mutuo? No, le banche non possono richiedere il saldo di questi interessi durante la sospensione;
  • Si può sospendere un mutuo con la banca stipulato per una ristrutturazione? Sì, ma se lo stesso mutuo prevede anche l’acquisto dell’abitazione da adibire a prima casa. Non è possibile richiedere la sospensione solamente per la ristrutturazione.
  • Se sono presenti rate del mutuo scadute, il cittadino può richiedere l’inclusione nel periodo di sospensione? Non è possibile chiedere la sospensione del mutuo se sono presenti ritardi nei pagamenti per più di 90 giorni. Entro 90 giorni è possibile includere le rate nella sospensione;
  • Cosa accade in caso di decesso dell’intestatario del mutuo? Gli eredi possono chiedere la sospensione del pagamento per un periodo, se rispettano i requisiti previsti.
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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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